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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 40587/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma per delega orale del difensore [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli con sentenza del 9 giugno 2021 ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data 26 novembre 2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 589 commi 1 e 2 cod. pen. per aver cagionato alla guida della sua autovettura un incidente stradale nel quale era deceduto [OSCURATO:PERSONA] in Tore del Greco il 22 dicembre 2007.

1.1. Il processo ha ad oggetto un incidente stradale descritto nel modo seguente nelle conformi sentenze di merito.

Casilli alla guida della sua autovettura, percorrendo via nazionale di Torre del Greco in direzione di [OSCURATO:PERSONA], aveva effettuato un cambio di corsia in violazione degli artt. 140, 143 e 146 del D.Lvo 30 aprile 1992 n.285 ed aveva così investito il motociclo condotto da [OSCURATO:PERSONA], viaggiante a velocità superiore ai limiti vigenti in loco: questi, in conseguenza dell'impatto, era caduto per terra ed era stato investito dall'auto dell'imputato, decedendo poco dopo.

1.2. Il Tribunale, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata aggravante, aveva irrogato la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione e aveva condannato l'imputato in solido con il responsabile civile al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili da liquidarsi in separata sede con riconoscimento di una provvisionale.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto l'intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza della Corte di Appello (davanti alla quale la prescrizione era già stata eccepita).

La pena prevista per il reato in esame, alla data di commissione del fatto, 22 dicembre 2007, era quella della reclusione da due a cinque anni.

Dovendo la prescrizione essere calcolata con riferimento al massimo edittale, tenendo conto del raddoppio di cui all'art. 157 comma 6 cod. pen., il termine massimo di prescrizione per il reato in esame doveva essere calcolato in anni 12 mesi 6 (anni 10 con aumento del quarto ex art. 167 cod. pen.) a cui dovevano essere aggiunti mesi 5 in ragione delle sospensioni verificatesi in primo grado.

La prescrizione sarebbe, dunque, maturata nel mese di dicembre 2020, ovvero anteriormente alla sentenza della corte di Appello del 9 giugno 2021. 2.2 Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio.

La Corte aveva ritenuto corretto il ragionamento del primo giudice rilevando che lo stesso era partito da una pena edittale più vicina ai minimi che ai massimi e sottolineando che la pena irrogata era congrua in relazione al grado della colpa ed alla gravità del fatto.

In realtà, osserva il ricorrente, il giudice di primo grado era partito da una pena pari alla metà della pena massima, in quanto, per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla aggravante, la pena base in allora prevista per il delitto di cui all'art. 589 cod. pen, era di mesi 6 di reclusione).

Il ricorrente rileva, inoltre, che la quantificazione di tale pena sarebbe in contraddizione con il riconoscimento del concorso di colpa della persona offesa nella misura del 60 %. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il reato di cui all'art. 589 cod. pen. con violazione della norme in materia di circolazione stradale alla data di consumazione, 22 dicembre 2007, era punito con la pena massima di cinque anni di reclusione.

In tema di prescrizione la legge 251/2005 (c.d. ex Cirielli) ha riscritto 157 cod. pen., introducendo la regola per la quale la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

La normativa ha, inoltre, inserito per la prima volta la regola del raddoppio dei termini per alcuni reati, fra i quali quello di cui all'art. 589, commi 2 e 3 cod. peri.

Il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, commesso dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art.157 cod. pen. e prima della modifica dell'art. 589, secondo comma, cod. pen. ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è soggetto al termine ordinario di prescrizione di dodici anni e al termine massimo di quindici anni.

Nel caso di specie, dunque, alla data della sentenza della Corte di appello, 9 giugno 2021, tale termine non era ancora decorso.

3. Il secondo motivo è infondato.

Vero è che il primo giudice era partito da una pena pari alla metà del massimo edittale, giacché il reato di cui all'art. 589 cod. pen. all'epoca del fatto, era punito con la pena da mesi sei ad anni cinque di reclusione.

Ma altrettanto vero è che la Corte di Appello ha sottolineato da un lato la gravità del fatto, che aveva determinato la morte di un giovane uomo, ed il grado della colpa e, dall'altro, l'assenza di elementi, quali ad esempio la condotta risarcitoria o il collaborativo comportamento processuale, tali da determinare una mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Si tratta di motivazione coerente con i dati riportati e rispettosa altresì del consolidato orientamento per cui "l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena"( Sez. 5 n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932).

La Corte, infine, ha dato atto che la determinazione della pena aveva tenuto conto anche del riconosciuto concorso di colpa in coerenza con il consolidato principio per cui il concorso di colpa rileva non solo ai fini della quantificazione della obbligazione risarcitoria, ma anche ai fini della individuazione della pena da applicare nel caso concreto ai sensi dell'art. 133 cod. pen. ( Sez. 4, n. 38559 del 27/06/2017, Leone , Rv. 271024). 4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Deciso in Ri a ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma per delega orale del difensore [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli con sentenza del 9 giugno 2021 ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data 26 novembre 2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 589 commi 1 e 2 cod. pen. per aver cagionato alla guida della sua autovettura un incidente stradale nel quale era deceduto [OSCURATO:PERSONA] in Tore del Greco il 22 dicembre 2007. 1.1. Il processo ha ad oggetto un incidente stradale descritto nel modo seguente nelle conformi sentenze di merito. Casilli alla guida della sua autovettura, percorrendo via nazionale di Torre del Greco in direzione di [OSCURATO:PERSONA], aveva effettuato un cambio di corsia in violazione degli artt. 140, 143 e 146 del D.Lvo 30 aprile 1992 n.285 ed aveva così investito il motociclo condotto da [OSCURATO:PERSONA], viaggiante a velocità superiore ai limiti vigenti in loco: questi, in conseguenza dell'impatto, era caduto per terra ed era stato investito dall'auto dell'imputato, decedendo poco dopo. 1.2. Il Tribunale, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata aggravante, aveva irrogato la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione e aveva condannato l'imputato in solido con il responsabile civile al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili da liquidarsi in separata sede con riconoscimento di una provvisionale. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto l'intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza della Corte di Appello (davanti alla quale la prescrizione era già stata eccepita). La pena prevista per il reato in esame, alla data di commissione del fatto, 22 dicembre 2007, era quella della reclusione da due a cinque anni. Dovendo la prescrizione essere calcolata con riferimento al massimo edittale, tenendo conto del raddoppio di cui all'art. 157 comma 6 cod. pen., il termine massimo di prescrizione per il reato in esame doveva essere calcolato in anni 12 mesi 6 (anni 10 con aumento del quarto ex art. 167 cod. pen.) a cui dovevano essere aggiunti mesi 5 in ragione delle sospensioni verificatesi in primo grado. La prescrizione sarebbe, dunque, maturata nel mese di dicembre 2020, ovvero anteriormente alla sentenza della corte di Appello del 9 giugno 2021. 2.2 Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte aveva ritenuto corretto il ragionamento del primo giudice rilevando che lo stesso era partito da una pena edittale più vicina ai minimi che ai massimi e sottolineando che la pena irrogata era congrua in relazione al grado della colpa ed alla gravità del fatto. In realtà, osserva il ricorrente, il giudice di primo grado era partito da una pena pari alla metà della pena massima, in quanto, per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla aggravante, la pena base in allora prevista per il delitto di cui all'art. 589 cod. pen, era di mesi 6 di reclusione). Il ricorrente rileva, inoltre, che la quantificazione di tale pena sarebbe in contraddizione con il riconoscimento del concorso di colpa della persona offesa nella misura del 60 %. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il reato di cui all'art. 589 cod. pen. con violazione della norme in materia di circolazione stradale alla data di consumazione, 22 dicembre 2007, era punito con la pena massima di cinque anni di reclusione. In tema di prescrizione la legge 251/2005 (c.d. ex Cirielli) ha riscritto 157 cod. pen., introducendo la regola per la quale la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. La normativa ha, inoltre, inserito per la prima volta la regola del raddoppio dei termini per alcuni reati, fra i quali quello di cui all'art. 589, commi 2 e 3 cod. peri. Il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, commesso dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art.157 cod. pen. e prima della modifica dell'art. 589, secondo comma, cod. pen. ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è soggetto al termine ordinario di prescrizione di dodici anni e al termine massimo di quindici anni. Nel caso di specie, dunque, alla data della sentenza della Corte di appello, 9 giugno 2021, tale termine non era ancora decorso. 3. Il secondo motivo è infondato. Vero è che il primo giudice era partito da una pena pari alla metà del massimo edittale, giacché il reato di cui all'art. 589 cod. pen. all'epoca del fatto, era punito con la pena da mesi sei ad anni cinque di reclusione. Ma altrettanto vero è che la Corte di Appello ha sottolineato da un lato la gravità del fatto, che aveva determinato la morte di un giovane uomo, ed il grado della colpa e, dall'altro, l'assenza di elementi, quali ad esempio la condotta risarcitoria o il collaborativo comportamento processuale, tali da determinare una mitigazione del trattamento sanzionatorio. Si tratta di motivazione coerente con i dati riportati e rispettosa altresì del consolidato orientamento per cui "l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena"( Sez. 5 n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932). La Corte, infine, ha dato atto che la determinazione della pena aveva tenuto conto anche del riconosciuto concorso di colpa in coerenza con il consolidato principio per cui il concorso di colpa rileva non solo ai fini della quantificazione della obbligazione risarcitoria, ma anche ai fini della individuazione della pena da applicare nel caso concreto ai sensi dell'art. 133 cod. pen. ( Sez. 4, n. 38559 del 27/06/2017, Leone , Rv. 271024). 4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Deciso in Ri a ot
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