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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 1995

Cassazione n. 25195/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/04/1995 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha riformato la condanna, resa dal Tribunale in sede, in data 21 giugno 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riducendo la pena irrogata al predetto in quella di anni uno di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13 d.

Igs. n. 286 del 1998.

Ritenuto che il motivo unico proposto (violazione di cui agli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, cod. proc. pen., 131-bis, 62-bis, 133, 163 cod. pen.), rappresenta doglianza riproduttiva dell'appello, riproponendo argomenti che il giudice di secondo grado ha affrontato e risolto con ragionamento non manifestamente illogico ed immune da vizi (cfr pag. 2 e 3).

Reputato, invero, che la motivazione offerta circa il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 3) è corretta perché valorizza senza usare formule di stile, ma con ragionamento non manifestamente illogico ed immune da censure di ogni tipo, l'esistenza a carico dell'imputato di plurimi precedenti, per fatti specifici, espressione di abitualità della condotta.

Rilevato, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come sia considerato ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio di cui all'art.163 cod. pen. l'alias con il quale l'imputato ha riportato precedenti condanne definitive, reputato significativo quanto alla necessaria prognosi favorevole circa il futuro comportamento del predetto.

Considerato che ai fini della concessione dei benefici di cui agli artt. 62-bis e 163 cod. pen. (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826) la ratio delle disposizioni richiamate non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno degli elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, tanto da poter fondare il pronunciato diniego.

Reputato, infine, che l'entità della pena base, sulla quale è stata operata la riduzione per il rito abbreviato, peraltro già ridotta dalla Corte territoriale, rispetto a quella irrogata in primo grado, non si discosta in maniera consistente dal minimo edittale.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/04/1995 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha riformato la condanna, resa dal Tribunale in sede, in data 21 giugno 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riducendo la pena irrogata al predetto in quella di anni uno di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13 d. Igs. n. 286 del 1998. Ritenuto che il motivo unico proposto (violazione di cui agli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, cod. proc. pen., 131-bis, 62-bis, 133, 163 cod. pen.), rappresenta doglianza riproduttiva dell'appello, riproponendo argomenti che il giudice di secondo grado ha affrontato e risolto con ragionamento non manifestamente illogico ed immune da vizi (cfr pag. 2 e 3). Reputato, invero, che la motivazione offerta circa il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 3) è corretta perché valorizza senza usare formule di stile, ma con ragionamento non manifestamente illogico ed immune da censure di ogni tipo, l'esistenza a carico dell'imputato di plurimi precedenti, per fatti specifici, espressione di abitualità della condotta. Rilevato, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come sia considerato ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio di cui all'art.163 cod. pen. l'alias con il quale l'imputato ha riportato precedenti condanne definitive, reputato significativo quanto alla necessaria prognosi favorevole circa il futuro comportamento del predetto. Considerato che ai fini della concessione dei benefici di cui agli artt. 62-bis e 163 cod. pen. (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826) la ratio delle disposizioni richiamate non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno degli elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, tanto da poter fondare il pronunciato diniego. Reputato, infine, che l'entità della pena base, sulla quale è stata operata la riduzione per il rito abbreviato, peraltro già ridotta dalla Corte territoriale, rispetto a quella irrogata in primo grado, non si discosta in maniera consistente dal minimo edittale. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore
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