CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 39530/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 19/11/2019; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al capo a) per essersi il reato estinto per prescrizione ed il rigetto del ricorso per il redsto; uditi gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, che hanno concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa all'esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essersi il reato di abuso d'ufficio contestato al capo b) estinto per prescrizione ed ha confermato il giudizio di responsabilità nei riguardi dello stesso per il reato di cui all'art. 319 - quater cod. pen. (capo a).Quanto al capo a), a Trocino è contestato, nella qualità di pubblico ufficiale - dirigente del [OSCURATO:PERSONA] - Arenaccia - ufficio competente ad effettuare i controlli sulle attività degli Istituti di vigilanza tra i quali quello denominato "[OSCURATO:PERSONA] s.r.I " - di avere, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, indotto D'[OSCURATO:PERSONA]- legale rappresentante dell'istituto di vigilanza in questione - a corrispondergli capi di abbigliamento e, in permuta, un orologio. Quanto al delitto di abuso d'ufficio, Trocino, nella funzioni di vice questore aggiunto, avrebbe omesso di astenersi in presenza di un interesse proprio - in considerazione della esistenza di un rapporto consolidato di amicizia con il D'Emidio successivamente compromesso- e redatto una nota informativa negativa in ordine alla istanza, avanzata dallo stesso D'Emidio per l'estensione della licenza della società da lui amministrata; ciò avrebbe fatto al fine di arrecare al D'Emidio un danno ingiusto consistito nell'indurre la Prefettura a rigettare l'istanza ed ad emettere una informativa antimafia poi richiamata da una decreto dirigenziale di risoluzione di alcuni contratti di appalto aggiudicati a D'Emilio a seguito di procedure di gara indette dalla Regione Campania. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato articolando sei motivi. 2.1. Con il primo, relativo al reato di cui al capo a), si lamenta violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità e vizio di motivazione. La Corte, nel valutare le dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA]Emidio, avrebbe errato nel non applicare la regola di giudizio di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. sul presupposto che, in ragione della normativa vigente prima della entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, il c.d. concusso per induzione, ora indotto ex art. 319 quater cod. pen., non potesse considerarsi un concorrente necessario nel reato, e che, dunque, la sua posizione di dichiarante non potesse essere sottoposta al canone valutativo previsto per i soggetti di cui all'art. 210 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente invece, dal punto di vista processuale, l'astratta rilevanza della condotta penale del privato, sentito nel caso di specie in sede di interrogatorio come persona indagata di reato connesso o collegato probatoriamente a quello per cui si procede, imporrebbe comunque di valutare le dichiarazioni da lui rese ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente necessaria presenza di riscontri confermativi, nella specie non sussistenti. D'Emidio avrebbe reso quelle dichiarazioni in sede di interrogatorio, alla presenza del difensore, in qualità di persona indagata in procedimento connesso, dopo aver ricevuto gli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. e, dunque, le dichiarazioni in esame non sarebbero state rese da una persona informata sui fatti. 2.2.Con il secondo motivo, relativo al capo a), si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità; del reato contestato mancherebbe il requisito dell'ingiusto vantaggio per l'indotto, che, secondo i principi affermati dalle Sezioni unite con la sentenza "Maldera", costituirebbe un elemento tipico essenziale della fattispecie. Si sostiene che, rispetto alle condotte commesse prima della entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, il pubblico ufficiale, in precedenza punibile per concussione per induzione ai sensi dell'art. 317 cod. pen. anche nei casi in cui il concusso non avesse conseguito un ingiusto vantaggio, non dovrebbe più rispondere in detti casi, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., per il reato di cui all'art. 319 - quater cod. pen, essendo detto reato a concorso necessario; ciò sarebbe indirettamente confermato proprio dalla giurisprudenza di questa Sezione che solo per la fattispecie tentata ritiene configurabile il c.d. tentativo unilaterale. Sul tema relativo alla sussistenza dell'ingiusto vantaggio del soggetto indotto, la Corte avrebbe ritenuto di non motivare per non essere stata la questione devoluta, laddove invece la questione sarebbe stata dedotta (pag. 27- 29 atto di appello, di cui si riporta uno stralcio). 2.3. Con il terzo ed il quarto motivo, relativi al capo a), si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata declaratoria di prescrizione del reato, commesso, secondo l'imputazione, "a partire da un'epoca imprecisata e fino al dicembre 2009". Si tratterebbe di un reato continuato per il quale è stato applicato un aumento di pena a titolo di continuazione interna. Sulla base di tale presupposto, la Corte avrebbe omesso di dichiarare la prescrizione dei reati o di alcuni di essi al momento della pronuncia: la sentenza sarebbe silente nonostante i Giudici fossero obbligati a valutare d'ufficio che i reati non fossero estinti, con ciò omettendo di applicare il principio per cui, in caso di reato continuato, il termine di prescrizione decorre autonomamente per ciascuna delle violazioni. La causa estintiva avrebbe dovuto essere dichiarata, ai sensi dell'art. 531 cod. proc. pen., anche nel caso di dubbio sulla sua esistenza, gravando l'onere della non estinzione sul Pubblico Ministero. Nel caso di specie, il termine di prescrizione, in ragione della cornice edittale vigente al momento del fatto, sarebbe stato di dieci anni, a cui dovrebbe aggiungersi un periodo di sospensione del termine di 56 giorni; dunque, tutti i reati commessi fino a dieci anni un mese e ventisei giorni prima della sentenza impugnata, cioè entro il 23.9.2009, sarebbero stati estinti. In particolare, quanto alla parte di imputazione che fa riferimento ai capi di abbigliamento, i fatti sarebbero avvenuti "a ridosso" del periodo natalizio e quindi si sarebbe dovuta dichiarare la prescrizione per quelli precedenti. Sul punto la sentenza sarebbe non motivata, avendo la Corte fatto generico riferimento, sulla base di una serie di elementi di prova, "al 2009" senza tuttavia g considerare i numerosi ulteriori elementi comprovanti che "a partire dal 2009" non vi sarebbero stati più donativi da parte di D'emilio a Trocino. Analoghe considerazioni vengono svolte quanto all'episodio dell'orologio, rispetto al quale vengono richiamati elementi di prova dimostrativi del fatto che il pagamento sarebbe avvenuto nel dicembre del 2008. 2.5.Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata assoluzione nel merito per il reato di abuso d'ufficio. Nel caso di specie, D'Emilio non avrebbe subito nessun danno ingiusto derivante dalla condotta dell'imputato, atteso che: a) la nota informativa del febbraio 2010, a firma dell'imputato, non era diretta al Prefetto e il vero atto istruttorio valorizzato nel provvedimento di rigetto della domanda di estensione territoriale - che, secondo l'impostazione accusatoria, avrebbe rappresentato il primo "danno" subito da D'Emilio- fu la nota del 3 aprile 2010, a firma di altra dirigente, che conteneva elementi che travalicavano le informazione ed i dati contenuti nella nota redatta dall'imputato; b) la revoca degli appalti affidati alla impresa del D'Emilio era stata ritenuta legittima dal T.a.r. e dal Consiglio di Stato. La Corte si sarebbe limitata ad affermare che la condotta dell'imputato fosse idonea a determinare un giudizio negativo su eventuali istanze presentate da D'Emilio, con ciò attribuendo al reato una errata natura di reato di pericolo e non di danno. 2.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena, alla mancata riduzione della sanzione derivante dall'essere alcuni reati estinti per prescrizione ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate senza considerare l'evanescenza dell'antigiuridicità dei fatti, l'esiguità del valore dei beni donati da D'Emilio al Trocino, l'incensuratezza dell'imputato. La Corte non avrebbe motivato sul perché i fatti sarebbero gravi e sul punto la risposta fornita dalla Corte rispetto ai motivi di appello sarebbe viziata [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorso è fondato limitatamente al terzo ed al quarto motivo di ricorso. 2. È inammissibile il primo motivo di ricorso. Al di là del tema della esatta definizione della veste giuridica del dichiarante, in relazione al quale il ricorrente non ha chiarito quale fosse il reato per il quale D'Emilio avesse assunto la veste di indagato e quale fosse il rapporto tra detto reato e quello per cui si procedeva, dalla sentenza impugnata emerge chiaramente come la Corte di appello abbia comunque proceduto alla valutazione delle dichiarazioni in questione secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., e abbia rinvenuto nel contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i riscontri alle dichiarazioni dello stesso D'Emilio. Dunque una valutazione delle dichiarazioni accusatorie compiuta sul presupposto che le stesse fossero state rese da un soggetto indagato per reati connessi o collegati probatoriannente a quello per cui si procedeva. Né è stato spiegato alcunchè sul perché le dichiarazioni di Puzzo, Esposito e Spatarella non riscontrerebbero quelle di D'Emilio. Sul punto il ricorso è silente. 3. È inammissibile anche il secondo motivo di ricorso fondato sull'assunto secondo cui anche per i fatti, come quello di specie, commessi prima della entrata in vigore della legge 190, del 2012, la punibilità del pubblico agente autore della condotta concussiva per induzione sarebbe subordinata alla configurabilità della responsabilità anche del soggetto indotto, attesa la struttura del reato previsto dall'art. 319- quater cod. pen. a concorso necessario. Le Sezioni unite della Corte di cassazione, quanto ai rapporti tra "vecchio" art. 317 cod. pen. e "nuovo" art. 319 -quater cod. pen., hanno chiarito che: - ai fini delle implicazioni di carattere intertemporale, v'è totale continuità normativa tra presente e passato con riguardo alla posizione del soggetto qualificato, chiamato a rispondere di fatti già riconducibili, in relazione all'epoca di commissione degli stessi, nel paradigma del previgente art. 317 cod. pen. La previsione della punibilità, ex art. 319- quater, comma secondo, cod. pen., del soggetto indotto, in precedenza considerato vittima, sarà operativa, ovviamente, solo per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della detta norma, in applicazione dell'art. 2, comma primo, cod. pen.; -la correità necessaria insita nell'illecito di cui all'art. 319-quater cod. pen., ha certamente innovato, sotto il profilo normativo, lo schema della vecchia concussione per induzione, che tuttavia, con riferimento alla posizione del pubblico agente, trova continuità nel novum, venendo così scongiurata l'operatività della regola di cui all'art. 2, comma secondo, cod. pen.: in tal senso depongono molteplici ragioni: a) il volto strutturale dell'abuso induttivo è rimasto immutato; b) la prevista punibilità dell'indotto non investe direttamente la struttura tipica del reato, ma interviene, per così dire, solo "al suo esterno"; c) la vecchia descrizione tipica già contemplava, infatti, la dazione/promessa del privato e delineava un reato plurisoggettivo improprio /f naturalisticamente plurisoggettivo, inquadramento dogmatico quest'ultimo che \ non incide sulla ricognizione logico-strutturale; d) finanche sotto il profilo assiologico, la nuova incriminazione è in linea con quella previgente, anche se ne restringe la portata offensiva alla sola dimensione pubblicistica del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione (così testualmente Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258473). Dunque, nessun dubbio sulla configurabilità della responsabilità del pubblico agente per la condotta induttiva commessa prima della entrata in vigore della legge 190 del 2012 a prescindere dalla sussistenza del requisito del conseguimento del vantaggio indebito del soggetto indotto e della responsabilità di questi. 4. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono fondati. La Corte di appello ha rideterminato la pena per il capo a) in anni due mesi otto di reclusione, cioè nella stessa misura determinata dal Tribunale, e, dunque, chiaramente condividendo la valutazione del primo Giudice che aveva chiaramente ritenuto sussistente una continuazione interna tra i più fatti induttivi contestati al capo a). Ciò nonostante, la Corte ha omesso di verificare se qualcuno dei fatti induttivi accertati fosse già estinto per prescrizione, atteso il principio per cui in tema di reato continuato, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione„ ma il tempo necessario a prescrivere è quello previsto per i singoli reati in continuazione (Sez. U, n. 2780 del 24/1/1996, Panigoni e altri, Rv. 203977 - 01; Sez. 1, n. 43006 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bifulco e altro, Rv. 222818 - 01). Sulla base di tale quadro di riferimento, la sentenza deve essere annullata senza rinvio quanto al reato sub a), per essersi questo estinto per prescrizione. In ragione infatti della pena applicabile (da tre ad otto anni di reclusione) al momento della commissione dei fatti (fino al dicembre 2009) e del periodo di sospensione del termine di prescrizione, calcolato dalla stessa Corte di appello in 56 giorni, i fatti induttivi di cui al capo a), commessi al più tardi "fino al dicembre del 2009" sono estinti per prescrizione nel termine di dieci anni, un mese e ventisei giorni, cioè il 26.2.2020, prima della pronuncia della sentenza impugnata. 4. Il sesto motivo, relativo alla misura della pena e alle attenuanti generiche, è assorbito. 5. È inammissibile il quinto motivo. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, della prova (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Alla luce della principio indicato e della motivazione della sentenza impugnata che ha richiamato anche quella del Tribunale, il motivo di ricorso rivela la sua inammissibilità avendo il ricorrente chiesto alla Corte di cassazione valutazioni che presuppongono accertamenti e approfondimenti probatori P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento a