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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18594/2026

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GELIS Lucia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41R67 H501C)rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RZO CRL67M26 L182Q)-ricorrente-nei confronti diRAHO Stefania (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71A58 H501T)rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PRERRT 64E03 H501Y) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66S52H501K)-controricorrente-per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n.5720/2023, pubblicata in data 7 aprile 2023;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del4 giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il rimborso della somma di € 1.842,33, pa-gata per la fornitura di energia elettrica presso un apparta-mento di proprietà di quest’ultima, che aveva condotto in loca-zione, dopo il rilascio dello stesso in favore della locatrice.Ric. n. 13196/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 8Numero registro generale 13196/2023Numero sezionale 1991/2026Numero di raccolta generale 18594/2026La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Roma.Data pubblicazione 08/06/2026Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo grado.[OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].La parte controricorrente ha depositato memoria ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1.

Risulta pregiudiziale ed assorbente il rilievo dell’improcedibi-lità del ricorso, che rende superflua anche l’illustrazione dei mo-tivi posti a base dello stesso.Il ricorso, infatti, è stato notificato in data 30 maggio 2023, mail suo deposito è avvenuto solo in data 21 giugno 2023, oltre iltermine perentorio di 20 giorni fissato dell’art. 369 c.p.c..2.

La parte ricorrente ha chiesto di essere rimessa in termini,ai fini di tale deposito, facendo presente di avere provvedutotempestivamente, in data 19 giugno 2023, all’invio in modalitàtelematica degli atti e sostenendo che tale invio non avevaavuto buon fine per una disfunzione del sistema, precisandoche il rifiuto del deposito le era stato segnalato mediante mes-saggio P.E.C. del 20 giugno 2023 e che aveva provveduto ilgiorno dopo al nuovo invio, questa volta regolarmente accet-tato.Ha chiarito che il messaggio P.E.C. ricevuto il 20 giugno 2023aveva il seguente contenuto: «Codice esito: -1.

Descrizioneesito: -- Totale pagamento contributo unificato insufficiente.Atti rifiutati il 20/06/2023.

RAC Errore inatteso durante la ve-rifica smime».Assume che «a seguito di verifiche presso il [OSCURATO:PERSONA] di Cassazione, è emerso che il rigetto del depositoè stato dovuto ad un “problema tecnico”, nulla avendo a chefare il pagamento del contributo unificato a cui lo scriventeRic. n. 13196/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 8Numero registro generale 13196/2023Numero sezionale 1991/2026oltretutto aveva regolarmente provveduto», onde si tratterebbeNumero di raccolta generale 18594/2026di circostanza non imputabile, il che giustificherebbe la rimes- Data pubblicazione 08/06/2026sione in termini richiesta.L’istanza di rimessione in termini non può essere accolta.3.

Si premette che, secondo l’indirizzo consolidato di questaCorte, che in effetti neanche la parte ricorrente contesta,«l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo lascadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame com-porta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio enon esclusa dalla costituzione del resistente, salva la possibilitàdi rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c.,ove il mancato tempestivo deposito sia dipeso da causa nonimputabile al ricorrente» (per tutte, cfr.: Cass., Sez. 6 - 1, n.29889 del 12/10/2022).Nella specie, quindi, l’eventuale rimessione in termini sarebbepossibile esclusivamente laddove il rifiuto dell’invio telematicodel ricorso, con gli atti allegati, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., ef-fettuato tempestivamente dalla parte ricorrente (il 19 giugno2023), possa effettivamente ritenersi non imputabile allastessa, ma dovuto ad una disfunzione del sistema ministeriale.In caso contrario, sarebbe, infatti, superfluo anche stabilire seil nuovo invio, effettuato dopo la scadenza del termine di cuiall’art. 369 c.p.c. (il 21 giugno 2023), sebbene la comunica-zione del rifiuto sia giunta l’ultimo giorno utile per il depositotempestivo (20 giugno 2023), possa ritenersi idoneo ad esclu-dere l’imputabilità del deposito tardivo.4.

Secondo i principi costantemente affermati da questa Corte,«in tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il de-finitivo consolidarsi dell’effetto di tempestivo deposito prodot-tosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenutaconsegna (RdAC) è subordinato all’esito positivo dei successivicontrolli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronicacertificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione daRic. n. 13196/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 8Numero registro generale 13196/2023Numero sezionale 1991/2026parte della cancelleria (cd. quarta PEC)» (Cass., Sez.

U, n.Numero di raccolta generale 18594/202628403 del 11/10/2023; Sez. 2, n. 33258 del 18/12/2024; Sez.

Data pubblicazione 08/06/20261, n. 69 del 03/01/2025).Nella specie, il messaggio P.E.C. ricevuto dall’utente deposi-tante in data 20 giugno 2023 dà atto del mancato positivo per-fezionamento di tali controlli, onde certamente il deposito del19 giugno 2023 non può ritenersi regolarmente perfezionato.Va inoltre ribadito, in proposito, il principio per cui «nell’ipotesiin cui la quarta P.E.C. non dia esito favorevole, spetta alla partemento del deposito, provvedendo, alternativamente e secondoi casi: a) ad un nuovo tempestivo deposito, da considerare incontinuazione con la precedente attività, previa contestazionedelle ragioni del rifiuto; (b) ad una tempestiva formulazionedell’istanza di rimessione in termini, ove la decadenza si as-suma in effetti avvenuta, ma per fatto non imputabile allaparte; nel primo caso, a fronte di un’apparente regolarità delladinamica comunicatoria, la parte assolve l’onere di completezzadelle proprie deduzioni, allegando le ragioni indicate dalla can-celleria all’interno della quarta P.E.C. e contestando la fonda-tezza delle stesse, mentre spetta alla controparte promuoveree fornire la prova di eventuali contestazioni diverse da quelleche hanno giustificato il rifiuto» (Cass., Sez. 1, n. 15801 del13/06/2025).In base ai principi sin qui enunciati, non vi è dubbio che, diregola, l’onere della prova della riconducibilità ad una disfun-zione del sistema informatico ministeriale dell’esito negativodell’invio telematico di atti da depositare in tale modalità (nellaspecie: del ricorso per cassazione), nell’ambito della disciplinadel processo civile telematico, spetti alla parte che ha effettuatol’invio.5.

È stato, peraltro, affermato da questa stessa Corte che «nelcaso in cui il rifiuto del deposito telematico di atti processualiRic. n. 13196/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 8Numero registro generale 13196/2023Numero sezionale 1991/2026dipenda dall’esito negativo dei controlli automatici – comuni-Numero di raccolta generale 18594/2026cato al depositante, tramite la cd. quarta P.E.C., con messaggio Data pubblicazione 08/06/2026di “errore fatale” senza ulteriori specificazioni, o con indicazionimute e generiche (quale quella di "codice esito: -1”) – non v’èspazio per indagini circa l’imputabilità dell’errore bloccante almedesimo depositante, sul quale gravano solo gli oneri alter-nativi di pronta richiesta di rimessione in termini o di ripresaspontanea del procedimento di deposito mediante un nuovo in-vio telematico, e non anche di dimostrare natura od origine ditale errore e la sua non imputabilità a propria negligenza»(Cass., Sez. 3, n. 27766 del 17/10/2025; conf.: Sez. 1, n. 1411del 22/01/2026).In altri termini, nel caso in cui emerga dallo stesso messaggiodi rifiuto generato dal sistema che l’errore bloccante che ha im-pedito il perfezionamento del deposito telematico abbia unacausa tecnica sconosciuta, si determina un superamento dellaregola generale per cui spetta al depositante allegare e dimo-strare che la preclusione in cui è incorso non gli sia imputabilee, quindi, che l’esito negativo del deposito telematico non siadovuto ad un proprio errore tecnico nell’invio degli atti.Nella specie, al contrario, l’esito negativo dei controlli automa-tici, come emerge espressamente dal messaggio di rifiuto deldeposito, non è stato dovuto ad un generico “errore fatale”,senza ulteriori specificazioni, o con indicazioni mute e generi-che.La comunicazione del predetto rifiuto non è, cioè, avvenutasulla base di un messaggio privo di specifiche indicazioni sulleragioni del mancato perfezionamento del deposito, ma con unapuntuale indicazione di un errore tecnico nell’invio, imputabileal depositante.Il contenuto del messaggio P.E.C. (integralmente trascrittonell’istanza di rimessione in termini e prodotto in allegato alricorso) fa, invero, riferimento a due distinte problematiche:Ric. n. 13196/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 8Numero registro generale 13196/2023Numero sezionale 1991/2026Numero di raccolta generale 18594/2026«1) contributo unificato insufficiente; 2) errore inatteso duranteData pubblicazione 08/06/2026la verifica smime».Il primo rilievo, di per sé, non costituisce un errore bloccante enon impedisce il regolare deposito dell’atto.Quindi, nella specie, il riferimento all’insufficiente versamentodel contributo unificato deve effettivamente ritenersi del tuttoirrilevante.La causa del rifiuto del deposito deve ritenersi costituita esclu-sivamente dall’errore inatteso nel corso della verifica S/MIME.Tale errore, puntualmente indicato con il messaggio «Atti rifiu-tati … … .

RAC Errore inatteso durante la verifica smime», at-tiene alla corretta formazione e trasmissione della busta tele-matica ed è, quindi, un errore di regola imputabile al deposi-tante (a differenza dell’«errore fatale», indicato senza specifi-cazioni, di causa sconosciuta).Si tratta, più precisamente, di un errore relativo alla fase dicontrollo automatico della busta telematica, in particolare allaverifica della firma digitale e della struttura del messaggioPEC/S/MIME (gli ultimi acronimi riferendosi allo standard Se-cure/[OSCURATO:PERSONA], utilizzato per fir-mare digitalmente e crittografare i messaggi di posta elettro-nica, garantendone sicurezza, autenticità e riservatezza).Di norma, infatti, il sistema non riesce a validare correttamenteil contenuto firmato del messaggio P.E.C. (errore bloccante alivello di gateway ministeriale) per una o più delle seguenti ra-gioni: formato S/MIME corrotto o non conforme; errori di codi-fica MIME; alterazione del messaggio P.E.C. (modifiche acci-dentali agli allegati; invio tramite client P.E.C. non standard;doppia “incapsulazione” del file); allegati non correttamentestrutturati nel messaggio; problemi nella firma digitale, anchese apparentemente apposta (firma PAdES/CAdES non coe-rente; certificato non valido o scaduto; file firmato più volte inmodo non corretto); busta telematica (.enc) alterata oRic. n. 13196/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 8Numero registro generale 13196/2023Numero sezionale 1991/2026Numero di raccolta generale 18594/2026generata in modo anomalo (errore del redattore atti; versioneData pubblicazione 08/06/2026software non aggiornata; conflitti tra moduli: es. redattore edispositivo firma).Si tratta di errori tecnici di confezionamento o trasporto dellabusta telematica che, come tali, di regola, rientrano tra quelliimputabili al depositante, a differenza dell’errore “fatale”, senzaalcuna altra specificazione, che descrive un errore generico dicui si ignora la effettiva causa e che, pertanto, non può presu-mersi imputabile allo stesso depositante.In altri termini, l’errore bloccante segnalato alla ricorrente, at-tinente alla “verifica S/MIME”, riguarda la struttura crittograficadel messaggio P.E.C. e indica un invio tecnicamente non con-forme o corrotto per un vizio originario del messaggio dipen-dente da come questo è stato confezionato.In un caso del genere, pertanto (a differenza del caso di un nonmeglio specificato errore “fatale”, rimasto di origine scono-sciuta), deve presumersi l’imputabilità al depositante del man-cato perfezionamento dell’invio, fatta salva l’eventuale provacontraria e, cioè, l’eventuale prova che, contrariamente aquanto risultante dal messaggio P.E.C. di errore “inatteso”,esso non dipende, in realtà, dalla non corretta confezione tec-nica dell’atto, bensì da un malfunzionamento del sistema infor-matico ministeriale.Nella specie, la parte ricorrente non ha fornito tale prova; nonha, cioè, neanche allegato e, tanto meno, adeguatamente di-mostrato la correttezza tecnica della busta telematica, né ad-dotto elementi idonei ad escludere che l’errore segnalato insede di verifica S/MIME fosse riconducibile a vizi di confeziona-mento dell’atto.Pertanto, la sua istanza di rimessione in termini non può trovareaccoglimento.6.

Il ricorso è dichiarato improcedibile.Ric. n. 13196/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 8Numero registro generale 13196/2023Numero sezionale 1991/2026Numero di raccolta generale 18594/2026Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla baseData pubblicazione 08/06/2026del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di-strazione in favore dei difensori della parte controricorrente,avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno reso laprescritta dichiarazione di anticipo, ai sensi dell’art. 93 c.p.c..Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(nella specie, improcedibilità dell’impugnazione), di cui all’art.13, co. 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.MLa Corte:- dichiara improcedibile il ricorso;- condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio dilegittimità in favore della controricorrente, liquidandole incomplessivi € 1.800,00 (milleottocento/00), oltre €200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generalied accessori di legge, con distrazione in favore dei difen-sori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce-dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa-mento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto),a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 4 giugno 2026.Il PresidenteRic. n. 13196/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GELIS Lucia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41R67 H501C)rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RZO CRL67M26 L182Q)-ricorrente-nei confronti diRAHO Stefania (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71A58 H501T)rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PRERRT 64E03 H501Y) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66S52H501K)-controricorrente-per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n.5720/2023, pubblicata in data 7 aprile 2023;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del4 giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il rimborso della somma di € 1.842,33, pa-gata per la fornitura di energia elettrica presso un apparta-mento di proprietà di quest’ultima, che aveva condotto in loca-zione, dopo il rilascio dello stesso in favore della locatrice.Ric. n. 13196/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 8Numero registro generale 13196/2023Numero sezionale 1991/2026Numero di raccolta generale 18594/2026La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Roma.Data pubblicazione 08/06/2026Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo grado.[OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].La parte controricorrente ha depositato memoria ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1. Risulta pregiudiziale ed assorbente il rilievo dell’improcedibi-lità del ricorso, che rende superflua anche l’illustrazione dei mo-tivi posti a base dello stesso.Il ricorso, infatti, è stato notificato in data 30 maggio 2023, mail suo deposito è avvenuto solo in data 21 giugno 2023, oltre iltermine perentorio di 20 giorni fissato dell’art. 369 c.p.c..2. La parte ricorrente ha chiesto di essere rimessa in termini,ai fini di tale deposito, facendo presente di avere provvedutotempestivamente, in data 19 giugno 2023, all’invio in modalitàtelematica degli atti e sostenendo che tale invio non avevaavuto buon fine per una disfunzione del sistema, precisandoche il rifiuto del deposito le era stato segnalato mediante mes-saggio P.E.C. del 20 giugno 2023 e che aveva provveduto ilgiorno dopo al nuovo invio, questa volta regolarmente accet-tato.Ha chiarito che il messaggio P.E.C. ricevuto il 20 giugno 2023aveva il seguente contenuto: «Codice esito: -1. Descrizioneesito: -- Totale pagamento contributo unificato insufficiente.Atti rifiutati il 20/06/2023. RAC Errore inatteso durante la ve-rifica smime».Assume che «a seguito di verifiche presso il [OSCURATO:PERSONA] di Cassazione, è emerso che il rigetto del depositoè stato dovuto ad un “problema tecnico”, nulla avendo a chefare il pagamento del contributo unificato a cui lo scriventeRic. n. 13196/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 8Numero registro generale 13196/2023Numero sezionale 1991/2026oltretutto aveva regolarmente provveduto», onde si tratterebbeNumero di raccolta generale 18594/2026di circostanza non imputabile, il che giustificherebbe la rimes- Data pubblicazione 08/06/2026sione in termini richiesta.L’istanza di rimessione in termini non può essere accolta.3. Si premette che, secondo l’indirizzo consolidato di questaCorte, che in effetti neanche la parte ricorrente contesta,«l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo lascadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame com-porta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio enon esclusa dalla costituzione del resistente, salva la possibilitàdi rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c.,ove il mancato tempestivo deposito sia dipeso da causa nonimputabile al ricorrente» (per tutte, cfr.: Cass., Sez. 6 - 1, n.29889 del 12/10/2022).Nella specie, quindi, l’eventuale rimessione in termini sarebbepossibile esclusivamente laddove il rifiuto dell’invio telematicodel ricorso, con gli atti allegati, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., ef-fettuato tempestivamente dalla parte ricorrente (il 19 giugno2023), possa effettivamente ritenersi non imputabile allastessa, ma dovuto ad una disfunzione del sistema ministeriale.In caso contrario, sarebbe, infatti, superfluo anche stabilire seil nuovo invio, effettuato dopo la scadenza del termine di cuiall’art. 369 c.p.c. (il 21 giugno 2023), sebbene la comunica-zione del rifiuto sia giunta l’ultimo giorno utile per il depositotempestivo (20 giugno 2023), possa ritenersi idoneo ad esclu-dere l’imputabilità del deposito tardivo.4. Secondo i principi costantemente affermati da questa Corte,«in tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il de-finitivo consolidarsi dell’effetto di tempestivo deposito prodot-tosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenutaconsegna (RdAC) è subordinato all’esito positivo dei successivicontrolli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronicacertificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione daRic. n. 13196/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 8Numero registro generale 13196/2023Numero sezionale 1991/2026parte della cancelleria (cd. quarta PEC)» (Cass., Sez. U, n.Numero di raccolta generale 18594/202628403 del 11/10/2023; Sez. 2, n. 33258 del 18/12/2024; Sez. Data pubblicazione 08/06/20261, n. 69 del 03/01/2025).Nella specie, il messaggio P.E.C. ricevuto dall’utente deposi-tante in data 20 giugno 2023 dà atto del mancato positivo per-fezionamento di tali controlli, onde certamente il deposito del19 giugno 2023 non può ritenersi regolarmente perfezionato.Va inoltre ribadito, in proposito, il principio per cui «nell’ipotesiin cui la quarta P.E.C. non dia esito favorevole, spetta alla partemento del deposito, provvedendo, alternativamente e secondoi casi: a) ad un nuovo tempestivo deposito, da considerare incontinuazione con la precedente attività, previa contestazionedelle ragioni del rifiuto; (b) ad una tempestiva formulazionedell’istanza di rimessione in termini, ove la decadenza si as-suma in effetti avvenuta, ma per fatto non imputabile allaparte; nel primo caso, a fronte di un’apparente regolarità delladinamica comunicatoria, la parte assolve l’onere di completezzadelle proprie deduzioni, allegando le ragioni indicate dalla can-celleria all’interno della quarta P.E.C. e contestando la fonda-tezza delle stesse, mentre spetta alla controparte promuoveree fornire la prova di eventuali contestazioni diverse da quelleche hanno giustificato il rifiuto» (Cass., Sez. 1, n. 15801 del13/06/2025).In base ai principi sin qui enunciati, non vi è dubbio che, diregola, l’onere della prova della riconducibilità ad una disfun-zione del sistema informatico ministeriale dell’esito negativodell’invio telematico di atti da depositare in tale modalità (nellaspecie: del ricorso per cassazione), nell’ambito della disciplinadel processo civile telematico, spetti alla parte che ha effettuatol’invio.5. È stato, peraltro, affermato da questa stessa Corte che «nelcaso in cui il rifiuto del deposito telematico di atti processualiRic. n. 13196/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 8Numero registro generale 13196/2023Numero sezionale 1991/2026dipenda dall’esito negativo dei controlli automatici – comuni-Numero di raccolta generale 18594/2026cato al depositante, tramite la cd. quarta P.E.C., con messaggio Data pubblicazione 08/06/2026di “errore fatale” senza ulteriori specificazioni, o con indicazionimute e generiche (quale quella di "codice esito: -1”) – non v’èspazio per indagini circa l’imputabilità dell’errore bloccante almedesimo depositante, sul quale gravano solo gli oneri alter-nativi di pronta richiesta di rimessione in termini o di ripresaspontanea del procedimento di deposito mediante un nuovo in-vio telematico, e non anche di dimostrare natura od origine ditale errore e la sua non imputabilità a propria negligenza»(Cass., Sez. 3, n. 27766 del 17/10/2025; conf.: Sez. 1, n. 1411del 22/01/2026).In altri termini, nel caso in cui emerga dallo stesso messaggiodi rifiuto generato dal sistema che l’errore bloccante che ha im-pedito il perfezionamento del deposito telematico abbia unacausa tecnica sconosciuta, si determina un superamento dellaregola generale per cui spetta al depositante allegare e dimo-strare che la preclusione in cui è incorso non gli sia imputabilee, quindi, che l’esito negativo del deposito telematico non siadovuto ad un proprio errore tecnico nell’invio degli atti.Nella specie, al contrario, l’esito negativo dei controlli automa-tici, come emerge espressamente dal messaggio di rifiuto deldeposito, non è stato dovuto ad un generico “errore fatale”,senza ulteriori specificazioni, o con indicazioni mute e generi-che.La comunicazione del predetto rifiuto non è, cioè, avvenutasulla base di un messaggio privo di specifiche indicazioni sulleragioni del mancato perfezionamento del deposito, ma con unapuntuale indicazione di un errore tecnico nell’invio, imputabileal depositante.Il contenuto del messaggio P.E.C. (integralmente trascrittonell’istanza di rimessione in termini e prodotto in allegato alricorso) fa, invero, riferimento a due distinte problematiche:Ric. n. 13196/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 8Numero registro generale 13196/2023Numero sezionale 1991/2026Numero di raccolta generale 18594/2026«1) contributo unificato insufficiente; 2) errore inatteso duranteData pubblicazione 08/06/2026la verifica smime».Il primo rilievo, di per sé, non costituisce un errore bloccante enon impedisce il regolare deposito dell’atto.Quindi, nella specie, il riferimento all’insufficiente versamentodel contributo unificato deve effettivamente ritenersi del tuttoirrilevante.La causa del rifiuto del deposito deve ritenersi costituita esclu-sivamente dall’errore inatteso nel corso della verifica S/MIME.Tale errore, puntualmente indicato con il messaggio «Atti rifiu-tati … … . RAC Errore inatteso durante la verifica smime», at-tiene alla corretta formazione e trasmissione della busta tele-matica ed è, quindi, un errore di regola imputabile al deposi-tante (a differenza dell’«errore fatale», indicato senza specifi-cazioni, di causa sconosciuta).Si tratta, più precisamente, di un errore relativo alla fase dicontrollo automatico della busta telematica, in particolare allaverifica della firma digitale e della struttura del messaggioPEC/S/MIME (gli ultimi acronimi riferendosi allo standard Se-cure/[OSCURATO:PERSONA], utilizzato per fir-mare digitalmente e crittografare i messaggi di posta elettro-nica, garantendone sicurezza, autenticità e riservatezza).Di norma, infatti, il sistema non riesce a validare correttamenteil contenuto firmato del messaggio P.E.C. (errore bloccante alivello di gateway ministeriale) per una o più delle seguenti ra-gioni: formato S/MIME corrotto o non conforme; errori di codi-fica MIME; alterazione del messaggio P.E.C. (modifiche acci-dentali agli allegati; invio tramite client P.E.C. non standard;doppia “incapsulazione” del file); allegati non correttamentestrutturati nel messaggio; problemi nella firma digitale, anchese apparentemente apposta (firma PAdES/CAdES non coe-rente; certificato non valido o scaduto; file firmato più volte inmodo non corretto); busta telematica (.enc) alterata oRic. n. 13196/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 8Numero registro generale 13196/2023Numero sezionale 1991/2026Numero di raccolta generale 18594/2026generata in modo anomalo (errore del redattore atti; versioneData pubblicazione 08/06/2026software non aggiornata; conflitti tra moduli: es. redattore edispositivo firma).Si tratta di errori tecnici di confezionamento o trasporto dellabusta telematica che, come tali, di regola, rientrano tra quelliimputabili al depositante, a differenza dell’errore “fatale”, senzaalcuna altra specificazione, che descrive un errore generico dicui si ignora la effettiva causa e che, pertanto, non può presu-mersi imputabile allo stesso depositante.In altri termini, l’errore bloccante segnalato alla ricorrente, at-tinente alla “verifica S/MIME”, riguarda la struttura crittograficadel messaggio P.E.C. e indica un invio tecnicamente non con-forme o corrotto per un vizio originario del messaggio dipen-dente da come questo è stato confezionato.In un caso del genere, pertanto (a differenza del caso di un nonmeglio specificato errore “fatale”, rimasto di origine scono-sciuta), deve presumersi l’imputabilità al depositante del man-cato perfezionamento dell’invio, fatta salva l’eventuale provacontraria e, cioè, l’eventuale prova che, contrariamente aquanto risultante dal messaggio P.E.C. di errore “inatteso”,esso non dipende, in realtà, dalla non corretta confezione tec-nica dell’atto, bensì da un malfunzionamento del sistema infor-matico ministeriale.Nella specie, la parte ricorrente non ha fornito tale prova; nonha, cioè, neanche allegato e, tanto meno, adeguatamente di-mostrato la correttezza tecnica della busta telematica, né ad-dotto elementi idonei ad escludere che l’errore segnalato insede di verifica S/MIME fosse riconducibile a vizi di confeziona-mento dell’atto.Pertanto, la sua istanza di rimessione in termini non può trovareaccoglimento.6. Il ricorso è dichiarato improcedibile.Ric. n. 13196/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 8Numero registro generale 13196/2023Numero sezionale 1991/2026Numero di raccolta generale 18594/2026Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla baseData pubblicazione 08/06/2026del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di-strazione in favore dei difensori della parte controricorrente,avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno reso laprescritta dichiarazione di anticipo, ai sensi dell’art. 93 c.p.c..Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(nella specie, improcedibilità dell’impugnazione), di cui all’art.13, co. 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.MLa Corte:- dichiara improcedibile il ricorso;- condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio dilegittimità in favore della controricorrente, liquidandole incomplessivi € 1.800,00 (milleottocento/00), oltre €200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generalied accessori di legge, con distrazione in favore dei difen-sori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce-dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa-mento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto),a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 4 giugno 2026.Il PresidenteRic. n. 13196/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 8
Sentenza Cassazione n. 18594/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris