CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 1937
Cassazione n. 06590/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; __./7 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 8 maggio 2025 la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 392 e 624-bis cod. pen. 2. Avverso la decisione di appello il difensore dell'imputata ha presentato ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha prospettato la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. in ordine all'affermazione di responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA]. 3. Il difensore dell'imputata ha fatto pervenire memoria, cui ha compiegato il certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA], che risulta deceduta il 17 dicembre 2025; e ha chtto la declaratoria di estinzione del reato per morte del reo. 4. Alla luce del decesso dell'imputata in data successiva alla proposizione del ricorso, deve rendersi immediata declaratoria di estinzione del reato per cui era stata resa sentenza di condanna (artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.) e disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, «risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 - 01). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputata. Così deciso il 28