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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 1998

Cassazione n. 09296/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/03/1998 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIfl-ate-a;Mse-a-14e-p€344 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 3.41.(8.2020, la Corte di appello di Bari ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 5.5.2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA].

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando difetto di motivazione in relazione alla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicembre 2021.

Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/03/1998 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIfl-ate-a;Mse-a-14e-p€344 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 3.41.(8.2020, la Corte di appello di Bari ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 5.5.2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando difetto di motivazione in relazione alla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09296/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris