CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 1978
Cassazione n. 46458/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0388DHI ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il 02/03/1978 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. / RG. 22495 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ,e Letto il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe con la quale/è stato condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuti i motivi generici e reiterativi in quanto le doglianze relative al trattamento sanzionatorio (entità della pena e applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.) sono state adeguatamente vagliate e disattese, a pag. 5 della sentenza impugnata, con corretti argomenti giuridici con i quali il ricorso non si è in alcun modo confrontato reiterando pedissequamente le censure avanzate con l'atto di appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera t nsora La Presidente