CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 dicembre 1937
Cassazione n. 27555/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/12/1937 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 4C4P.A.: glASh4, l ("j2 4•4^1Z7 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di cui alla sentenza 20.05.2019 del Tribunale di Vercelli emessa nei confronti [OSCURATO:PERSONA], concedendo all'imputato il beneficio della non menzione 2. L'odierno ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. per aver investito, alla guida della sua autovettura, il pedone [OSCURATO:PERSONA] che stava attraversando sulle strisce pedonali, causandole lesioni. 3. Avverso tale decisione ricorre in cassazione il Binarelli deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e della sospensione condizionale della pena [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è manifestamente infondato. La sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis c.p. è stata negata in ragione della gravità delle lesioni subite dalla parte offesa (oltre quaranta giorni di prognosi) e delle modalità del fatto (investimento di un pedone che stava attraversando la strada sulle strisce, provenendo da sinistra) con statuizione certamente non manifestamente illogica e di cui, comunque, sostanzialmente si chiede una inammissibile rivalutazione di merito. L'omessa applicazione di ufficio della sospensione condizionale della pena, o del beneficio della non menzione della condanna, da parte del giudice d'appello ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen, sollecitato a tal proposito dalla parte interessata, è sindacabile in cassazione per omessa motivazione solo se dedotta con specifico motivo di ricorso (Sez. 1, n. 34661/2015), prospettazione carente nel ricorso in appello. 5. Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile. A tale declaratoria consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 3000,00 in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma il 16 dicembre