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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 23875/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26831/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con procura speciale a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege; -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 138/2022depositata il 25/10/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] ha adito la Corte d’Appello di Cagliari, [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere il ristoro per l’irragionevole durata del procedimento fallimentare nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di Vigilanza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nei cui confronti vantava un credito, derivante da pregresso rapporto di lavoro, pari a euro 4.275,97, oltre interessi e rivalutazionemonetaria, per il quale era stato interamente ammesso al passivo indata 15.1.2004.

La Corte d’Appello di Cagliari ha accolto la domanda di equa riparazione nella misura di euro 2.400,00, avendo riguardo al valore del credito rimasto insoddisfatto, pari ad euro 2.564,65 oltre accessori, poiché il ricorrente aveva ricevuto dal Fondo di Garanzia dell’Inps le somme spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre all’ultima mensilità; la Corte di merito, tenuto conto delle condizioni personali dell’avente diritto, ha applicato la soglia minima dieuro 400,00 prevista dal c.1 dell’art. 2 bis L. 89/01, diminuita del 50%ai sensi del c. 2 del medesimo articolo, senza aumenti per l’anno successivo al terzo, tenendo conto della modesta entità della posta in gioco. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello sulla base di cinque motivi.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità del decreto per violazione dell’art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c., per carenza di motivazione e mancata valutazionedi documenti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.5 c.p.c.; secondo la prospettazione del ricorrente, la Corte d’appello, nel determinare l’entità del risarcimento per irragionevole durata, ha valorizzato le somme percepite dal Gadau dal Fondo di Garanzia INPS, nonostante dalle risultanze probatorie non risultasse l’esistenza di pagamenti eseguiti dall’INPS in favore del ricorrente.

In particolare, tra la documentazione non esaminata dalla Corte d’appello, assumerebbe particolare rilevanza la nota della Cancelleria del Tribunale di Sassari del 2.3.2022, da cui risulterebbe l’inesistenza di documentazione attestante i pagamenti eseguiti dal Fondo di Garanzia dell’INPS.

In ogni caso, anche qualora fosse emerso il pagamento ad opera del Fondo di Garanzia, pari ad € 1.711,00, il credito residuo rimasto insoddisfatto non sarebbe pari alla metà delcredito insinuato.

Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.

A fronte dell’accertamento da parte della Corte d’appello dell’esistenza di pagamenti da parte del Fondo di Garanzia dell’INPS, il ricorrente non allega di aver posto la questione nell’ambito del giudizio di opposizione, nel corso del quale ha lamentato la riduzione del 50% in ragione del suo stato di disoccupazione.

Si tratta di questione nuova inammissibile in sede di legittimità, non essendo prospettabili per la prima volta in dettasede questioni o temi di contestazione non trattati nella fase di merito, né sono rilevabili d’ufficio (Cass. 09/08/2019 n.21243; Cass. n. 7981 del 20 07; Cass.n. 16632 del 2010).

Ne consegue che qualora il ricorso per cassazione prospettiquestioni implicanti un accertamento di fatto che non risultano trattate nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio lo abbia fatto in ossequio del principio di autosufficienza del ricorso.

In definitiva, il ricorrente ha l’onere di riportare in ricorso, a pena d’inammissibilità, gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (Cass. 18/10/2013 n. 23675; Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025del 2000).

Peraltro, il ricorso si limita a censurare la valutazione delle risultanze probatorie, attraverso i l riesame di documentazione, che non risulta essere stata oggetto di discussione tra le parti.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’omessa valutazione dei parametri elencati nel comma 2 dell’art. 2 bis L. 89/2001 per la determinazione dell’indennizzo, nonché la violazionedell’art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. per assenza di motivazione del decreto in relazione ai parametri adottati per la determinazione dell’indennizzo; il ricorrente sostiene che la Corte d’appello, nel quantificare il danno non patrimoniale subito dal ricorrente per ogni anno di ritardo, poteva scendere al di sotto del “livello di soglia minima” soltanto in relazione ai parametri riportati nel comma 2 dell’art. 2 bis L.89/2001.

Nel caso di specie, la Corte d’appello non avrebbe considerato che il ritardo nella definizione del giudizio aveva avuto un effetto peggiorativo sulla psiche del ricorrente, in considerazione della sua qualità di lavoratore dipendente, del suo stato di disoccupazione, ragione per la quale il credito insoddisfatto non sarebbe per nulla irrisorio.

Il terzo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione dell’art. 2 bis, comma 2 della L. 89/2001, degli artt. 4 e 35 della Costituzione, per non aver valutato, ai fini della determinazione dell’indennizzo, lo stato di disoccupazione del ricorrente, per il quale il credito residuo, pari ad € 2564,65 non era affatto irrisorio.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 cpc, la violazione e/o f alsa applicazione dell’art. 2 bis commi 1, 1 bis, 1 ter , della L. 89/2001 in quanto la norma non prevederebbe la riduzione del risarcimento oltre la soglia minima di € 400,00.

I motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.

Il comma 1 dell'art. 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificato dall'art. 1, comma 777,della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che: “Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiorea euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a seimesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.

La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivial settimo.

Il comma 2 dell’art. 2 bis cit. poi stabilisce che: “ L'indennizzo è determinato a norma dell’articolo 2056 del codice civile, tenendo conto….. della natura degli interessi coinvolti, del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personalidella parte”.

Orbene, dissentendo dalle argomentazioni del ricorrente, laddove ritienecontra legem la decurtazione nella misura del 50% della soglia minima,deve evidenziarsi come sia la norma stessa a contemplare la possibilità per il giudice di merito, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, di scendere al di sotto del livello di "sogliaminima", ovvero di superare la “soglia massima”, ciò al fine di rendere il risarcimento del danno proporzionato all’entità del pregiudizio sofferto in concreto, laddove prevede che «Il giudice liquida … “di regola”, una somma di denaro noninferiore a euro 400 e non superiore a euro 800… ».

In tal senso si è espressa questa Corte ( ex multis Cass. 17 gennaio 2020 n. 974, citata anche dal giudice del decreto opposto; Cass.24/07/2012 n.12937), precisando che la soglia minima/massima ex art. 2- bis, legge n. 89/2001 « … è tendenziale, vale cioè "di regola…", sicchè il legislatore rimette all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, la valutazione del pregiudizio a causa dell’irragionevole ritardo nella definizione del giudizio» (Cass.01/02/2019 n. 3157).

Nel caso di specie, la Corte d’appello, nella determinazione dell’indennizzo, ha proceduto alla decurtazione del 50% della soglia minima argomentando sulla base di una serie di elementi, individuati nell’ammontare contenuto del credito insoddisfatto, pari ad € 2564,65, che non è stato affatto ritenuto di natura bagatellare, della circostanza che una parte del credito fosse stato soddisfatto dal Fondo di Garanzia INPS, nonché dalla complessitàdella procedura in ragionedel numero elevato dei creditori .

Con il quinto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 e 4 c.p.c., la violazione dell’art. 3 Cost. e dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.per carenza di motivazione del decreto perché in altri procedimenti di equa riparazione collegati alla medesima vicenda processuale, altri soggetti ricorrenti che avevano partecipato al medesimo giudizio presupposto,con identica posizione processuale e identica condizione socio economica, avrebbero ricevuto un diverso trattamento.

Il motivo è inammissibile in quanto il vizio dedotto deve avere ad oggetto il contenuto del provvedimento impugnato.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un'amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez.

II, 11/09/2018, n.22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002).

P.Q.M.

La Corte rige tta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26831/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con procura speciale a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege; -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 138/2022depositata il 25/10/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] ha adito la Corte d’Appello di Cagliari, [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere il ristoro per l’irragionevole durata del procedimento fallimentare nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di Vigilanza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nei cui confronti vantava un credito, derivante da pregresso rapporto di lavoro, pari a euro 4.275,97, oltre interessi e rivalutazionemonetaria, per il quale era stato interamente ammesso al passivo indata 15.1.2004. La Corte d’Appello di Cagliari ha accolto la domanda di equa riparazione nella misura di euro 2.400,00, avendo riguardo al valore del credito rimasto insoddisfatto, pari ad euro 2.564,65 oltre accessori, poiché il ricorrente aveva ricevuto dal Fondo di Garanzia dell’Inps le somme spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre all’ultima mensilità; la Corte di merito, tenuto conto delle condizioni personali dell’avente diritto, ha applicato la soglia minima dieuro 400,00 prevista dal c.1 dell’art. 2 bis L. 89/01, diminuita del 50%ai sensi del c. 2 del medesimo articolo, senza aumenti per l’anno successivo al terzo, tenendo conto della modesta entità della posta in gioco. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello sulla base di cinque motivi. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità del decreto per violazione dell’art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c., per carenza di motivazione e mancata valutazionedi documenti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.5 c.p.c.; secondo la prospettazione del ricorrente, la Corte d’appello, nel determinare l’entità del risarcimento per irragionevole durata, ha valorizzato le somme percepite dal Gadau dal Fondo di Garanzia INPS, nonostante dalle risultanze probatorie non risultasse l’esistenza di pagamenti eseguiti dall’INPS in favore del ricorrente. In particolare, tra la documentazione non esaminata dalla Corte d’appello, assumerebbe particolare rilevanza la nota della Cancelleria del Tribunale di Sassari del 2.3.2022, da cui risulterebbe l’inesistenza di documentazione attestante i pagamenti eseguiti dal Fondo di Garanzia dell’INPS. In ogni caso, anche qualora fosse emerso il pagamento ad opera del Fondo di Garanzia, pari ad € 1.711,00, il credito residuo rimasto insoddisfatto non sarebbe pari alla metà delcredito insinuato. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili. A fronte dell’accertamento da parte della Corte d’appello dell’esistenza di pagamenti da parte del Fondo di Garanzia dell’INPS, il ricorrente non allega di aver posto la questione nell’ambito del giudizio di opposizione, nel corso del quale ha lamentato la riduzione del 50% in ragione del suo stato di disoccupazione. Si tratta di questione nuova inammissibile in sede di legittimità, non essendo prospettabili per la prima volta in dettasede questioni o temi di contestazione non trattati nella fase di merito, né sono rilevabili d’ufficio (Cass. 09/08/2019 n.21243; Cass. n. 7981 del 20 07; Cass.n. 16632 del 2010). Ne consegue che qualora il ricorso per cassazione prospettiquestioni implicanti un accertamento di fatto che non risultano trattate nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio lo abbia fatto in ossequio del principio di autosufficienza del ricorso. In definitiva, il ricorrente ha l’onere di riportare in ricorso, a pena d’inammissibilità, gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (Cass. 18/10/2013 n. 23675; Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025del 2000). Peraltro, il ricorso si limita a censurare la valutazione delle risultanze probatorie, attraverso i l riesame di documentazione, che non risulta essere stata oggetto di discussione tra le parti. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’omessa valutazione dei parametri elencati nel comma 2 dell’art. 2 bis L. 89/2001 per la determinazione dell’indennizzo, nonché la violazionedell’art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. per assenza di motivazione del decreto in relazione ai parametri adottati per la determinazione dell’indennizzo; il ricorrente sostiene che la Corte d’appello, nel quantificare il danno non patrimoniale subito dal ricorrente per ogni anno di ritardo, poteva scendere al di sotto del “livello di soglia minima” soltanto in relazione ai parametri riportati nel comma 2 dell’art. 2 bis L.89/2001. Nel caso di specie, la Corte d’appello non avrebbe considerato che il ritardo nella definizione del giudizio aveva avuto un effetto peggiorativo sulla psiche del ricorrente, in considerazione della sua qualità di lavoratore dipendente, del suo stato di disoccupazione, ragione per la quale il credito insoddisfatto non sarebbe per nulla irrisorio. Il terzo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione dell’art. 2 bis, comma 2 della L. 89/2001, degli artt. 4 e 35 della Costituzione, per non aver valutato, ai fini della determinazione dell’indennizzo, lo stato di disoccupazione del ricorrente, per il quale il credito residuo, pari ad € 2564,65 non era affatto irrisorio. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 cpc, la violazione e/o f alsa applicazione dell’art. 2 bis commi 1, 1 bis, 1 ter , della L. 89/2001 in quanto la norma non prevederebbe la riduzione del risarcimento oltre la soglia minima di € 400,00. I motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati. Il comma 1 dell'art. 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificato dall'art. 1, comma 777,della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che: “Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiorea euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a seimesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivial settimo. Il comma 2 dell’art. 2 bis cit. poi stabilisce che: “ L'indennizzo è determinato a norma dell’articolo 2056 del codice civile, tenendo conto….. della natura degli interessi coinvolti, del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personalidella parte”. Orbene, dissentendo dalle argomentazioni del ricorrente, laddove ritienecontra legem la decurtazione nella misura del 50% della soglia minima,deve evidenziarsi come sia la norma stessa a contemplare la possibilità per il giudice di merito, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, di scendere al di sotto del livello di "sogliaminima", ovvero di superare la “soglia massima”, ciò al fine di rendere il risarcimento del danno proporzionato all’entità del pregiudizio sofferto in concreto, laddove prevede che «Il giudice liquida … “di regola”, una somma di denaro noninferiore a euro 400 e non superiore a euro 800… ». In tal senso si è espressa questa Corte ( ex multis Cass. 17 gennaio 2020 n. 974, citata anche dal giudice del decreto opposto; Cass.24/07/2012 n.12937), precisando che la soglia minima/massima ex art. 2- bis, legge n. 89/2001 « … è tendenziale, vale cioè "di regola…", sicchè il legislatore rimette all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, la valutazione del pregiudizio a causa dell’irragionevole ritardo nella definizione del giudizio» (Cass.01/02/2019 n. 3157). Nel caso di specie, la Corte d’appello, nella determinazione dell’indennizzo, ha proceduto alla decurtazione del 50% della soglia minima argomentando sulla base di una serie di elementi, individuati nell’ammontare contenuto del credito insoddisfatto, pari ad € 2564,65, che non è stato affatto ritenuto di natura bagatellare, della circostanza che una parte del credito fosse stato soddisfatto dal Fondo di Garanzia INPS, nonché dalla complessitàdella procedura in ragionedel numero elevato dei creditori . Con il quinto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 e 4 c.p.c., la violazione dell’art. 3 Cost. e dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.per carenza di motivazione del decreto perché in altri procedimenti di equa riparazione collegati alla medesima vicenda processuale, altri soggetti ricorrenti che avevano partecipato al medesimo giudizio presupposto,con identica posizione processuale e identica condizione socio economica, avrebbero ricevuto un diverso trattamento. Il motivo è inammissibile in quanto il vizio dedotto deve avere ad oggetto il contenuto del provvedimento impugnato. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un'amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002). P.Q.M. La Corte rige tta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Rom
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