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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 23384/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6563/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da i Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaMonte Zebio, n.37, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, viadei Portoghesi, n. 12 ; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Palermo n. 1386/21, depositata il 26 agosto 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia convenne in giudizio la Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., proponendo opposizione al decreto ingiun- tivo n. 3325/10 dell'11 novembre 2010, con cui il Tribunale di Palermo gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 617.945,43, dovuta a saldo del corrispettivo di prestazioni chemioterapichee di rimborsi per emoderivati e farmaci antiblastici somministrati in regime di day hospitalnell'anno 2008, oltre interessi al tasso previsto dald.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

A sostegno dell'opposizione, l'attrice eccepì il superamento del budget annuale, osservando in subordine che il pagamento del residuo dovuto era condizionato all'esito positivo dei controlli affidati all'Azienda sanitaria provin- ciale di Palermo, e chiedendo di essere autorizzata a chiamarla in causa.

Si costituì la Casa di cura, e resistette all'opposizione, chiedendone il ri- getto.

Si costituì inoltre l'Asp, sostenendo che non vi era stato alcun ritardo nell'esecuzione dei controlli.

1.1. Con sentenza del 6 novembre 2015, il Tribunale di Palermo accolse l'opposizione, a) revocando il decreto ingiuntivo, b) determinando in Euro 617.945,43 l'importo dovuto dall'Assessorato, salvo conguaglio, ove spet- tante, per Euro 32.834,08 oggetto di scostamento, c)dando atto dell'inter- venuto pagamento dell'importo di Euro 306.088,57 e condannando l'Asses- sorato al pagamento della somma residua di Euro 311.856,86, e d)rigettando la domanda di riconoscimento degl'interessi moratori.

2. L'impugnazione proposta dalla Casa di cura è statarigettata dalla Corte d'appello di Palermo, che con sentenza del 26 agosto 2021 ha dichiarato as- sorbito l'appello incidentale condizionato proposto dall'Assessorato.

Premesso che in caso di prestazioni sanitarie erogate da strutture private preaccreditate il diritto al riconoscimento degl'interessi moratori nella misura di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 sorge solo per effetto della conclusione di un contratto in forma scritta in data successiva all'8 agosto 2002, la Corte ha rilevato che l'opposta aveva prodotto soltanto le fatture relative alle presta- zioni eseguite, senza fornire la prova dell'avvenuta stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 8-quinquiesdel d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

Ha escluso che a quest'ultimo fosse equiparabile l'accordo annuale di assegnazione del budget, rilevando che lo stesso ha la funzione di regolare i volumi e le tipolo- gie delle prestazioni al fine di garantire l'equilibrio del sistema sanitario re- gionale, mentre la stipulazione del contratto ha luogo per effetto di una fatti- specie a formazione progressiva, comprendente anche il rilascio dell'autoriz- zazione e l'accreditamento, ed avente ad oggetto la determinazione degli ob- blighi della struttura sanitaria verso gli utenti del Servizio sanitario regionale e il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione.

Quanto poi al riconoscimento degl'interessi moratori al tasso legale, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo d'impugnazione propostodall'appel- lante, rilevando che quest'ultima aveva censurato una sola delle rationes de- cidendi della statuizione impugnata, costituita dalla mancata proposizione della relativa domanda, senza contestare l'altra, consistente nella mancata dimostrazione della costituzione in mora.

3. Avverso la predetta sentenza la Casa di cura ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria.

L'Assesso- rato ha resistito con controricorso.

L'Asp non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,la Casa di cura denuncia la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 e dell'art. 2909 cod. civ., sostenendo che, in quanto fondato sulla mancata con- clusione di un contratto in forma scritta tra le parti,il rigetto della domanda di riconoscimento degl'interessi moratori al tasso previsto dal decreto citato si pone in contrasto con il giudicato interno formatosi in ordine alla sussi- stenza e alla validità del rapporto sinallagmatico con la Regione, per effetto della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte con- cernente il pagamento della sorte capitale.

Premesso infatti che per le strut- ture pubbliche accreditate e per alcune case di cura altamente specializzate l'assegnazione del budget previsto dall'art. 24, comma decimo, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 aveva avuto luogo, dall'anno 2002 al 2008, non già mediante gli accordi contrattuali previsti dall'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, ma con provvedimenti adottati direttamente dalla Re- gione, la quale aveva centralizzato presso di sé i rapporti, in ragione della valenza ultraprovinciale dell'attività, osserva che l'affermazione dell'invalidità di tali rapporti escluderebbe la sussistenza di tutte le obbligazioni ad essi conseguenti, oltre ad apparire contraria alla buona fede e lesiva dell'affida- mento riposto dai privatinella legittimità degli atti dell'Amministrazione.

Pre- cisato inoltre che, in quanto avente il suo fondamento nel consenso delle parti, la prestazione del servizio di assistenza sanitaria a fronte della remu- nerazione posta a carico del Servizio sanitario regionale è inquadrabile nella nozione di transazione commerciale di cui alla direttiva 2000/35/CE, di cui il d.lgs. n. 231 del 2002 costituisce attuazione, così come interpretata dalla giurisprudenza unionale, aggiunge che la disapplicazione del meccanismo previsto da tali disposizioni, avente una funzione dissuasiva dell'inadempi- mento, priverebbe la direttiva del suo effetto utile, proprio in riferimento ai rapporti come quello in esame, in cui il sinallagma è caratterizzato da una situazione di squilibrio contrattuale.

2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce, in via subordinata, la nul- lità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il motivo d'impugnazione concernente il mancato riconoscimento degl'interessi al tasso legale, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la relativa domanda era stata avanzata in via subordinata nell'atto di appello, in cui era stata indicata, come data di decorrenza, quella del decreto ingiuntivo opposto.

3. Il primo motivo, riflettente l'intervenuta formazione del giudicato in ordine al fatto costitutivo della domanda di riconoscimento degl'interessi, è fondato.

Non può infatti condividersi la sentenza impugnata, la quale, nonostante la mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al pagamento del corrispettivo delle prestazioni chemioterapiche ed al rimborso dovuto per la somministra- zione di emoderivati e farmaci antiblastici in favore degli assistiti, ha ritenuto insussistente il diritto agl'interessi per il ritardo nel pagamento delle mede- sime somme, rimettendo in discussione l'avvenuta stipulazione di un con- tratto in forma scritta tra la Casa di cura e l'Asp, che rappresentava il fatto costitutivo del diritto al pagamento sia del capitale che degl'interessi, in or- dine al quale doveva ritenersi ormai formato ilgiudicato interno.

E' pur vero che, come più volte affermato da questa Corte, il credito degli interessi, una volta sorto, costituisce un'obbligazione pecuniaria autonoma rispetto a quella avente ad oggetto il capitale, che può essere fatta valere separatamente da quest'ultima, mediante una domanda che, in quanto fon- data sul ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale, anziché sulla fonte di quest'ultima,ed avente ad oggetto una somma soggetta ad incre- mento progressivo, anziché determinata in misura fissa in base a l criterio concretamente applicabile, è caratterizzata da una causa petendi e un peti- tumdiversi da quelli della domanda di pagamento del debito principale (cfr. Cass., Sez.

Un., 26/03/2015, n. 6060; Cass., Sez.

I, 22/03/2012, n. 4554; 19/02/2003, n. 2476).Ciò non esclude tuttavia il carattere accessorio di tale obbligazione, il quale emerge essenzialmente con riguardo al momento ge- netico del rapporto, nel senso che la decorrenza degl'interessi presuppone la nascita dell'obbligazione principale e la loro maturazione cessa con l'estin- zione della stessa (cfr. Cass., Sez.

V, 24/01/2023, n. 2095; Cass., Sez.

II, 27/11/2009, n. 25047; Cass., Sez. lav., 20/09/1991, n. 9800), con la conse- guenza che, in sede di accertamento del diritto al pagamento degl'interessi, il giudicato formatosi in ordine all'esistenza ed alla validità del rapportoprin- cipale, per effetto dell'accoglimento della domanda di pagamento del capitale, preclude ogni ulteriore contestazione in ordine a tali aspetti della controversia (cfr. Cass., Sez. lav., 27/03/2023, n. 8594).

Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che la sentenza di primo grado non avesse compiuto alcun accertamento specifico in ordine al contratto stipulato tra la Casa di cura e l'Asp, la cui esistenza e validità non erano state contestate da parte della Regione, essendosi la stessa limitataad eccepire, nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, il superamento del budgetannuale assegnato alla struttura sanitaria e la superiorità dell'importo richiesto rispetto a quello che era risultato dovuto a seguito dei controlli ef- fettuati dall'Asp.

Com'è noto, infatti, l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente de- dotte o enunciate, costituiscano tuttavia premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, ponendosi come precedenti logici essenziali e in- defettibili della decisione (giudicato implicito) (cfr. Cass., Sez.

III, 26/02/ 2019, n. 5486; Cass., Sez. lav., 30/10/2017, n. 25745; 16/08/2012, n. 14535): nella specie, pertanto, avuto riguardo a quanto si è detto in ordine alla comunanza del momento genetico esistente tra l'obbligazione di paga- mento del capitale e quella di pagamento degl'interessi, non può in alcun modo dubitarsi dell'idoneità della decisione adottata in ordine alla prima a spiegare efficacia di giudicato anche in ordine alla seconda, pur in mancanza di una pronuncia espressa sull'esistenza e la validità del contratto, che rap- presentava il fatto costitutivo del credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo.

4. Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il secondo motivo, riguardante la domanda subordinata di riconoscimento degl'interessi in mi- sura legale.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con il rinvio della causa alla Corte d'appello di Palermo, che provvederà, in diversa composi- zione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6563/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da i Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaMonte Zebio, n.37, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, viadei Portoghesi, n. 12 ; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Palermo n. 1386/21, depositata il 26 agosto 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia convenne in giudizio la Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., proponendo opposizione al decreto ingiun- tivo n. 3325/10 dell'11 novembre 2010, con cui il Tribunale di Palermo gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 617.945,43, dovuta a saldo del corrispettivo di prestazioni chemioterapichee di rimborsi per emoderivati e farmaci antiblastici somministrati in regime di day hospitalnell'anno 2008, oltre interessi al tasso previsto dald.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. A sostegno dell'opposizione, l'attrice eccepì il superamento del budget annuale, osservando in subordine che il pagamento del residuo dovuto era condizionato all'esito positivo dei controlli affidati all'Azienda sanitaria provin- ciale di Palermo, e chiedendo di essere autorizzata a chiamarla in causa. Si costituì la Casa di cura, e resistette all'opposizione, chiedendone il ri- getto. Si costituì inoltre l'Asp, sostenendo che non vi era stato alcun ritardo nell'esecuzione dei controlli. 1.1. Con sentenza del 6 novembre 2015, il Tribunale di Palermo accolse l'opposizione, a) revocando il decreto ingiuntivo, b) determinando in Euro 617.945,43 l'importo dovuto dall'Assessorato, salvo conguaglio, ove spet- tante, per Euro 32.834,08 oggetto di scostamento, c)dando atto dell'inter- venuto pagamento dell'importo di Euro 306.088,57 e condannando l'Asses- sorato al pagamento della somma residua di Euro 311.856,86, e d)rigettando la domanda di riconoscimento degl'interessi moratori. 2. L'impugnazione proposta dalla Casa di cura è statarigettata dalla Corte d'appello di Palermo, che con sentenza del 26 agosto 2021 ha dichiarato as- sorbito l'appello incidentale condizionato proposto dall'Assessorato. Premesso che in caso di prestazioni sanitarie erogate da strutture private preaccreditate il diritto al riconoscimento degl'interessi moratori nella misura di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 sorge solo per effetto della conclusione di un contratto in forma scritta in data successiva all'8 agosto 2002, la Corte ha rilevato che l'opposta aveva prodotto soltanto le fatture relative alle presta- zioni eseguite, senza fornire la prova dell'avvenuta stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 8-quinquiesdel d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Ha escluso che a quest'ultimo fosse equiparabile l'accordo annuale di assegnazione del budget, rilevando che lo stesso ha la funzione di regolare i volumi e le tipolo- gie delle prestazioni al fine di garantire l'equilibrio del sistema sanitario re- gionale, mentre la stipulazione del contratto ha luogo per effetto di una fatti- specie a formazione progressiva, comprendente anche il rilascio dell'autoriz- zazione e l'accreditamento, ed avente ad oggetto la determinazione degli ob- blighi della struttura sanitaria verso gli utenti del Servizio sanitario regionale e il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione. Quanto poi al riconoscimento degl'interessi moratori al tasso legale, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo d'impugnazione propostodall'appel- lante, rilevando che quest'ultima aveva censurato una sola delle rationes de- cidendi della statuizione impugnata, costituita dalla mancata proposizione della relativa domanda, senza contestare l'altra, consistente nella mancata dimostrazione della costituzione in mora. 3. Avverso la predetta sentenza la Casa di cura ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. L'Assesso- rato ha resistito con controricorso. L'Asp non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la Casa di cura denuncia la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 e dell'art. 2909 cod. civ., sostenendo che, in quanto fondato sulla mancata con- clusione di un contratto in forma scritta tra le parti,il rigetto della domanda di riconoscimento degl'interessi moratori al tasso previsto dal decreto citato si pone in contrasto con il giudicato interno formatosi in ordine alla sussi- stenza e alla validità del rapporto sinallagmatico con la Regione, per effetto della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte con- cernente il pagamento della sorte capitale. Premesso infatti che per le strut- ture pubbliche accreditate e per alcune case di cura altamente specializzate l'assegnazione del budget previsto dall'art. 24, comma decimo, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 aveva avuto luogo, dall'anno 2002 al 2008, non già mediante gli accordi contrattuali previsti dall'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, ma con provvedimenti adottati direttamente dalla Re- gione, la quale aveva centralizzato presso di sé i rapporti, in ragione della valenza ultraprovinciale dell'attività, osserva che l'affermazione dell'invalidità di tali rapporti escluderebbe la sussistenza di tutte le obbligazioni ad essi conseguenti, oltre ad apparire contraria alla buona fede e lesiva dell'affida- mento riposto dai privatinella legittimità degli atti dell'Amministrazione. Pre- cisato inoltre che, in quanto avente il suo fondamento nel consenso delle parti, la prestazione del servizio di assistenza sanitaria a fronte della remu- nerazione posta a carico del Servizio sanitario regionale è inquadrabile nella nozione di transazione commerciale di cui alla direttiva 2000/35/CE, di cui il d.lgs. n. 231 del 2002 costituisce attuazione, così come interpretata dalla giurisprudenza unionale, aggiunge che la disapplicazione del meccanismo previsto da tali disposizioni, avente una funzione dissuasiva dell'inadempi- mento, priverebbe la direttiva del suo effetto utile, proprio in riferimento ai rapporti come quello in esame, in cui il sinallagma è caratterizzato da una situazione di squilibrio contrattuale. 2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce, in via subordinata, la nul- lità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il motivo d'impugnazione concernente il mancato riconoscimento degl'interessi al tasso legale, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la relativa domanda era stata avanzata in via subordinata nell'atto di appello, in cui era stata indicata, come data di decorrenza, quella del decreto ingiuntivo opposto. 3. Il primo motivo, riflettente l'intervenuta formazione del giudicato in ordine al fatto costitutivo della domanda di riconoscimento degl'interessi, è fondato. Non può infatti condividersi la sentenza impugnata, la quale, nonostante la mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al pagamento del corrispettivo delle prestazioni chemioterapiche ed al rimborso dovuto per la somministra- zione di emoderivati e farmaci antiblastici in favore degli assistiti, ha ritenuto insussistente il diritto agl'interessi per il ritardo nel pagamento delle mede- sime somme, rimettendo in discussione l'avvenuta stipulazione di un con- tratto in forma scritta tra la Casa di cura e l'Asp, che rappresentava il fatto costitutivo del diritto al pagamento sia del capitale che degl'interessi, in or- dine al quale doveva ritenersi ormai formato ilgiudicato interno. E' pur vero che, come più volte affermato da questa Corte, il credito degli interessi, una volta sorto, costituisce un'obbligazione pecuniaria autonoma rispetto a quella avente ad oggetto il capitale, che può essere fatta valere separatamente da quest'ultima, mediante una domanda che, in quanto fon- data sul ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale, anziché sulla fonte di quest'ultima,ed avente ad oggetto una somma soggetta ad incre- mento progressivo, anziché determinata in misura fissa in base a l criterio concretamente applicabile, è caratterizzata da una causa petendi e un peti- tumdiversi da quelli della domanda di pagamento del debito principale (cfr. Cass., Sez. Un., 26/03/2015, n. 6060; Cass., Sez. I, 22/03/2012, n. 4554; 19/02/2003, n. 2476).Ciò non esclude tuttavia il carattere accessorio di tale obbligazione, il quale emerge essenzialmente con riguardo al momento ge- netico del rapporto, nel senso che la decorrenza degl'interessi presuppone la nascita dell'obbligazione principale e la loro maturazione cessa con l'estin- zione della stessa (cfr. Cass., Sez. V, 24/01/2023, n. 2095; Cass., Sez. II, 27/11/2009, n. 25047; Cass., Sez. lav., 20/09/1991, n. 9800), con la conse- guenza che, in sede di accertamento del diritto al pagamento degl'interessi, il giudicato formatosi in ordine all'esistenza ed alla validità del rapportoprin- cipale, per effetto dell'accoglimento della domanda di pagamento del capitale, preclude ogni ulteriore contestazione in ordine a tali aspetti della controversia (cfr. Cass., Sez. lav., 27/03/2023, n. 8594). Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che la sentenza di primo grado non avesse compiuto alcun accertamento specifico in ordine al contratto stipulato tra la Casa di cura e l'Asp, la cui esistenza e validità non erano state contestate da parte della Regione, essendosi la stessa limitataad eccepire, nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, il superamento del budgetannuale assegnato alla struttura sanitaria e la superiorità dell'importo richiesto rispetto a quello che era risultato dovuto a seguito dei controlli ef- fettuati dall'Asp. Com'è noto, infatti, l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente de- dotte o enunciate, costituiscano tuttavia premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, ponendosi come precedenti logici essenziali e in- defettibili della decisione (giudicato implicito) (cfr. Cass., Sez. III, 26/02/ 2019, n. 5486; Cass., Sez. lav., 30/10/2017, n. 25745; 16/08/2012, n. 14535): nella specie, pertanto, avuto riguardo a quanto si è detto in ordine alla comunanza del momento genetico esistente tra l'obbligazione di paga- mento del capitale e quella di pagamento degl'interessi, non può in alcun modo dubitarsi dell'idoneità della decisione adottata in ordine alla prima a spiegare efficacia di giudicato anche in ordine alla seconda, pur in mancanza di una pronuncia espressa sull'esistenza e la validità del contratto, che rap- presentava il fatto costitutivo del credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo. 4. Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il secondo motivo, riguardante la domanda subordinata di riconoscimento degl'interessi in mi- sura legale. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con il rinvio della causa alla Corte d'appello di Palermo, che provvederà, in diversa composi- zione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, di
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