CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 1969
Cassazione n. 19499/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/02/1969 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (7z Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quanto al primo motivo, per violazione di legge e vizi di motivazione, è generico limitandosi alla mera asserzione della mancata motivazione sulla aggravante ex art. 291 ter dpr 43/73, a fronte di espresse valutazioni sul punto. Considerato che il secondo motivo sulla prospettata prevalenza delle attenuanti generiche, rispetto alla recidiva, è anche esso generico quanto assertivo, trascurando la pluriarticolata motivazione sul punto. Considerato che il terzo motivo sulla pena della multa, si pone in contrasto con il dato normativo, posto che questa Corte ha già affermato che la corretta esegesi del comma 2 art. 1 del D.Lgs. n. 8 del 2016 esclude la applicabilità della abrogatio criminis alle ipotesi aggravate delle fattispecie incluse nell'intervento di depenalizzazione, essendo la abrogatio applicabile solo alle violazioni "per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda" (comma 1) mentre il secondo comma costituisce delimitazione dell'ambito di applicazione della disciplina del primo comma prevedendo che, se alla fattispecie base punita con la sola pena pecuniaria, è associata anche una ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche alternativa e congiunta, la stessa deve intendersi quale figura autonoma di reato e pertanto, come tale, va esclusa dalla platea delle fattispecie per cui opera il provvedimento abrogativo (Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, dep. 15/09/2017, Diop, Rv. 270882). Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il C sigliere estensore )(i [OSCURATO:PERSONA]