CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12506/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 novembre 1996 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 novembre 1996 avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 6 maggio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen , riferita al capo 16; per il resto, l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza custodiale emessa 1'8 febbraio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 descritto al capo 2 della rubrica nonché dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen, 73 d.P.R. 309/90 descritti ai capi 4, 5, 6 e 7 della medesima rubrica ( quest'ultimo ascritto al solo [OSCURATO:PERSONA]); ancora, dei delitti di cui agli artt. 110 cod. pen. e 2, 4 e 7 legge 895/1967 previsto dal capo 15, e il solo [OSCURATO:PERSONA], del furto in abitazione descritto al capo 16, realizzato in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. Fatti, quelli diversi dall'associazione, tutti aggravati ai sensi dell'alt 416-bis.1 cod. pen. In particolare, i due ricorrenti sarebbero componenti dell'articolazione dedita al narcotraffico operativa nel rione Marina e ricil lungomare di [OSCURATO:PERSONA] nata quale costola della associazione di stampo mafioso facente capo al sodalizio criminale denominato [OSCURATO:PERSONA]Brandimarte, a sua volta descritto al capo 1 della rubrica. Tanto^raver fatto parte del gruppo di sodali deputati alle cessioni al - dettaglio della sostanza gestita dal consorzio criminale di riferimento. Avrebbero, inoltre , in concorso con altri sodali, nel quadro complessivo del programma inerente l'associazione di riferimento, realizzato, oltre ai fatti di cessione di sostanza stupefacente descritti nei sopra citati capi da 4 a 7 della rubrica, anche detenuto le armi e le munizioni descritte nel capo 15 e ( il solo [OSCURATO:PERSONA]) realizzato il furto di cui al capo 16. Condotte queste tutte dirette a agevolare la cosca [OSCURATO:PERSONA]Brandimarte . 2.Propone ricorso il difensore dei due indagati e adduce violazione di legge e vizio integrale di motivazione, comunque carente e contraddittoria e manifestamente illogica avuto riguardo alla configurabilità della gravità indiziaria in relazione: -alla aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. riferita a tutti i reati ritenuti satelliti ascritti ai due ricorrenti, singolarmente esaminati nel ricorso; - alla ritenuta partecipazione associativa, sia per la pretermissione dei motivi di riesame prospettati dalla difesa con memoria depositata nel corso dell'udienza del 4 maggio 2021, diretti a contestare tutti gli elementi in fatto indicati dal Giudice per le indagini preliminari a supporto del provvedimento genetico, sia per la inconsistenza delle emergenze messe in risalto dal Tribunale nel validarne le conclusioni, trattandosi di dati comunque inconferenti perché inidonei a disvelare l'effettivo e operativo contributo garantito al gruppo dai ricorrenti, le cui iniziative delittuose, per la modalità della relativa azione criminale, per la natura della sostanza commercializzata e per la dimensione degli affari trattati nonché per la eterogeneità dei reati ascritti rispetto all'oggetto del programma criminale riferibile alla associazione ( in relazione al furto ascritto al [OSCURATO:PERSONA]) dovevano ritenersi logicamente incompatibili con l'ipotizzata partecipazione associativa.3. Con i motivi aggiunti trasmessi via "pec" il 1/12/ 2021 la difesa ha ribadito il difetto di motivazione quanto alla riconducibilità dei singoli fatti di spaccio ascritti ai due ricorrenti a un comunq*e programma criminale destinato ad assorbirli unitariamente; rimarca che gli estremi dell' ipotesi associativa contestata al capo 2 sono stati messi in discussione da questa stessa sezione della Corte con l'annullamento con rinvio reso in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], coindagato in posizione di vertice rispetto alla associazione di cui all'art. 74 DPR n. 309 del 1990; ribadisce l'inconsistenza delle argomentazione spese per sostenere la gravità indiziaria riferita alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa per i reati ascritti ai due ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse comune dei due indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. L'ordinanza impugnata ricostruisce la genesi dell'articolazione di ndrangheta costituita dalle famiglie [OSCURATO:PERSONA]Brandimarte, che, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbero acquisito il controllo di parte del territorio di [OSCURATO:PERSONA] all'esito di una marcata pregressa conflittualità con la cosca facente capo alle famiglie Molé-Piromalli; mette in risalto, inoltre, che l'associazione mafiosa in questione, descritta al capo 1), ha nel traffico di stupefacenti la principale fonte di sostentamento. In particolare, si rimarca che nei locali riferibili alla famiglia dei [OSCURATO:PERSONA], siti sul lungomare di [OSCURATO:PERSONA], sono state individuate le basi operative, destinate agli incontri riservati con i sodali e con esponenti di altre cosche mafiose; e che proprio nella marina e N( lungomare di Gioia era stata organizzata una piazza di spaccio, controllata da sentinelle e dotata di punti specifici per l'occultamento di armi e sostanze stupefacenti. 3. Ciò premesso, rileva la Corte che nei suoi motivi originari, il ricorso non contrasta l'esistenza in sé dell'associazione finalizzata allo spaccio nè mette in discussione la gravità indiziaria relativa ai diversi fatti ascritti ai due odierni ricorrenti. In particolare non si contesta l'attività di spaccio realizzata dalla frangia riferibile alla cosca [OSCURATO:PERSONA]; né la localizzazione del detto traffico illecito presso la marina di [OSCURATO:PERSONA]. L'impugnazione, piuttosto, circoscrive il portato dei rilievi alla sola partecipazione associativa, assertivamente non ricavabile dagli estremi propri delle altre ipotesi di reato ascritte ai due Sposato, nonché all'aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen., riferita a tutte le contestazioni diverse dall'imputazione descritta al capo 2). 4. Quanto alla partecipazione associativa, la motivazione adottata dal Tribunale all'evidenza non merita le censure sollevate con il ricorso. Degli elementi addotti dai giudici del riesame, sintetizzati a pag. 12 del provvedimento impugnato, assumono un rilievo centrale, nell'ottica che qui interessa le argomentazioni spese in relazione ai capi 4, 5 e 15. Anche a voler trascurare le ulteriori emergenze addotte, le relative vicende in fatto e le correlate valutazioni logiche rese dai giudici della cautela, cristallizzano, infatti, sul piano della gravità indiziaria, la rilevata intraneità dei ricorrenti all'associazione di cui al capo 2): il portato indiziario delle emergenze in questione rende indifferente le ulteriori argomentazioni pure svolte a supporto della ritenuta gravità indiziaria sul punto; al contempo, porta a ritenere marcatamente recessive le difese di parte ricorrente volte a contrastarla. joRt 1. In particolare, assume rilievo l'attività di cessione operata, presso il piuvritato pontile (e dunque nel cuore incontrastato dell'attività di spaccio resa dalla frangia della cosca [OSCURATO:PERSONA]Brandimarte) in favore del fratello Vincenzo; attività realizzata in concorso con il coindagato [OSCURATO:PERSONA] e sotto la vigilanza del vertice dell'associazione, [OSCURATO:PERSONA], arrivato al pontile qualche momento prima della cessione e intrattenutosi a parlare con i due ricorrenti e l'altro sodale proprio qualche frangente prima dell'arrivo della macchina a bordo della quale si trovava il soggetto cessionario, rifornito di sostanza dopo che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto a recuperarla, essendo la stessa occultata nei pressi del luoo di immediata osservazione. La difesa contrasta tale ricostruzione limitatamente al ruolo ascritto al [OSCURATO:PERSONA]: lo fa, tuttavia, in termini di marcata inammissibilità correlando la doglianza a una verifica in fatto (l'allontanamento del [OSCURATO:PERSONA] prima dello scambio illecito, assertivamente videoripreso e ciò malgrado trascurato dal motivare del Tribunale) che oltre a risultare incompatibile con la verifica di legittimità ascritta alla Corte, non inficia l'essenza del ragionamento logico tracciato Gal—T-Fiétifiele) in parte qua dal Tribunale (diretto ad esaltare sia l'immediata contiguità del contatto tra i/1Z_ Maio e i protagonisti della cessione illecita, avvenuta in un contesto ambientale pacificamente sottomesso al dominio della cosca capeggiata dai primo). 4.2. L'altra vicenda in fatto decisiva, ad avviso della Corte, è quella legata alle imputazioni di cui ai capi 5) e 15). In parte qua assumono un rilievo dirimente i prodromi in fatto che portarono al disvelamento delle armi e delle munizioni detenute presso l'abitazione della madre dei due Sposato, riferite alla associazione in disamina: ci si riferisce all'attività di osservazione che ha restituito alle risultanze di indagine l'insieme di condotte, realizzate, sempre all'interno del medesimo contesto ambientale (il pontile più volte citato), da più sodali ( oltre agli odierni ricorrenti ne furono protagonisti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), mentre erano intenti a maneggiare delle munizioni poi occultate in un luogo poco distante, utilizzato anche per nascondere la droga commercializzata in quel sito; luogo dal quale il relativo involucro veniva quindi recuperato da [OSCURATO:PERSONA], per consegnarlo alla madre [OSCURATO:PERSONA], che lo portava via con sé . G partc -q-ElQ), Se può convenirsi con la difesa in ordine alla sostanziale inconsistenza indiziaria della riscontrata presenza, sul detto pontile, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], allontanatisi prima dei frangenti sopra descritti, rileva piuttosto, ancora una volta, la localizzazione di tali condotte, realizzate nel luogo teatro dell'attività illecita organizzata dalla cosca [OSCURATO:PERSONA] (servendosi peraltro di un nascondiglio non diverso da quello di collocazione della droga da spacciare). La relativa vicenda in fatto, poi, per l'oggetto ( le munizioni maneggiate dai sodali) e per il coinvolgimento soggettivo che la connotano (oltre ai citati sodali, la madre dei due Sposato, al quale le dette munizioni furono consegnate dal figlio Cosma), risulta definitivamente illuminata, nell'ottica funzionale alla gravità indiziaria della contestata partecipazione associativa, dal tenore dell'intercettazione (riportata a pag. 7 della ordinanza in esame) relativa a un colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Colloquio attraverso il quale, in termini di non manifesta illogicità, il Tribunale ha finito per ricondurre le armi, le munizioni e la droga rinvenute preso l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA] e della sorella dei due ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA]) all'alveo del gruppo associativo in contestazione grazie ai commenti in tal senso operati dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'occasione, ebbe anche a rimarcare la sua intenzione di intervenire in favore della madre e della sorella dei ricorrenti per sostentarle economicamente in luogo dei disagi affrontati per l'arresto patito in ragione della custodia delle armi e della sostanza riferibili all'interesse comune. Emerge con evidenza f-i-rife~xygieQ di tali argomentazioni rispetto alla contestazione associativa, atteso che, attraverso un filo logico estraneo a manifeste incongruenze, armi, munizioni e sostanza stupefacente vengono riportate a un unico denominatore complessivo, quello del consorzio criminale in contestazione. Linearità logica che il ricorso attinge in terminirnarcata inadeguatezza (con argomentazioni di dettaglio peraltro espresse nella sola parte in cui si contesta l'aggravante di cui all'ad 416-bis.1 cod. pen. in relazione ai singoli reati—fine): le valutazioni rese dal Tribunale, infatti, vengono inammissibilmente criticate suggerendo ipotesi di lettura del dato indiziario alternative a quelle privilegiate dal Tribunale, senza mai addurre effettivi motivi di manifesta illogicità del relativo motivare. Ne consegue la complessiva e manifesta recessività dei rilievi difensivi svolti sul punto, marcatamente superati dalla decisività logica delle superiori emergenze indiziarie anche perchè in gran parte diretti a contestare aspetti in fatto e argomentazioni non dirimenti rispetto alla conclusione spesa dal Trubunale sul tema della gravità indiziaria della partecipazione associativa. 5. Confermato il titolo associativo, perdono consistenza tutte le ulteriori censure prospettate dal ricorso originario. 6. In particolare, la conferma della partecipazione associativa depriva il ricorso di interesse quanto alle doglianze esposte in riferimento all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, riferita ai capi di imputazione diversi dall'associazione ex art 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Vaiinfatti ribadito che tale ultimo reato garantisce comunque l'operatività della doppia presunzione di legge inerente alle esigenze e alla adeguatezza della misura, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; e che, in ragione di tanto, deve ritenersi inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" volto a contestare la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, Sentenza n. 20891 del 18/06/2020,Rv. 279508;Sez. 6 Sentenza n. 521 3 del 11/12/2018, dep. 2019, Rv. 275028). Tanto rende definitivamente inammissibili il ricorso originario e i correlati motivi aggiunti, stante la connplementarietà al primo che li connota. 6. Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art 616 comma 1 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda ala cancelleria per gli adempimenti di cu