CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 novembre 2025
Cassazione n. 23376/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato ad Adrano il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/11/2025 del Tribunale di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 14 novembre 2025, il Tribunale di Catania hadichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alreato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e n. 7, cod. pen., per mancanza dellanecessaria condizione di procedibilità.Secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputato, «al fine di trarne un ingiusto profitto,si impossessava di quantitativi di energia elettrica, sottraendoli all'Enel, alla cuirete collegava abusivamente, mediante manomissione, l'impianto di Via DellaRegione n. 59, di cui aveva la disponibilità». Con le aggravanti «di averecommesso il fatto con violenza sulle cose … e su cose destinate a pubblicoservizio».Il Tribunale, però, ha ritenuto che, non avendo la persona offesa presentatoquerela, mancasse la necessaria condizione di procedibilità.2. Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di Catania ha proposto ricorso per cassazione.Con un unico motivo, deduce la violazione degli artt. 624 e 625 cod. pen.Il ricorrente sostiene che, essendo stata espressamente contestatal’aggravante di avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio, ilreato risulterebbe procedibile d’ufficio.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullarecon rinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto.L’unico motivo di ricorso è fondato, atteso che il reato è procedibile d’ufficio,risultando correttamente contestata la circostanza aggravante di avere commessoil fatto su un bene destinato a pubblico servizio.Va premesso che, anche dopo la modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen.,intervenuta per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150,il delitto di furto risulta procedibile d’ufficio, se ricorre taluna delle circostanzepreviste dall'art. 625, n. 7, cod. pen. (con l’unica eccezione costituita dall’avercommesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede). Il reato, quindi, è procedibiledi ufficio anche quando il fatto è commesso su cose destinate a pubblico servizioo a pubblica utilità.Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, risulta indiscutibile lasussistenza dell’aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen., atteso che ilbene sottratto era destinato a un pubblico servizio, erogato mediante la stipula dicontratti di fornitura.La natura pubblicistica del servizio di fornitura dell’energia elettrica è pacificaed è espressamente riconosciuta da una pluralità di fonti normative. A titolomeramente esemplificativo, si pensi alla legge n. 146 del 1990 (che qualifical'approvvigionamento di energie e quello dei prodotti energetici come servizipubblici essenziali), alla direttiva attuativa della Presidenza del Consiglio deiministri del 27 gennaio 1994, alla legge n. 481 del 1995 (istitutiva della Autoritàamministrativa per l'energia e il gas).La circostanza che l’utente, a seguito della stipula di un contratto, deve pagareper la fornitura dell’energia un prezzo correlato alla quantità di energia consumata,sulla base della misurazione rilevata da un contatore, installato dell’enteconcessionario del servizio, come parte della più ampia rete di distribuzione, nonfinisce per privare il servizio della sua natura pubblicistica. Il solo elemento delpagamento, anche quando assume il rilievo di vero corrispettivo, non trasforma ilservizio in una normale prestazione di mercato. Un servizio pubblico, invero, nonè tale perché gratuito, ma perché risponde a un interesse pubblico primario ed èassoggettato a una disciplina speciale, che riconosce tale interesse.Nel caso dell’energia elettrica, tale interesse è tutelato sotto vari profili. Atitolo meramente esemplificativo: il prezzo non è liberamente negoziato in sensopuro, ma fortemente regolato (componenti tariffarie, oneri di sistema); l’accessoè garantito secondo criteri pubblicistici (universalità, non discriminazione).La destinazione a pubblico servizio dell’energia elettrica distribuita mediantela stipula di contratti di fornitura, dunque, risulta indiscutibile e la sua sottrazione,pertanto, può configurare l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.Il Tribunale, pertanto, a fronte di un capo di imputazione nel quale eraformalmente contestata l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. e chespecificava che il furto di energia era stato realizzato mediante allaccio diretto allarete di distribuzione, ha fatto un uso errato della regola di giudizio posta dall’art.129 cod. proc. pen., poiché, in presenza della corretta contestazione diun’aggravante idonea a rendere il reato perseguibile di ufficio, ha invece ritenutodecisiva la mancanza di querela della persona offesa.2. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata conrinvio.Va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 14 novembre2025 e, dunque, dopo l’entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, cheha modificato l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., stabilendo che «il pubblicoministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cuiall'articolo 550, commi 1 e 2».Questa Corte ha già affermato che, in assenza di una disciplina transitoria, ilprincipio del "tempus regit actum", come specificato da Sezioni Unite Lista,«comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunziadella sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione»(Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528).Nel caso in esame, dunque, già trovava applicazione il nuovo regimeimpugnatorio di inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze diproscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e ilricorso per cassazione costituiva l’unico rimedio esperibile dal rappresentante dellapubblica accusa contro la sentenza impugnata. Il rinvio conseguenteall’annullamento, pertanto, va disposto non al giudice competente per l’appello,come previsto dall’art. 569, comma 4, cod. proc. pen. (per i casi di ricorsoimmediato per cassazione), ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatania, in diversa persona fisica.Così deciso, il 17 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]