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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 05334/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, nonché la memoria depositata dall'[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, riproponendo questioni attinenti alla valutazione nel merito del fatto, alle quali la Corte di appello ha dato esauriente risposta, attribuendo la responsabilità concorsuale all'imputato sulla base del fatto che la droga è stata rinvenuta in un'abitazione risultata essere nella sua disponibilità e della circostanza che l'imputato era perfettamente a conoscenza del luogo di occultamento dello stupefacente; ritenuto che il motivo afferente all'esclusione delle generiche è manifestamente infondato, essendo stata esclusa la sussistenza di elementi atti ad attenuare l'offensività del fatto (detenzione di Kg.30 di hashis); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, nonché la memoria depositata dall'[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, riproponendo questioni attinenti alla valutazione nel merito del fatto, alle quali la Corte di appello ha dato esauriente risposta, attribuendo la responsabilità concorsuale all'imputato sulla base del fatto che la droga è stata rinvenuta in un'abitazione risultata essere nella sua disponibilità e della circostanza che l'imputato era perfettamente a conoscenza del luogo di occultamento dello stupefacente; ritenuto che il motivo afferente all'esclusione delle generiche è manifestamente infondato, essendo stata esclusa la sussistenza di elementi atti ad attenuare l'offensività del fatto (detenzione di Kg.30 di hashis); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05334/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris