Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1023/2015
ECLI:EU:F:2015:19
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)
23 marzo 2015 (
*
)
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Retribuzione – Pensione di reversibilità – Articolo 27, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto – Coniuge divorziato di un funzionario deceduto – Esistenza di una pensione alimentare alla data del decesso del funzionario – Articolo 42 dell’allegato VIII dello Statuto – Termine per la presentazione di una domanda di liquidazione dei diritti a pensione»
Nella causa F‑6/14,
avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo
106 bis,
[OSCURATO:PERSONA],
coniuge divorziata del sig. van Raan, funzionario deceduto della [OSCURATO:PERSONA] europea, residente in Auderghem (Belgio), rappresentata
da F. Van der Schueren e C. Lefèvre, avocats,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da J. Currall e A.-C. Simon, in qualità di agenti,
convenuta,
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione),
composto da K. [OSCURATO:PERSONA], presidente, H. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e M.I. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: P. Cullen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 novembre 2014,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 28 gennaio 2014, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento
della decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] europea le ha negato la concessione di una pensione di reversibilità.
Contesto normativo
2
Il contesto normativo comprende gli articoli 27 e 42 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea nella
sua versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti
dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») nonché le seguenti disposizioni dello Statuto e di detto allegato.
3
L’articolo 79 dello Statuto così dispone:
«Alle condizioni previste dal capitolo 4 dell’allegato VIII, [dello Statuto], il coniuge superstite di un funzionario o di
un ex funzionario ha diritto a una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione di anzianità o dell’indennità di invalidità
di cui godeva il coniuge o di cui avrebbe goduto se avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla durata di servizio e dall’età,
al momento del suo decesso.
L’ammontare della pensione di reversibilità di cui beneficia il coniuge superstite di un funzionario deceduto mentre si trovava
in una delle posizioni di cui all’articolo 35 [dello Statuto] non può essere inferiore al minimo vitale né al 35% dell’ultimo
stipendio base del funzionario.
(…)».
4
Ai sensi dell’articolo 80 dello Statuto:
«Quando il funzionario o il titolare di una pensione di anzianità o di un’indennità di invalidità sia deceduto senza lasciare
un coniuge avente diritto a pensione di reversibilità, i figli riconosciuti a suo carico, ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato
VII [dello Statuto], al momento del decesso hanno diritto a una pensione di orfano, alle condizioni previste dall’articolo
21 dell’allegato VIII [dello Statuto].
In caso di decesso o di nuovo matrimonio del coniuge titolare di una pensione di reversibilità, lo stesso diritto è riconosciuto
ai figli che soddisfino alle medesime condizioni.
Nel caso di decesso del funzionario o del titolare di una pensione di anzianità o di un’indennità di invalidità senza che
ricorrano le condizioni di cui al primo comma, i figli risultanti a carico ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VII [dello
Statuto], hanno diritto, alle condizioni di cui all’articolo 21 dell’allegato VIII [dello Statuto] ad una pensione d’orfano;
tuttavia, tale pensione è fissata alla metà dell’importo calcolato in base alle disposizioni del suddetto articolo 21 dell’allegato
VIII [dello Statuto].
(…)».
5
L’articolo 21, paragrafo 1, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto è così formulato:
«La pensione per gli orfani, prevista all’articolo 80, primo, secondo e terzo comma, dello statuto, è per il primo orfano
pari agli 8/10 della pensione di reversibilità cui avrebbe avuto diritto il coniuge superstite del funzionario o ex funzionario
titolare di una pensione di anzianità o di un’indennità di invalidità, a prescindere dalle riduzioni previste dal successivo
articolo 25 [del presente allegato]».
Fatti
6
Il 20 aprile 1991, la ricorrente ha sposato il sig. van Raan, all’epoca funzionario della [OSCURATO:PERSONA].
7
Da tale unione è nato un figlio, il 10 settembre 1993.
8
Con sentenza del 15 giugno 2004, il tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles, Belgio)
ha pronunciato il divorzio per mutuo consenso del sig. van Raan e della ricorrente. La convenzione di divorzio, conclusa il
24 dicembre 2003 (in prosieguo: la «convenzione di divorzio») e allegata a detta sentenza, prevedeva che, a partire da tale
data e sino al suo decesso, il sig. van Raan avrebbe versato alla ricorrente una pensione alimentare, per un ammontare allora
fissato in EUR 3 000 mensili.
9
Con sentenza del 18 dicembre 2007, il juge de paix du canton de Overijse-Zaventem (giudice di pace del cantone di Overijse-Zaventem,
Belgio) su domanda del sig. van Raan, ha soppresso, a partire dal 1° settembre 2006, la pensione alimentare da quest’ultimo
dovuta alla ricorrente.
10
Il 12 febbraio 2008 la ricorrente ha interposto appello nei confronti della sentenza del juge de paix du canton de Overijse-Zaventem
(giudice di pace del cantone di Overijse-Zaventem) del 18 dicembre 2007.
11
Il 2 marzo 2008 il sig. van Raan è deceduto.
12
In seguito al decesso del sig. van Raan, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non ha versato alcuna pensione di reversibilità alla
ricorrente.
13
Per contro, a partire dal mese di luglio 2008, la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso al figlio del fu sig. van Raan e della ricorrente
una pensione d’orfano ai sensi dell’articolo 80 dello Statuto, il cui importo era fissato, conformemente all’articolo 21,
paragrafo 1, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto, a otto decimi della pensione di reversibilità che la ricorrente
avrebbe percepito se avesse avuto diritto a tale pensione (in prosieguo: la «pensione d’orfano con aliquota maggiorata»).
14
Nel mese di ottobre 2011, divenuto maggiorenne, il figlio della ricorrente e del fu sig. van Raan, in qualità di erede di
quest’ultimo, è subentrato nell’azione, intentata dinanzi ai giudici belgi ai fini della soppressione della pensione alimentare
dovuta alla ricorrente, allora pendente dinanzi al tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di
Bruxelles).
15
Con sentenza del 25 marzo 2013, il tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles) ha annullato
la sentenza del juge de paix du canton de Overijse-Zaventem (giudice di pace del cantone di Overijse-Zaventem) del 18 dicembre
2007 e ha dichiarato infondata la domanda iniziale del fu sig. van Raan diretta alla soppressione della pensione alimentare
prevista dalla convenzione di divorzio a favore della ricorrente, in quanto non ricorrevano le condizioni alle quali la convenzione
di divorzio subordinava la soppressione della pensione alimentare.
16
Il figlio della ricorrente e del fu sig. van Raan, nella sua qualità di erede del sig. van Raan, ha fatto acquiescenza alla
sentenza del tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles) del 25 marzo 2013.
17
Con lettera del 29 aprile 2013, la ricorrente ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di versarle, a partire del mese di aprile 2008,
una pensione di reversibilità, precisando che, a seguito dell’annullamento, ad opera della sentenza del tribunal de première
instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles) del 25 marzo 2013, della sentenza del juge de paix du canton
de Overijse-Zaventem (giudice di pace del cantone di Overijse-Zaventem) del 18 dicembre 2007, ella soddisfaceva i criteri
richiesti dall’articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto per beneficiare di tale pensione.
18
Con decisione del 3 giugno 2013 (in prosieguo: la «decisione controversa»), la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda della ricorrente
basandosi sulla circostanza che quest’ultima, non avendo chiesto la liquidazione dei suoi diritti a pensione entro l’anno
successivo al decesso del sig. van Raan, aveva perso i suoi diritti in applicazione dell’articolo 42 dell’allegato VIII dello
Statuto.
19
Con nota del 9 luglio 2013, la ricorrente ha presentato, avverso la decisione controversa, un reclamo ai sensi dell’articolo
90, paragrafo 2, dello Statuto.
20
Con decisione del 29 ottobre 2013, l’autorità che ha il potere di nomina ha respinto il reclamo con la stessa motivazione
della decisione controversa (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).
Conclusioni delle parti
21
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione di rigetto del reclamo;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
22
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Sull’oggetto del ricorso
23
Secondo una giurisprudenza costante, una domanda di annullamento formalmente diretta contro il provvedimento di rigetto di
un reclamo, nel caso in cui tale provvedimento sia privo di contenuto autonomo, comporta come effetto che il Tribunale sia
chiamato a conoscere dell’atto contestato con il reclamo (v., in tal senso, sentenza Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8,
punto 8).
24
Nella fattispecie, poiché la decisione di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo, il ricorso va considerato come
diretto contro la sola decisione controversa.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
25
[OSCURATO:PERSONA] conclude per l’irricevibilità della domanda diretta all’annullamento della decisione controversa. Infatti,
secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale decisione sarebbe puramente confermativa di una precedente decisione implicita adottata dopo
il decesso del sig. van Raan nel 2008, con la quale l’amministrazione aveva negato la concessione alla ricorrente del beneficio
di una pensione di reversibilità, e che non era stata contestata dall’interessata entro i termini previsti dall’articolo 90,
paragrafo 2, dello Statuto. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, secondo una giurisprudenza consolidata, la facoltà di presentare
una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto – facoltà di cui la ricorrente si è avvalsa chiedendo, con
lettera del 29 aprile 2013, il beneficio di una pensione di reversibilità – non consentirebbe ad un funzionario o ad un avente
diritto di ignorare i termini previsti dagli articoli 90 e 91 dello Statuto per presentare un reclamo e un ricorso, contestando
indirettamente, mediante una domanda, una decisione antecedente non contestata entro i termini, come nel caso di specie.
26
La ricorrente chiede il rigetto dell’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA].
Giudizio del Tribunale
27
Come risulta da una giurisprudenza costante, il ricorso di annullamento proposto contro una decisione con la quale viene soltanto
confermata una precedente decisione non tempestivamente impugnata è irricevibile. Una decisione è meramente confermativa di
una decisione precedente se non contiene alcun elemento nuovo rispetto all’atto precedente e non è stata preceduta da un riesame
della situazione del destinatario di tale atto precedente (sentenza A/[OSCURATO:PERSONA], F‑12/09, EU:F:2011:136, punto 119).
28
Nella fattispecie, occorre preliminarmente verificare se, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], nel 2008 sia intervenuta una decisione
implicita per negare alla ricorrente il beneficio di una pensione di reversibilità in quanto l’interessata non soddisfaceva
le condizioni previste dall’articolo 27, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto.
29
Al riguardo, l’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto prevede che qualsiasi persona cui si applica il detto Statuto può presentare
all’autorità che ha il potere di nomina una domanda che l’inviti a prendere a suo riguardo una decisione e che, alla scadenza
di un termine di quattro mesi dal giorno della presentazione della domanda, la mancata risposta a quest’ultima va considerata
come decisione implicita di rigetto. Da tale disposizione risulta che, in linea di principio, una decisione che neghi implicitamente
un diritto ad un funzionario può intervenire solo a condizione che il funzionario stesso abbia previamente presentato all’amministrazione
una domanda diretta a vedersi concedere tale diritto.
30
Orbene, nei suoi scritti, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che nessuna domanda di versamento di una pensione di reversibilità le
era stata presentata dalla ricorrente. Quanto a quest’ultima, pur avendo effettivamente menzionato, nel suo reclamo contro
la decisione controversa, l’esistenza di una siffatta domanda e addirittura di una decisione che le avrebbe negato nel 2008
il beneficio di una pensione di reversibilità, ella ha successivamente confermato, nei suoi scritti e all’udienza, l’insussistenza
di qualsiasi domanda e decisione in tale senso.
31
Non è quindi provato che la [OSCURATO:PERSONA], attraverso una decisione implicita, sorta a seguito del silenzio riservato ad una
domanda della ricorrente, abbia negato a quest’ultima il beneficio di una pensione di reversibilità.
32
Per giunta, anche supponendo che la [OSCURATO:PERSONA], oltre a concedere una pensione d’orfano con aliquota maggiorata al figlio
del fu sig. van Raan e della ricorrente, abbia negato a quest’ultima nel 2008, attraverso una decisione implicita, la concessione
del beneficio di una pensione di reversibilità, la decisione controversa non può essere considerata come meramente confermativa
di tale decisione implicita.
33
Infatti, tale decisione implicita avrebbe potuto essere fondata solo sulla circostanza che la ricorrente non soddisfaceva
alle condizioni richieste dall’articolo 27, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto per beneficiare di una siffatta
pensione di reversibilità. Orbene, la decisione controversa è stata motivata dal fatto che la ricorrente non si era conformata
ai requisiti di rispetto del termine previsti dall’articolo 42 dello stesso allegato. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione
controversa, ha proceduto ad un riesame della situazione della ricorrente sulla base di elementi nuovi in grado di avere influenza
su tale situazione.
34
Ne consegue che il motivo di irricevibilità sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] dev’essere respinto.
Nel merito
Argomenti delle parti
35
Contro la decisione controversa, la ricorrente solleva sostanzialmente un motivo unico, fondato sulla violazione dell’articolo
42 dell’allegato VIII dello Statuto.
36
Nel contesto delle censure dedotte a sostegno del proprio motivo, la ricorrente precisa che non può esserle contestato di
non aver chiesto, entro l’anno successivo alla data di decesso del sig. van Raan, la liquidazione dei suoi diritti a pensione
di reversibilità. Infatti, a tale data, a seguito della sentenza del juge de paix du canton de Overijse-Zaventem (giudice
di pace del cantone di Overijse-Zaventem) del 18 dicembre 2007, ella non beneficiava più di una pensione alimentare e, di
conseguenza, non soddisfaceva alle condizioni previste dall’articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto. La ricorrente aggiunge
di essersi successivamente conformata alle disposizioni dell’articolo 42 dell’allegato VIII dello Statuto presentando, entro
l’anno successivo alla pronuncia della sentenza del tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di
Bruxelles) del 25 marzo 2013, che aveva ripristinato la pensione alimentare, una domanda di versamento di una pensione di
reversibilità.
37
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del motivo.
38
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la ricorrente era tenuta a conformarsi al termine previsto dall’articolo 42 dell’allegato VIII
dello Statuto per chiedere la liquidazione dei suoi diritti a pensione di reversibilità. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente,
entro il termine di un anno dal decesso del sig. van Raan, avrebbe dovuto informare l’amministrazione che la convenzione di
divorzio le aveva attribuito una pensione alimentare e che ella aveva interposto appello nei confronti della sentenza del
18 dicembre 2007 con la quale il juge de paix du canton de Overijse-Zaventem (giudice di pace del cantone di Overijse-Zaventem)
aveva soppresso tale pensione.
39
All’udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, se la ricorrente le avesse comunicato tale informazione, essa sarebbe stata
in condizione di subordinare il versamento definitivo della pensione d’orfano con aliquota maggiorata al figlio del fu sig. van
Raan e della ricorrente alla condizione che la sentenza del juge de paix du canton de Overijse-Zaventem (giudice di pace del
cantone di Overijse-Zaventem) del 18 dicembre 2007 non fosse annullata dal tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale
di primo grado di Bruxelles) e la pensione alimentare non fosse retroattivamente ripristinata.
40
Sempre all’udienza, in risposta ai quesiti del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che, in ogni caso, la ricorrente
non avrebbe mai potuto reclamare una pensione di reversibilità, poiché, alla data del decesso del sig. van Raan, ella non
soddisfaceva alle condizioni richieste dall’articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto per aver diritto a tale pensione,
ossia il fatto di beneficiare, per proprio conto, all’atto del decesso del suo ex coniuge funzionario o ex funzionario, di
una pensione alimentare a carico di quest’ultimo. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che sarebbe irrilevante la circostanza che, posteriormente
al decesso del sig. van Raan, il tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles) abbia
annullato la sentenza del juge de paix du canton de Overijse-Zaventem (giudice di pace del cantone di Overijse-Zaventem) del
18 dicembre 2007 ripristinando, di conseguenza, la pensione alimentare fissata dalla convenzione di divorzio. Secondo la [OSCURATO:PERSONA],
ritenere il contrario equivarrebbe ad ammettere che, per un determinato periodo, possano giuridicamente coesistere versamenti
contemporanei di una pensione di reversibilità e di una pensione d’orfano con aliquota maggiorata, in violazione delle disposizioni
dell’articolo 80 dello Statuto.
Giudizio del Tribunale
– Osservazioni preliminari
41
Mentre, nella decisione controversa e nella decisione di rigetto del reclamo, la [OSCURATO:PERSONA], per respingere la domanda di
liquidazione dei diritti a pensione di reversibilità presentata dalla ricorrente, si era fondata sulla circostanza che quest’ultima
aveva perso i propri diritti per non aver presentato tale domanda entro il termine di un anno previsto dall’articolo 42 dell’allegato
VIII dello Statuto, nel suo controricorso e all’udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la ricorrente non era mai stata titolare
di un diritto a pensione di reversibilità, poiché ella, non percependo alcuna pensione alimentare alla data del decesso del
suo ex coniuge, non soddisfaceva alle condizioni prescritte dall’articolo 27, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto
per aver diritto a tale pensione.
42
A questo proposito, secondo una giurisprudenza costante, un’istituzione non può essere autorizzata, a meno che non sia in
posizione di competenza vincolata, a formulare nel corso del procedimento una motivazione sostitutiva (sentenza CP/Parlamento,
F‑8/13, EU:F:2014:44, punto 67, e giurisprudenza citata).
43
Occorre pertanto verificare se la [OSCURATO:PERSONA], che ha inteso, in via principale, sostituire alla motivazione iniziale della
decisione controversa relativa all’inottemperanza da parte della ricorrente all’articolo 42 dell’allegato VIII dello Statuto
una nuova motivazione relativa al fatto che la ricorrente non rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 27, primo
comma, di detto allegato, fosse in posizione di competenza vincolata.
44
Come dispone l’articolo 27, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto, «[i]l coniuge divorziato di un funzionario o di
un ex funzionario ha diritto alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo, a condizione di provare di aver
diritto per proprio conto, all’atto del decesso del suo ex coniuge, ad una pensione alimentare a carico dell’ex coniuge e
fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione fra gli ex coniugi ufficialmente registrata ed eseguita».
45
Quando deve verificare se il coniuge divorziato di un funzionario o di un ex funzionario deceduto comprovi di aver diritto,
all’atto del decesso del suo ex coniuge, ad una pensione alimentare ai sensi dell’articolo 27, primo comma, dell’allegato
VIII dello Statuto, l’amministrazione non dispone di alcun margine discrezionale ed è tenuta a concederne o a negarne il beneficio
a seconda che tale circostanza di fatto risulti o meno provata.
46
Di conseguenza, poiché l’amministrazione si trova in posizione di competenza vincolata per concedere o negare il beneficio
della pensione di reversibilità prevista dall’articolo 27, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto, la [OSCURATO:PERSONA] poteva
formulare, nel suo controricorso e all’udienza, una motivazione sostitutiva fondata sul fatto che la ricorrente non rientrava
nell’ambito di applicazione di tale disposizione.
47
Spetta pertanto al Tribunale, in un primo tempo, verificare se la ricorrente potesse essere considerata avente diritto, a
seguito della sentenza del tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles) del 25 marzo
2013, ad una pensione di reversibilità.
48
In caso affermativo, spetterà al Tribunale, in un secondo tempo, determinare se il termine di decadenza previsto dall’articolo
42 dell’allegato VIII dello Statuto fosse applicabile alla ricorrente.
– Sulla questione di stabilire se la ricorrente, a seguito della sentenza del tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale
di primo grado di Bruxelles) del 25 marzo 2013, avesse diritto ad una pensione di reversibilità
49
Come si è detto, risulta dall’articolo 27, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto che la concessione di una pensione
di reversibilità al coniuge divorziato di un funzionario o di un ex funzionario deceduto è subordinata alla condizione che
esso comprovi di «aver diritto per proprio conto, all’atto del decesso del suo ex coniuge, ad una pensione alimentare a carico
dell’ex coniuge e fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione fra gli ex coniugi ufficialmente registrata
ed eseguita».
50
Nella fattispecie, risulta dai documenti agli atti che, anche se la convenzione di divorzio prevedeva che il sig. van Raan
avrebbe versato alla ricorrente una pensione alimentare per l’importo mensile di EUR 3 000, tale pensione alimentare è stata
soppressa, a decorrere dal 1° dicembre 2006, con sentenza del juge de paix du canton de Overijse-Zaventem (giudice di pace
del cantone di Overijse-Zaventem), sentenza provvisoriamente esecutiva conformemente alla legge belga.
51
Pertanto, al 2 marzo 2008, data del decesso del sig. van Raan, e nonostante il fatto che la ricorrente avesse interposto appello
contro la sentenza del juge de paix du canton de Overijse-Zaventem (giudice di pace del cantone di Overijse-Zaventem) del
18 dicembre 2007, la ricorrente stessa non poteva essere considerata avente diritto, per proprio conto, in forza della legge
belga, ad una pensione alimentare a carico del proprio ex coniuge.
52
Vero è che, quando il sig. van Raan è deceduto, la sentenza del juge de paix du canton de Overijse-Zaventem (giudice di pace
del cantone di Overijse-Zaventem) del 18 dicembre 2007 era sprovvista dell’autorità della regiudicata dato che la ricorrente,
come si è detto, aveva interposto appello contro la sentenza. Tuttavia, a seguito dell’esecutività provvisoria di cui era
munita la sentenza, la ricorrente non disponeva più di alcun titolo che le consentisse di perseguire la riscossione della
pensione alimentare.
53
Di conseguenza, alla data del decesso del sig. van Raan, la ricorrente non soddisfaceva ai requisiti previsti dall’articolo
27, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto per aver diritto ad una pensione di reversibilità.
54
Peraltro, la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso nei suoi scritti che «[l]’articolo 27 dell’allegato VIII dello [s]tatuto non risultava
(…) applicabile» alla fattispecie della ricorrente alla data del decesso del sig. van Raan.
55
Tuttavia, è pacifico che, con sentenza del 25 marzo 2013, il tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo
grado di Bruxelles) ha annullato la sentenza del juge de paix du canton de Overijse-Zaventem (giudice di pace del cantone
di Overijse-Zaventem) del 18 dicembre 2007 dichiarando infondata la domanda originaria del fu sig. van Raan diretta alla soppressione
della pensione alimentare prevista dalla convenzione di divorzio.
56
Occorre determinare se, come sostiene la ricorrente, l’annullamento da parte del giudice di appello sulla sentenza pronunciata
in primo grado abbia avuto l’effetto di attribuirle il diritto ad una pensione di reversibilità ai sensi dell’articolo 27,
primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto.
57
A questo proposito, il Tribunale ricorda che i termini di una disposizione di diritto dell’Unione che, come l’articolo 27,
primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto, non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri per determinare
il suo senso e la sua portata devono normalmente formare oggetto di interpretazione autonoma e con riferimento al contesto
della disposizione e all’obiettivo perseguito dalla normativa in questione. Tuttavia, anche in assenza di un siffatto rinvio
espresso, l’applicazione del diritto dell’Unione può implicare un riferimento al diritto degli Stati membri qualora il giudice
non riesca a rinvenire nel diritto dell’Unione o fra i suoi principi generali gli elementi che gli permettano di precisare
il contenuto e la portata della disposizione del diritto dell’Unione in questione attraverso un’interpretazione autonoma (sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/Parlamento, T‑43/90, EU:T:1992:120, punto 36).
58
Nella fattispecie, come espressamente dichiarato dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella sentenza M/Corte
di giustizia (T‑172/01, EU:T:2004:108), la nozione di «pensione alimentare (…) fissata (…) mediante convenzione tra gli ex
coniugi», ai sensi dell’articolo 27, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto, non può essere oggetto di un’interpretazione
autonoma. La nozione di obbligazione alimentare convenuta tra ex coniugi a seguito del loro divorzio attiene, al contrario,
alle conseguenze patrimoniali che discendono dalla sentenza di divorzio pronunciata in base alle norme del diritto civile
applicabile (sentenza M/Corte di giustizia, EU:T:2004:108, punto 72).
59
Di conseguenza, per determinare se il coniuge divorziato di un funzionario o di un ex funzionario comprovi di «aver diritto
per proprio conto, all’atto del decesso del suo ex coniuge, ad una pensione alimentare a carico dell’ex coniuge e fissata
(…) mediante convenzione fra gli ex coniugi», occorre fare riferimento alla legge che disciplina gli effetti del divorzio,
ossia, nella fattispecie, alla legge belga in forza della quale il divorzio è stato pronunciato.
60
Orbene, dato che, nell’ordinamento belga, l’annullamento, da parte del giudice di appello, di una decisione giudiziaria resa
in primo grado ha l’effetto di cancellarla retroattivamente, la sentenza del tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale
di primo grado di Bruxelles) del 25 marzo 2013 che ha annullato la sentenza del juge de paix du canton de Overijse-Zaventem
(giudice di pace del cantone di Overijse-Zaventem) del 18 dicembre 2007 ha cancellato retroattivamente quest’ultima sentenza
e ha ripristinato la pensione alimentare prevista dalla convenzione di divorzio, presumendosi così che tale pensione alimentare
non sia mai stata soppressa.
61
Pertanto, a partire dal 25 marzo 2013, data della pronuncia della sentenza del tribunal de première instance de Bruxelles
(Tribunale di primo grado di Bruxelles), tenuto conto del ripristino, dal 1° settembre 2006, del diritto della ricorrente
alla pensione alimentare prevista dalla convenzione di divorzio, si doveva necessariamente ritenere che, secondo la legge
belga, l’interessata comprovasse di aver diritto per proprio conto, all’atto del decesso del sig. van Raan, ad una pensione
alimentare a carico di quest’ultimo.
62
Ne consegue che la sentenza del tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles) del 25
marzo 2013 ha avuto l’effetto di far rientrare la ricorrente nel novero dei beneficiari di una pensione di reversibilità ai
sensi dell’articolo 27, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto.
63
Questa conclusione non può essere infirmata dall’obiezione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale, per determinare se il coniuge
divorziato di un funzionario o di un ex funzionario possa beneficiare di una pensione di reversibilità sulla base dell’articolo
27 dell’allegato VIII dello Statuto, occorrerebbe considerare solo la situazione esistente alla data del decesso del funzionario
o dell’ex funzionario, senza tener conto dell’eventuale modificazione retroattiva di tale situazione. Infatti, accogliere
una siffatta obiezione equivarrebbe a tenere in non cale la legge belga, secondo la quale l’annullamento da parte del giudice
di appello di una decisione di soppressione di una pensione alimentare emanata in primo grado ha l’effetto di ripristinare
retroattivamente la pensione alimentare stessa.
64
Non può essere accolto neppure l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale il riconoscimento, a partire dalla data del
decesso del sig. van Raan, di un diritto da parte della ricorrente ad una pensione di reversibilità violerebbe il disposto
dell’articolo 80, terzo comma, dello Statuto.
65
Al riguardo, vero è che le disposizioni dell’articolo 80, terzo comma, dello Statuto ostano a che siano riconosciuti, per
uno stesso periodo, nel contempo il diritto per il coniuge divorziato di un funzionario o di un ex funzionario di percepire
una pensione di reversibilità e il diritto per il figlio riconosciuto a carico di tale funzionario o di tale ex funzionario
al momento del decesso di quest’ultimo di percepire una pensione d’orfano con aliquota maggiorata.
66
Tuttavia, nella fattispecie, oltre ad aver avuto l’effetto di ripristinare, dal 1° settembre 2006, la pensione alimentare
dovuta alla ricorrente in forza della convenzione di divorzio e, di conseguenza, di far sorgere il diritto, per la ricorrente,
di percepire una pensione di reversibilità a partire dalla data del decesso del sig. van Raan, la sentenza del tribunal de
première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles) del 25 marzo 2013 ha privato retroattivamente di fondamento
giuridico la decisione della [OSCURATO:PERSONA] che ha concesso, dal mese di luglio 2008, una pensione d’orfano con aliquota maggiorata
al figlio del fu sig. van Raan e della ricorrente.
67
Infine, è importante ricordare che l’obiettivo perseguito dall’articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto è quello di consentire
al coniuge divorziato di un funzionario o di un ex funzionario che beneficiasse, all’atto del decesso di questi, di una pensione
alimentare a carico dello stesso, di continuare a percepire, dopo detto decesso, risorse che gli garantiscano la sussistenza.
Orbene, nulla giustificherebbe il fatto che il coniuge divorziato di un funzionario o di un ex funzionario fosse privato del
beneficio di una pensione di reversibilità, e quindi delle risorse che gli garantiscono la sussistenza, per il solo motivo,
indipendente dalla sua volontà, che la pensione alimentare da lui percepita sulla base della legge nazionale sia stata soppressa
prima del decesso del funzionario o dell’ex funzionario, poi ripristinata retroattivamente dopo detto decesso.
– Sulla questione di stabilire se il termine di decadenza previsto dall’articolo 42 dell’allegato VIII dello Statuto fosse applicabile
alla ricorrente
68
Ai sensi dell’articolo 42 dell’allegato VIII dello Statuto, «[g]li aventi diritto di un funzionario o ex funzionario titolare
di una pensione di anzianità o di un’indennità di invalidità deceduto, che non avessero fatto domanda per la liquidazione
dei loro diritti a pensione o indennità entro l’anno successivo alla data di decesso del funzionario o ex funzionario titolare
di una pensione di anzianità o di un’indennità di invalidità, perdono i loro diritti, salvo in caso di forza maggiore debitamente
accertato».
69
Risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 42 dell’allegato VIII dello Statuto che il termine di decadenza da esso previsto
si applica solo al caso degli aventi diritto di un funzionario o di un ex funzionario deceduto che dispongano, alla data del
decesso, di diritti a pensione o a indennità.
70
Di conseguenza, non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 dell’allegato VIII dello Statuto il caso degli aventi
diritto di un funzionario o di un ex funzionario deceduto che, come nel caso di specie, non siano titolari, alla data di decesso
di quest’ultimo, di diritti a pensione o a indennità ma se li vedano riconoscere posteriormente a detto decesso e retroattivamente,
a seguito della pronuncia di una decisione del giudice nazionale.
71
Nella fattispecie, come si è detto, la ricorrente, alla data del decesso del sig. van Raan, non era titolare di un diritto
a pensione di reversibilità, poiché la pensione alimentare prevista dalla convenzione di divorzio era stata anteriormente
soppressa con sentenza del juge de paix du canton de Overijse-Zaventem (giudice di pace del cantone di Overijse-Zaventem)
del 18 dicembre 2007 e non era stata ancora ripristinata con decorrenza retroattiva dal giudice di appello.
72
Pertanto, basandosi, nella decisione controversa, sulla circostanza che la ricorrente, non avendo chiesto la liquidazione
dei suoi diritti a pensione entro l’anno successivo al decesso del sig. van Raan, aveva perduto i suoi diritti in applicazione
dell’articolo 42 dell’allegato VIII dello Statuto, la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di diritto.
73
Resta la questione di stabilire se la ricorrente fosse nondimeno tenuta a presentare la sua domanda di liquidazione dei suoi
diritti a pensione di reversibilità entro un dato termine.
74
Al riguardo, a causa della mancanza, nello Statuto, di una disposizione che imponga, agli aventi diritto di un funzionario
o di un ex funzionario deceduto, che si trovino nel caso considerato al punto 70 della presente sentenza, un termine per chiedere
la liquidazione dei loro diritti a pensione o a indennità, spetta al Tribunale colmare tale lacuna (v., per analogia, relativamente
al termine di ricorso nelle controversie tra la Banca europea per gli investimenti e i suoi dipendenti, sentenza Dunnett e a./BEI,
T‑192/99, EU:T:2001:72, punto 51).
75
Infatti, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, che sono principi generali del diritto
dell’Unione, ostano a che le istituzioni e le persone fisiche possano agire senza alcun limite di tempo, rischiando così,
in particolare, di mettere a repentaglio la stabilità di situazioni giuridiche acquisite, e impongono il rispetto di un termine
ragionevole (v., per analogia, relativamente al termine per proporre una domanda di risarcimento di un danno, ordinanza Marcuccio/[OSCURATO:PERSONA],
T‑157/09 P, EU:T:2010:403, punto 42).
76
Pertanto, il Tribunale considera che il principio di certezza del diritto impone agli aventi diritto di un funzionario o di
un ex funzionario deceduto che si trovino nel caso considerato al punto 70 della presente sentenza l’obbligo di chiedere la
liquidazione dei loro diritti a pensione o a indennità entro un termine ragionevole, termine decorrente dalla data di notifica
della decisione giurisdizionale nazionale sulla base della quale i diritti a pensione o a indennità sono loro riconosciuti
retroattivamente.
77
Nella fattispecie, anche se i documenti agli atti non consentono di determinare con precisione la data in cui la sentenza
del tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles) del 25 marzo 2013 è stata notificata
alla ricorrente, tale notifica è necessariamente intervenuta non prima del 25 marzo 2013.
78
Orbene, la ricorrente ha chiesto la liquidazione dei suoi diritti a pensione di reversibilità già il 29 aprile 2013, ossia
entro un termine da considerare ragionevole alla luce delle circostanze del caso di specie.
79
Pertanto, si deve ritenere che la ricorrente non avesse perduto i suoi diritti a pensione di reversibilità quando ne ha chiesto
la liquidazione.
80
[OSCURATO:PERSONA] sostiene tuttavia che la ricorrente, quanto meno entro l’anno successivo al decesso del sig. van Raan, avrebbe
dovuto informarla della sua situazione personale e, in particolare, precisarle che in forza della convenzione di divorzio
ella era creditrice di una pensione alimentare a carico del sig. van Raan, che tale pensione alimentare era stata soppressa
dalla sentenza del juge de paix du canton de Overijse-Zaventem (giudice di pace del cantone di Overijse-Zaventem) del 18 dicembre
2007 e che l’appello da essa interposto contro tale sentenza era pendente dinanzi al tribunal de première instance de Bruxelles
(Tribunale di primo grado di Bruxelles).
81
Tuttavia, non può desumersi né dalla formulazione letterale né dall’economia dell’articolo 42 dell’allegato VIII dello Statuto
che la ricorrente fosse obbligata a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni di tale natura, dato che tale disposizione si limita
ad imporre agli aventi diritto di un funzionario o di un ex funzionario deceduto, che siano effettivamente titolari di un
diritto a pensione o a indennità, un termine per chiedere la liquidazione dei loro diritti.
82
Di conseguenza, l’omessa comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA], da parte della ricorrente, di informazioni sulla sua situazione personale,
in particolare sull’appello da essa interposto contro la sentenza del juge de paix du canton de Overijse-Zaventem (giudice
di pace del cantone di Overijse-Zaventem) del 18 dicembre 2007, è inconferente quanto alla questione di stabilire se essa
abbia chiesto in tempo utile la liquidazione dei suoi diritti a pensione di reversibilità.
83
Da tutto quanto precede risulta che la decisione controversa dev’essere annullata, senza che sia necessario esaminare le altre
censure dedotte a sostegno del motivo unico del ricorso.
Sulle spese
84
Ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo secondo
di tale regolamento, la parte soccombente sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte
se ne è stata fatta domanda. In forza dell’articolo 102, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per ragioni di equità, il
Tribunale può decidere che una parte soccombente sopporti le proprie spese, ma sia condannata solo parzialmente alle spese
sostenute dalla controparte, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.
85
Dalla motivazione della presente sentenza risulta che la [OSCURATO:PERSONA] è soccombente. Inoltre, nelle sue conclusioni, la ricorrente
ha espressamente chiesto che la [OSCURATO:PERSONA] sia condannata alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la [OSCURATO:PERSONA] dovrà
sopportare le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente.
Per questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione del 3 giugno 2013 con cui la [OSCURATO:PERSONA] europea ha negato la concessione di una pensione di reversibilità alla
sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è annullata.
2)
[OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 marzo 2015.
Il cancelliere
Il presidente
W. Hakenberg
K. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: il francese.