CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 05633/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sui:Lute le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1,La Corte di appello di Firenze, adita ex .art. 314 cod. proc. pen., ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] la somma di 10.000,00 euro a titolo di indennizzo per la ingiusta detenzione patita in carcere dal 7 all'il maggio 2012 e poi in regime di arresti domiciliari sino al 4 giugno 2012 in relazione all'accusa di detenzione di materiale pedopornografico dalla quale era stato irrevocabilmente assolto in appello con la formula per non avere commesso il fatto. 2. La Corte di appello, dato atto che in sede di perquisizione dello studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] effettuata per altre ragioni erano stati rinvenuti quattro dispositivi mobili contenenti materiale pedopornografico e che, avendo accesso alla postazioni più persone (colleghi, collaboratori, personale di segreteria), l'imputato era stato assolto, poiché ritenuto estraneo ai fatti, ha ritenuto non essere ravvisabile colpa significativa addebitabile al ricorrente, in quanto «Non sono individuabili dei comportamenti sia di tipo extra-processuale (quali una grave leggerezza, una macroscopica imprudenza) sia di tipo processuale (aver taciuto un alibi, aver rinunziato a priori a difendersi) : tali da avere dato causa alla ingiusta detenzione. Non è rimproverabile al Rossi di non aver controllato il contenuto di tutte le memorie esterne che si potevano trovare nelle varie postazioni di lavoro del suo studio. Egli peraltro ha risposto all'interrogatorio di garanzia e non si è sottratto al confronto con il materiale a suo carico» (così alla p. 3 dell'ordinanza impugnata). 3.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza il Ministero dell'economia affidandosi a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 314 e 125 cod. proc. pen.) e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 3.1. Con il primo motivo censura la ritenuta mancanza di colpa grave da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale non avrebbe custodito con la dovuta diligenza i supporti informatici presenti nel proprio studio legale e non avrebbe adottato misure di cautela per evitare un accesso indiscriminato a dati sensibili, e ciò in violazione dell'art. 31 del d. Igs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in ma-seria di protezione dei dati personali", che all'art. 31 prescrive la massima diligenza in materia di trattamento dei dati personali. 3.2. Con il secondo motivo denunzia la mancata acquisizione degli atti della fase cautelare (ordinanza genetica, provvedimento del Tribunale per il riesame, decisione della Corte di cassazione, richieste ex art. 299 cod. proc. pen. etc.), nonostante la sollecitazione in tal senso avanzata dall'Avvocatura erariale nell'atto di costituzione. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 26 agosto 2022 ha chiesto dic'hiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2. In primo luogo, appare. inconferente il richiamo da parte del Ministero all'art. 31 del d. Igs. n. 196 del 2003, norma che ha una ratio ben diversa e la cui - ipotetica - violazione da parte del ricorrente non può essere ragionevolmente messa in relazione causale con la privazione della libertà personale patita. 3. Quanto al secondo aspetto, osserva il Collegio che l'Avvocatura erariale (che ben avrebbe potuto produrre gli atri di cui lamenta la mancata acquisizione) avanza una sollecitazione meramente esplorativa e, dunque, non autosufficiente, non dimostra di averli diligentemente chiesti e non spiega quale ne sia la decisività contenutistica rispetto alla tesi sostenuta da parte ricorrente. 4.Discende la reiezione del ricorso, con condanna alle spese (art. 616 cod. proc. pen). Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 deIV8 giugno 2016. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ministero al pagamento delle