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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 30704/2023

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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Torino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 1/2/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 8/6/2022 e in accoglimento del concordato sulla pena proposto dalle parti, determinava in anni uno,mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al delitto di rapina aggravata ascrittogli in rubrica.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato personalmente, deducendo la violazione di legge con riguardo alla riduzione di pena effettuata ex art. 62 bis cod.pen. 3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte dell'interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Torino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 1/2/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 8/6/2022 e in accoglimento del concordato sulla pena proposto dalle parti, determinava in anni uno,mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al delitto di rapina aggravata ascrittogli in rubrica. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato personalmente, deducendo la violazione di legge con riguardo alla riduzione di pena effettuata ex art. 62 bis cod.pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte dell'interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30704/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris