CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 22556/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31805/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] S.N.C., in persona del legale rapp.te p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1175/2019 depositata il06/08/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con sentenza del 22 novembre 2013, il Tribunale di Massa dichiarò illegittima la delibera di esclusione del socio [OSCURATO:PERSONA], assunta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il 17 maggio 2001. La Corte d’appello di Genova con sentenza del 6 agosto 2019, n. 1175 ha respinto l’appello principale, proposto dalla società, e dichiarato inammissibile perché tardivo l’appello incidentale, proposto dagli eredi del socio escluso. Ha rilevato la corte che sono rimasti indimostrati i presupposti per l’esclusione del socio, ed in particolare, quanto ai singoli addebiti, ha affermato che: a)l’addebito di avere mancato di restituire nelle casse sociali le somme prelevate attiene a fatti ancora oggetto di giudizio in corso, e comunque anteriori ad oltre cinque anni rispetto alla deliberazione ed all’ordine di restituzione, né avendo l’inadempimento ad esso ostacolato il normale svolgimento della vita sociale; b) il rifiuto d i prestazione di garanzia personale per i debiti sociali non può costituire causa di esclusione, dato che il socio non vi è obbligato; c) l’addebito di avere il socio alienato il proprio patrimonio è rimasto del tutto generico; d)l’avere intenzionalmente provocato il protesto dell’assegno di L. 91 milioni a lui rilasciato, tratto sul conto corrente della società, non rileva, posto che si tratta di somme dovute, onde egli si servì degli ordinari strumenti di tutela offerti dall’ordinamento e comunque si tratta di addebito risalente nel tempo, donde la sua ulteriore irrilevanza ai fini dell’esclusione; e) l’uso di cose sociali è censura inidonea a fondare l’esclusione, dato che era prassi di tutti i soci, in particolare quanto alla vettura aziendale, censura oltremodo generica, mentre l’avere il figlio stesso utilizzato il mezzo, oltretutto imputando alla società il costo per una riparazione resasi necessaria, è fatto risalente ad anni prima e non posto a fondamento della deliberazione di esclusione; f) l’ave re pagato con denaro sociale il compenso ad un professionista per prestazioni personali è fatto comune anche agli altri soci; g)il prelievo di compensi da amministratore non è un indebito, ma corrisponde al suo diritto; h)la revoca del mandato conferito al difensore della società in una controversia è condotta tenuta come amministratore, non come socio, del resto trattandosi di giudizio che aveva visto sempre la società soccombente; i) l’avere domandato la liquidazione giudiziale della società era risalente nel tempo, e comune ad altri due soci, mentre si tratta di iniziativa legittima; né poteva essere ragione di esclusione il non avere egli accettato la liquidazione della quota come offertagli dalla società; l)l’accusa di avere interferito nei rapporti bancari della società, mediante tre lettere in cui si rendeva noto il prossimo scioglimento della compagine sociale, non costituisce attività denigratoria, fu assunta nella veste di amministratore e non costituiva una sua iniziativa arbitraria; le reazioni di talune banche erano comunque risalenti nel tempo, non potendo giustificare l’esclusione; m) l’attività in concorrenza con quella sociale è addebito eccessivamente generico e smentito dai testimoni, trattandosi di società del figlio e non del socio escluso. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società, sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso gli intimati, gli altri soci aderendo al ricorso principale. Le parti hanno depositato anche la memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. –I motivi di ricorso vanno come di seguito riassunti: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2286 c.c., con specifico riguardo agli argomenti spesi dallacorte territoriale per gli addebiti sopra indicati sub a) , b) , d) e i) , sui quali la corte territoriale reputa che la condotta del socio debba avere necessariamente ostacolato il normale svolgimento della vita sociale e che rilevino solo violazioni di norme di legge o di statuto, laddove invece il socio può essere escluso purché la sua condotta abbia anche reso meno agevole il perseguimento dello scopo sociale; 2) omesso esame di fatti decisivi, consistenti: nei prelievi effettuati dal socio, nell’alienazione del patrimonio personale per sottrarsi agli obblighi restitutori, nel suo intento di compensare il dovuto con pretesi utili non riscossi, nella usuale richiesta delle banche di ottenere anche le garanzie dei soci, nella condotta di malafede del socio nel far protestare l’assegno, nell’avere creato quattro punti vendita, nel non rilevare la non contestazione in ordine a molte di tali condotte ed nell’avere avuto il socio, in definitiva, un unico intento, quello di distruggere la società; 3) violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., per non avere la corte d’appello disposto la sospensione del giudizio, con riguardo a quelli concernenti sia l’obbligo del socio di restituire alla società le somme da lui prelevate arbitrariamente, sia la sua attività di concorrenza sleale. 2. –Il primo motivo è inammissibile. 2.1. – Ai sensi dell’art. 2286 c.c., l’esclusione del socio può essere decisa per “gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale”. Deve trattarsi di condotte qualificabili come gravemente inadempienti agli obblighi del socio o ai generali doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza, inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario. Occorre in proposito rammentare che nelle società di persone le norme sull’esclusione del socio “per gravi inadempienze”, di cui agli artt. 2286 e 2287 c.c., hanno carattere speciale e sostitutivo del rimedio della risoluzione per inadempimento prevista dagli artt. 1453 ss. c.c., inapplicabile al contratto di società per essere quest’ultimo caratterizzato non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo (v. Cass. 8 settembre 2016, n. 17759, non massimata, che cita Cass. 4 dicembre 1995, n. 12487; Cass. 12 dicembre 2014, n. 26222). Da ciò discende che il parametro della gravità, cui si riferisce l’art. 2286 c.c., debba essere inteso nella medesima prospettiva che emerge dall’art. 1455 c.c. e debba essere cioè commisurato all’interesse della società, valutando la gravità dell’inadempimento in relazione al pregiudizio per il fine sociale, di modo che l’inadempienza deve essere considerata grave, così da giustificare l’esclusione del socio, non soltanto quando sia tale da impedire del tutto il raggiungimento dell’oggetto sociale, ma anche quando si sia limitata ad incidere negativamente sulla situazione della società, tanto da rendere meno agevole il conseguimento dello scopo sociale (Cass. l° giugno 1991, n. 6200; Cass. 17 settembre 1993, n. 9577; Cass. 7 dicembre 1995, n. 12628; Cass. 15 luglio 1996, n. 6410; Cass. 8 settembre 2016, n. 17759, cit.). 2.2. – Va ricordato che questa Corte ha ripetutamente (fra le tante, Cass. n. 28716/2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito che: i) il vizio di cui all’ar t. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente –perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro – ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua – pur corretta – interpretazione, cfr. Cass. n. 8782 del 2005); ii) non integra, invece, violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; iii) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della vicenda concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass., sez. un., n. 10313/2006; n. 195/2016; Cass. n. 26110/2015; Cass. n. 8315/2013; Cass. n. 16698/2010; Cass. n. 7394/2010); iv) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della vicenda concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238/2017; Cass. n. 26110/2015). 2.3. – La decisione della Corte d’appello s i colloca in perfetta armonia con il dato normativo, nella lettura fornitane da questa Corte. La corte territoriale ha analizzato la vicenda in fatto in dettaglio, al fine di valutare se sussista un inadempimento grave ai doveri del socio, per ciascuna adeguatamente motivando le ragioni del suo convincimento, senza che risulti violata la corretta sussunzione normativa. Ed invero, la sentenza impugnata ha ricostruito il contenuto della delibera di esclusione e le condotte al socio ascritte, ed ha infine considerato quegli stessi atti e comportamenti come inidonei a giustificare l’esclusione dalla compagine sociale, non ritenendo trattarsi di atti e condotte gravemente pregiudizievoli poste in essere in violazione degliobblighi sociali. Trattasi, evidentemente, di valutazioni presupponenti accertamenti di carattere fattuale, a fronte delle quali le censure di violazione di legge contenute nei motivi in esame si risolvono, sostanzialmente, nell’opporre al convincimento del giudice a quo una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, che il vizio di cui all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., come detto, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie. Costituisce, del resto, granitico orientamento di questa Corte che il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un ulteriore grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., e multis, Cass., sez. un., n. 34476/2019; n. 27686/2018; n. 14233/2015; n. 26860 del 2014; sez. un., n. 7931/2013). È dunque palese, in tale contesto, che i ricorrenti, nell’invocare l’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non abbiano in effetti messo a fuoco alcun vizio di falsa applicazione (e tantomeno di violazione) dell’art. 2286 c.c., ma hanno viceversa posto in discussione la valutazione di merito compiuta dalla Corte d’appello nel ritenere che le condotte oggetto del contendere non costituissero violazione, integranti il requisito della gravità, degli obblighi nascenti dalla posizione di socio della società: ed in altri termini, sotto il velo della censura di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, viene invece censurata in definitiva la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’appello, attaccando cioè l’impianto motivazionale della decisione impugnata. 3. – Il secondo motivo è inammissibile, in quanto proposto ai sensi dell’art. 360, comma, n. 5, c.p.c.: oltre a non integrare tale nozione molte delle censure formulate, in ogni caso la censura resta inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., dal momento che nei gradi di merito vi sono state due pronunce conformi. 4. – Il terzo motivo è inammissibile, in forza sia della sua irrilevanza, in quanto la corte del merito ha motivato per entrambi gli addebiti anche con una seconda ratio decidendi, ossia l’essere l’addebito (sub a) di avere mancato di restituire nelle casse sociali le somme prelevate risalente nel tempo, e quello (subm) di avere svolto attività in concorrenza con la società eccessivamente generico; sia della deduzione contenuta nelle memorie circa l’attuale difetto di pendenza di giudizi asseritamente pregiudiziali. 5. – Le spese seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], mentre sono compensate, in ragione delle conclusioni ad adiuvandum da essi assunte, nei confronti degli altri controricorrenti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in euro 7.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore solidale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. Compensa le spese di legittimità tra il ricorrente ed i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara che, ai s