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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11938/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad ACIREALE avverso la sentenza del 19/05/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 19/05/2021 con cui la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza in data 7/10/2020 del G.u.p. del Tribunale di Catania, che lo aveva condannato per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e per plurimi episodi di estorsione tentata e consumata, aggravata dalle modalità mafiose.

Deduce:

1.1. "Violazione dell'art. 606 lett. e) in relazione al riconoscimento del reato di cui all'art. 416-bis c.p.".A1/49 •- Con il primo motivo il ricorrente deduce il malgoverno dei principi posti a fondamento della valutazione degli indizi di colpevolezza ex art. 192 c.p.p., incorrendo in contraddittorietà nella parte in cui, per un verso, fa riferimento alle intercettazioni per provare gli interessi sulla commercializzazione degli stupefacenti e, per altro verso, utilizza le stesse intercettazioni per provare il diverso reato di cui all'art. 416-bis cod.pen.

La contraddizione viene rinvenuta anche nella parte in cui la sentenza fa riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia diversi da Sciacca e Vinciguerra.

A sostegno dell'assunto vengono compendiate le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

1.2. "Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione alla riconosciuta circostanza aggravante ex art. 416-bis c. 4".

Con riguardo all'aggravante dell'associazione armata, il ricorrente assume che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che non fosse necessario l'obbligo di motivazione, trovandosi in presenza di una c.d. mafia storica, là dove la giurisprudenza di legittimità, invece, insegna che esiste l'obbligo di motivare circa la disponibilità di armi in termini di concretezza e attualità, nel senso che bisogna dare prova che il sodalizio, nel periodo in contestazione, disponesse di armi, al fine di attivare la presunzione di tale disponibilità in capo al singolo appartenente alla consorteria.

1.3. "Violazione dell'art. 606 comma 1, lett- b) ed e) c.p.p. in relazione alla ritenuta duplicazione delle contestazioni di estorsione tentata e consumata".

La doglianza si rivolge ai capi 3, 4 ,10 e 11, al cui riguardo si sostiene che si è concretizzata una duplicazione -in forma tentata e consumata- del medesimo fatto.

Si deduce, quindi, l'erroneità della motivazione della Corte di appello, là dove ha disatteso il relativo motivo di gravame adducendo la diversità delle condotte tentate rispetto a quelle consumate, sul presupposto del diverso oggetto della richiesta asseritamente avanzata dalle pp.00. -scontistica nel caso degli episodi consumati e denaro nelle ipotesi tentate- e della diversità cronologica degli eventi.

A sostegno dell'assunto vengono illustrate le condotte estorsive contestate ai danni di [OSCURATO:SOCIETA]. (capi 3 e 4) e ai danni di EdilTomarchio (capi 10 e 11). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per le plurime ragioni che di seguito si vanno a indicare.)0'' Il ricorrente, invero, lamenta la violazione dei canoni interpretativi fissati dall'art. 192 cod.proc.pen..

A tale riguardo va richiamato il più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame»,,(Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 - 02).

Tali vizi non si rinvengono nella sentenza impugnata, dove la Corte di appello ha dato puntuale risposta e ha disatteso tutte le doglianze esposte con il gravame e ora riproposte con il ricorso, ritenendo dimostrata la stabile adesione di Scalia al sodalizio criminoso e l'effettivo contributo da lui prestato per la realizzazione degli scopi associativi.

Tanto ha ricavato: dalla partecipazione di Scalia alle vicende estorsive, dove si presentava quale appartenente alla cosca e addirittura quale reggente del gruppo di Acireale; dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Vinciguerra e Sciacca, accompagnate da riconoscimento fotografico e reciprocamente riscontrate; dalle dichiarazioni degli imprenditori Borzi e Puglisi, che indicavano lo Scalia quale autore delle estorsioni, così riscontrando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; dalle conversazioni intercettate, che vengono compendiate e che riscontrano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; dagli innumerevoli controlli su strada, attestanti le assidue e stabili frequentazioni - riconducibili alla comunanza di interessi illeciti- con altri appartenenti ad associazione mafiosa; dalle modalità degli incontri, in orari notturni e in luoghi appartati.

A fronte di una motivazione adeguata, logica, priva di contraddizioni, il ricorrente reitera la doglianza con cui oppone che altri collaboratori di giustizia non hanno menzionato Scalia quale appartenente al sodalizio criminoso.

A parte il rilievo che la Corte di appello ha dato puntuale risposta anche a questa doglianza, va comunque osservato come essa sia riferita a un singolo aspetto marginale della motivazione, mentre trascura la pletora di elementi a carico evidenziati nella sentenza impugnata, siccome sopra riassunti.

Un tale confronto frammentario con la sentenza impugnata porta al difetto di specifictà, dovendosi ribadire che «il difetto di motivazione, quale causa di l 0 nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito» (Sez. 2 - , Sentenza n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091 - 01).

A tutto ciò si aggiunga che sono reiterate con il ricorso le medesime doglianze contenute nel gravame, motivatamente disattese dalla Corte di appello.

Vale allora richiamare il costante insegnamento di questa Corte di cassazione, che ha chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massinnate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).

In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché aspecifico.

La manifesta infondatezza attiene all'assunto secondo cui la Corte di appello avrebbe affermato che per le c.d. mafie storiche non è necessario motivare circa la presenza di armi.

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, invero, i Magistrati dell'appello non hanno eluso l'obbligo di motivazione e hanno ritenuto la disponibilità di armi dell'associazione cui appartiene Scalia sulla base delle dichiarazioni di Vinciguerra (che ha precisato come le armi del gruppo fossero custodite da [OSCURATO:PERSONA]) e dal tenore della conversazione intercettata il 9 luglio 2016 (progr. 205) e intercorsa tra i sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale si fa espresso riferimento a una pistola del gruppo.

Va rimarcato come l'intercettazione da ultimo richiamata segni la disponibilità di armi nel periodo temporale di appartenenza di Scalia al gruppo di Acireale, visto che la sua partecipazione viene contestata dal 2006 alla data AV...),.. n>. \,_ odierna, con il ruolo di reggente dal 2013.

Dalla manifesta infondatezza del motivo, siccome delineata, emerge come il motivo sfugga a un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Tale rilievo conduce al vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

3. Il terzo motivo di ricorso -circa la duplicazione dei fatti di reato- è inammissibile perché solleva questioni di merito precluse al giudice di legittimità.

La Corte di appello ha rigettato l'identica censura sollevata con il gravame, osservando come le estorsioni dovessero considerarsi fatti autonomi e separati, in ragione del diverso contesto temporale, della molteplicità e autonomia delle singole richieste estorsive e delle distinte tipologie delle richieste economiche avanzate a distanza di anni.

Il ricorrente si oppone a tale ricostruzione (basata sulle emergenze processuali) proponendo una lettura del compendio probatorio alternativa a quella dei giudici di merito.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando,1 non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad ACIREALE avverso la sentenza del 19/05/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 19/05/2021 con cui la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza in data 7/10/2020 del G.u.p. del Tribunale di Catania, che lo aveva condannato per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e per plurimi episodi di estorsione tentata e consumata, aggravata dalle modalità mafiose. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606 lett. e) in relazione al riconoscimento del reato di cui all'art. 416-bis c.p.".A1/49 •- Con il primo motivo il ricorrente deduce il malgoverno dei principi posti a fondamento della valutazione degli indizi di colpevolezza ex art. 192 c.p.p., incorrendo in contraddittorietà nella parte in cui, per un verso, fa riferimento alle intercettazioni per provare gli interessi sulla commercializzazione degli stupefacenti e, per altro verso, utilizza le stesse intercettazioni per provare il diverso reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. La contraddizione viene rinvenuta anche nella parte in cui la sentenza fa riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia diversi da Sciacca e Vinciguerra. A sostegno dell'assunto vengono compendiate le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. "Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione alla riconosciuta circostanza aggravante ex art. 416-bis c. 4". Con riguardo all'aggravante dell'associazione armata, il ricorrente assume che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che non fosse necessario l'obbligo di motivazione, trovandosi in presenza di una c.d. mafia storica, là dove la giurisprudenza di legittimità, invece, insegna che esiste l'obbligo di motivare circa la disponibilità di armi in termini di concretezza e attualità, nel senso che bisogna dare prova che il sodalizio, nel periodo in contestazione, disponesse di armi, al fine di attivare la presunzione di tale disponibilità in capo al singolo appartenente alla consorteria. 1.3. "Violazione dell'art. 606 comma 1, lett- b) ed e) c.p.p. in relazione alla ritenuta duplicazione delle contestazioni di estorsione tentata e consumata". La doglianza si rivolge ai capi 3, 4 ,10 e 11, al cui riguardo si sostiene che si è concretizzata una duplicazione -in forma tentata e consumata- del medesimo fatto. Si deduce, quindi, l'erroneità della motivazione della Corte di appello, là dove ha disatteso il relativo motivo di gravame adducendo la diversità delle condotte tentate rispetto a quelle consumate, sul presupposto del diverso oggetto della richiesta asseritamente avanzata dalle pp.00. -scontistica nel caso degli episodi consumati e denaro nelle ipotesi tentate- e della diversità cronologica degli eventi. A sostegno dell'assunto vengono illustrate le condotte estorsive contestate ai danni di [OSCURATO:SOCIETA]. (capi 3 e 4) e ai danni di EdilTomarchio (capi 10 e 11). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per le plurime ragioni che di seguito si vanno a indicare.)0'' Il ricorrente, invero, lamenta la violazione dei canoni interpretativi fissati dall'art. 192 cod.proc.pen.. A tale riguardo va richiamato il più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame»,,(Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 - 02). Tali vizi non si rinvengono nella sentenza impugnata, dove la Corte di appello ha dato puntuale risposta e ha disatteso tutte le doglianze esposte con il gravame e ora riproposte con il ricorso, ritenendo dimostrata la stabile adesione di Scalia al sodalizio criminoso e l'effettivo contributo da lui prestato per la realizzazione degli scopi associativi. Tanto ha ricavato: dalla partecipazione di Scalia alle vicende estorsive, dove si presentava quale appartenente alla cosca e addirittura quale reggente del gruppo di Acireale; dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Vinciguerra e Sciacca, accompagnate da riconoscimento fotografico e reciprocamente riscontrate; dalle dichiarazioni degli imprenditori Borzi e Puglisi, che indicavano lo Scalia quale autore delle estorsioni, così riscontrando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; dalle conversazioni intercettate, che vengono compendiate e che riscontrano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; dagli innumerevoli controlli su strada, attestanti le assidue e stabili frequentazioni - riconducibili alla comunanza di interessi illeciti- con altri appartenenti ad associazione mafiosa; dalle modalità degli incontri, in orari notturni e in luoghi appartati. A fronte di una motivazione adeguata, logica, priva di contraddizioni, il ricorrente reitera la doglianza con cui oppone che altri collaboratori di giustizia non hanno menzionato Scalia quale appartenente al sodalizio criminoso. A parte il rilievo che la Corte di appello ha dato puntuale risposta anche a questa doglianza, va comunque osservato come essa sia riferita a un singolo aspetto marginale della motivazione, mentre trascura la pletora di elementi a carico evidenziati nella sentenza impugnata, siccome sopra riassunti. Un tale confronto frammentario con la sentenza impugnata porta al difetto di specifictà, dovendosi ribadire che «il difetto di motivazione, quale causa di l 0 nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito» (Sez. 2 - , Sentenza n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091 - 01). A tutto ciò si aggiunga che sono reiterate con il ricorso le medesime doglianze contenute nel gravame, motivatamente disattese dalla Corte di appello. Vale allora richiamare il costante insegnamento di questa Corte di cassazione, che ha chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massinnate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché aspecifico. La manifesta infondatezza attiene all'assunto secondo cui la Corte di appello avrebbe affermato che per le c.d. mafie storiche non è necessario motivare circa la presenza di armi. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, invero, i Magistrati dell'appello non hanno eluso l'obbligo di motivazione e hanno ritenuto la disponibilità di armi dell'associazione cui appartiene Scalia sulla base delle dichiarazioni di Vinciguerra (che ha precisato come le armi del gruppo fossero custodite da [OSCURATO:PERSONA]) e dal tenore della conversazione intercettata il 9 luglio 2016 (progr. 205) e intercorsa tra i sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale si fa espresso riferimento a una pistola del gruppo. Va rimarcato come l'intercettazione da ultimo richiamata segni la disponibilità di armi nel periodo temporale di appartenenza di Scalia al gruppo di Acireale, visto che la sua partecipazione viene contestata dal 2006 alla data AV...),.. n>. \,_ odierna, con il ruolo di reggente dal 2013. Dalla manifesta infondatezza del motivo, siccome delineata, emerge come il motivo sfugga a un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Tale rilievo conduce al vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3. Il terzo motivo di ricorso -circa la duplicazione dei fatti di reato- è inammissibile perché solleva questioni di merito precluse al giudice di legittimità. La Corte di appello ha rigettato l'identica censura sollevata con il gravame, osservando come le estorsioni dovessero considerarsi fatti autonomi e separati, in ragione del diverso contesto temporale, della molteplicità e autonomia delle singole richieste estorsive e delle distinte tipologie delle richieste economiche avanzate a distanza di anni. Il ricorrente si oppone a tale ricostruzione (basata sulle emergenze processuali) proponendo una lettura del compendio probatorio alternativa a quella dei giudici di merito. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando,1 non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d
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