CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 30737/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a mezzo del proprio difensore, ricorreavverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato lapronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena di un anno direclusione per il reato di cui all’art. 75 comma 2 d. lgs. n. 159 del 2011,commesso in Marzabotto il 17/09/2022.Considerato che il motivo unico di ricorso, con il quale si denuncianoviolazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al mancatoriconoscimento della continuazione con il reato di evasione, commesso inMarzabotto il 17/11/2022 e irrevocabilmente giudicato, è inammissibile, perchémeramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e nonmanifestamente illogici; che, in particolare, la sentenza impugnata ha ritenutola violazione degli arresti domiciliari commessa il 17/11/2022, a distanza dicirca due mesi dalla violazione della misura di prevenzione oggetto del presenteprocedimento, del tutto disancorata da una ideazione e programmazioneoriginariamente unitaria dei fatti criminosi, osservando che il ricorrente nonaveva indicato elementi concreti, anteriori o coevi al primo episodio, idonei adimostrare che anche la successiva evasione fosse stata prevista e deliberatasin dall’origine, né aveva chiarito in che modo l’arresto e la successivasottoposizione agli arresti domiciliari potessero inserirsi, non come evenienzesopravvenute, ma come segmenti già programmati di un medesimo progettocriminoso; che, parimenti, l’incidenza della dedotta tossicodipendenza deveritenersi implicitamente esclusa dalla complessiva trama argomentativa delladecisione, la quale ha valorizzato l’assenza di elementi idonei a dimostrare unapreventiva deliberazione unitaria, non surrogabile mediante il mero richiamo auna condizione personale del ricorrente.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.Ritenuto, infine, che, avendo il ricorso ad oggetto una condizionepersonale del ricorrente, si impone l'oscuramento dei suoi dati identificativi, atutela del suo diritto alla riservatezza; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.