CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 aprile 2019
Cassazione n. 12705/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28997/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’ente presso il cui uffici in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29 è domiciliato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) E [OSCURATO:PERSONA] (giàOBIETTIVO LAVORO [OSCURATO:SOCIETA].); -intimati- avverso la sentenza n. 4383/2018della Corte d’Appello di Roma, depositata in data 01.04.2019, N.R.G. 1119/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.03.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. OGGETTO: [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] (in servizio come lavoratrice somministrata presso gli [OSCURATO:PERSONA] e Finanza di IPOST con mansioni di impiegata amministrativa dal 8.3.2003 al 6.1.2012, dapprima alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]., poi di Agenzia per il Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].), ha dichiarato illegittimo il contratto di somministrazione a tempo determinato stipulato in data 7.1.2009 ed ha respinto le domande relative alla conversione del rapporto e al risarcimento del danno. 2. La Corte di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento del gravame proposto dalla Farrauto, in parziale riforma di tale sentenza, ha condannato l’INPS (successore a titolo universale di IPOST) al risarcimento del danno nella misura di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita. 3. La Corte territorialeha condiviso le statuizioni del primo giudice in ordine all’illegittimità del contratto di somministrazione stipulato in data 7.1.2009, evidenziando che l’assenza di indicazioni ovvero l’assoluta genericità della causale impediscono ogni controllo giudiziale sulla legittimità e sulla genuinità del ricorso alla somministrazione; haritenuto inapplicabile il limite temporale di 36 mesi previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001 per i contratti di lavoro a termine stipulati alle dirette dipendenze dell’utilizzatoreed ha escluso che la proroga debba essere motivata da sopravvenute esigenze eccezionali ed imprevedibili ed ha rilevato che le proroghe non avevano superato il numero massimo previsto dal CCNL per le agenzie di somministrazione, applicato da Agenzia per il lavoro s.p.a. 4. Ha invece ritenuto superflua l’indicazione della causale dell’assunzione nel contratto di lavoro somministrato stipulato dal somministratore con il lavoratore, in quanto può ricavarsi per relationemdalla causale del contratto di somministrazione, che il somministratore è tenuto a portare a conoscenza del lavoratore. 5. Considerato che IPOSTè un ente pubblico, il giudice di appello ha escluso che dall’illegittima stipulazione del contratto di somministrazione possa derivare l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dirette dipendenze dell’utilizzatore edha ritenuto applicabili alle ipotesi in cui venga rilevata la genericità della causale dei contratti di somministrazionei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 5072/2016) riguardo all’applicabilità dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 alle ipotesi illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, nonché al diritto del lavoratore al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 nel caso di abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato. 6. Ha evidenziato che l’art. 32 del d.lgs. n. 165/2001 è utilizzato ai fini dell’individuazione dei parametri ai quali ancorare il risarcimento dovuto ed ha considerato irrilevante la circostanza che la ricorrente non aveva svolto alcuna specifica allegazione in merito al danno asseritamente patito, in quanto nel caso di specie il risarcimento non richiede alcuna prova.7. Haliquidato il risarcimento nella misura massima, in ragione dell’elevato numero dei contratti stipulati, della notevole durata del rapporto di lavoro e delle consistenti dimensioni dell’ente utilizzatore. 8. Per la cassazione della sentenza di appello l’INPS ha proposto ricorso prospettando due motivisuccessivamente illustrati da memoria. 9. [OSCURATO:PERSONA], Talea Agenzia per il lavoro s.r.l. in liquidazione (già Agenzia per il Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].)sono rimast e intimat e . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione delle norme e dei contratti collettivi, ed in particolare degli artt. 20, 21 e 27 del d.lgs. n. 276/2003, nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo,n. 3 cod. proc. civ. Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto la nullità dei contratti di fornitura di lavoro somministrato stipulati Articolo [OSCURATO:SOCIETA]. e l’utilizzatore (prima I POST e poi INPS),evidenziando che con delibera del [OSCURATO:PERSONA] I POST n. 64 del 2008 l’Istituto aveva espressamente indicato le ragioni giustificative dei contratti di somministrazione; precisa che la considerazione ivi conten u ta riguardo ai pensionamenti rappresenta solo i presupposti di fatto della scelta e che la temporaneità dei contratti era insita nella loro durata triennale, con la riserva di interrompere il rapporto in essere per sopravvenuta carenza di interesse. Sostiene inoltre che l’Istitutoha ampiamente dimostrato l’effettività delle ragioni giustificative dei contratti di somministrazione. 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle norme e dei contratti collettivi, ed in particolare degli artt. 27 e 86 del d.lgs. n. 276/2003, nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Torna a sostenerela piena legittimità dei contratti di somministrazione e contesta i criteri di determinazione e di liquidazione del danno utilizzati dalla Corte territoriale. Argomenta che l’art. 86 del d.lgs. n. 276/2003 esclude la conversione del rapporto nei confronti di una [OSCURATO:PERSONA] e che pertanto non può essere adottata alc u na pronuncia risarcitoria. Lamenta che la sentenza impugnata ha riconosciuto un danno in re ipsa, in difetto di allegazione e di prova ed in misura proporzionale rispetto alla durata dei contratti di somministrazione. 3. Il primo motivo èinammissibile, in quanto volto alla rivisitazione del fatto attraverso la disamina della delibera n. 64/2008 e delle ragioni giustificative del “contratto quadro di somministrazione”.Deve in proposito rammentarsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. n. 34476/2019e Cass. n. 8758/2017). 4. Il secondo motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5072/2016 hanno infatti affermato che in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso -siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito. Tali principi sono stati ribaditi dalle successive pronunce di questa Corte, secondo cui nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A.,il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della leggen. 183 del 2010 e, quindi, nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 8 della leggen. 604 del 1966 (v., tra le tante , Cass. n. 1609/2016 e Cass. n. 2175/2021; v. con specifico riguardo ai contratti di somministrazione a termine nel pubblico impiego Cass. n. 446/2001). Con la sentenza n. 5542/2023 le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisatoche in caso di reiterazione di contratti a tempo determinato, affetti da nullità perché stipulati in assenza di ragioni giustificative, qualora la conversione in rapporto lavorativo a tempo indeterminato sia impedita da norme settoriali applicabili "ratione temporis", le disposizioni di diritto interno che assicurano il risarcimento in ogni ipotesi di responsabilità vanno interpretate in conformità al canone dell'effettività della tutela affermato dalla CGUE con l'ordinanza del 12 dicembre 2013, C-50/13, e, pertanto, al lavoratore deve essere riconosciuto il risarcimento del danno, con esonero dall'onere probatorio nei limiti previsti dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010 (successivamente trasfuso nell'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015), ferma restando la possibilità di ottenere il ristoro di pregiudizi ulteriori, diversi dalla mancata conversione, ove allegati e provati (l'esonero dall'onere probatorio del danno e del relativo nesso causale, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 è stato recentemente ribaditoanche da Cass.n. 2992/2024). 5.La Corte territoriale, che ha tenuto conto delle previsioni contenute ne ll’art. 32 della legge n. 183/2010 ai fini della determinazione dell’indennità risarcitoriaed ha ritenuto che il danno non richieda alcuna prova, si è dunque attenuta a tali principi. 6. Il ricorso va pertanto rigettato. 7. Considerato che Francesca F a rrauto , Talea Agenzia per il Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]non hanno svolto alcuna attività difensiva, nessuna statuizione va adottata sulle spese. 8. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di con