CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 agosto 2025
Cassazione n. 02658/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2011/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33970/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 049gxrr) nato in (GEORGIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (cui 077lbyf) nato in (GEORGIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (cui 073b9u2) nato in (GEORGIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (cui 07ae8qr) nato in (GEORGIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Venezia, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il 21 agosto 2025 dal GIP presso il Tribunale di Venezia, con la quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2658/2026 Roma, lì, 22/01/2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione a due distinte ipotesi di tentato furto aggravato dall'art. 625, comma prima, n. 2, n. 5 e n. 7 (capo A e capo B). Il Tribunale ha premesso che gli indagati, in sede di richiesta di riesame, avevano dedotto: a) la nullità dell'ordinanza cautelare per mancata traduzione in lingua nota; b) l'insussistenza della gravità indiziaria in relazione alle aggravanti contestate; c) il difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari; d) l'erronea scelta della misura disposta. Il Tribunale, in ordine al primo motivo, ha rilevato che - in sede di udienza di convalida – gli indagati avevano risposto alle domande alla presenza di un interprete di lingua georgiana e che il GIP aveva disposto la traduzione orale dell'ordinanza cautelare; ha dedotto che la presenza dell'interprete e l'avvenuta traduzione dell'ordinanza fossero elementi idonei a ritenere infondata questa eccezione. Nel merito, ha ritenuto sussistenti i presupposti della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, ritenendo adeguata e proporzionata la misura di massimo rigore. 2. Avverso tale ordinanza gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione, con i quali hanno dedotto: 1) la nullità per omesso avviso della data dell’udienza di riesame agli indagati; 2) violazione degli artt. 143, 292 e 178 cod. proc. pen., dell'art. 24 Cost. e dell'art. 6 della CEDU, per violazione del diritto di difesa dell'indagato, in relazione alla omessa traduzione dell’ordinanza genetica e di quella del riesame; 3) la violazione e falsa applicazione di legge in relazione alle circostanze contestate, con particolare riferimento alla circostanza aggravante della esposizione a pubblica fede; 4) la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c e 275 cod. proc. pen. in relazione all’attualità del pericolo ed assenza della valutazione della personalità dei soggetti oltre alla scelta della misura cautelare applicata. 3. Il Procuratore generale in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha depositato il 3 dicembre 2025 requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell’interesse degli indagati è infondato. 2. Infondati sono i primi due motivi di ricorso che possono essere trattati congiuntamente. 2.1. I principi ed il quadro normativo in materia di assistenza linguistica hanno subito un radicale mutamento, a seguito dell'adozione della Direttiva 2010/64/UE, della sua attuazione nel nostro ordinamento (con i d.lgs. n. 32 del 2014 e n. 129 del 2016) e della valorizzazione di tale fonte eurounitaria da parte della Corte di Giustizia (Corte giustizia, 12/10/2017, C-278/16, Sleutjes; Corte giustizia, 01/08/2022, TL). Va ricordato sul punto che da tempo le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la mancata traduzione nella lingua dell'imputato alloglotta del decreto di citazione a giudizio integra una nullità generale di tipo intermedio (artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen.), la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza e che resta sanata dalla comparizione della parte qualora non sia tempestivamente eccepita (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216259; in senso conforme cfr. Sez. 5, n. 11060 del 17/11/2017, dep. 2018, Kovacs, Rv. 272861; Sez. 6, n. 44421 del 22/10/2015, Amoha, Rv. 265026; Sez. 3, n. 37364 del 05/06/2015, B., Rv. 265186), così come integrano il medesimo tipo di nullità la omessa traduzione del decreto di citazione in appello (Sez. 6, n. 3993 del 30/11/2023, dep. 2024, Dabo, Rv. 286113; Sez. V, n. 20035 del 01/03/2023, Vacariu, Rv. 284515) e la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356). 2.2. Con la sentenza n. 15069 del 26 ottobre 2023, Niecko, è stato precisato che la necessità di una traduzione dell'ordinanza cautelare chiara, completa e celere trae il suo fondamento sistematico dal combinato disposto dell'art. 24, secondo comma, Cost. e dell'art. 6, par. 3, lett. a), CEDU, in quanto il provvedimento che dispone una misura cautelare personale produce i suoi effetti tipici sin da subito, incidendo direttamente sulla libertà personale dello straniero che non conosce la lingua italiana. Le Sezioni Unite hanno osservato che "nel caso in cui il destinatario della misura restrittiva sia un cittadino straniero che non conosce la lingua italiana, l'art. 292 cod. proc. pen. deve essere letto in correlazione sistematica con l'art. 143 cod. proc. pen., che disciplina le modalità con cui deve essere eseguita la traduzione degli atti fondamentali. Dal combinato disposto delle due norme deriva un obbligo di traduzione del provvedimento restrittivo della libertà personale emesso nei confronti dei soggetti che ignorano la lingua italiana, la cui violazione determina una nullità a regime intermedio, in linea con l'opzione ermeneutica risalente, che ritiene tale inquadramento corroborato dal fatto che il citato art. 143 non prevede alcuna sanzione processuale per le ipotesi in esame (tra le altre, Sez. 4 n. 27347 del 13/06/2001, Sharp, Rv. 220040; Sez. 3, n. 882 del 12/12/1998, Daraij, Rv. 213068; Sez. 1, n. 2228 del 10/04/1995, Polisi, Rv. 201461; Sez. 1, n. 4179 del 02/10/1994, Kourami, Rv. 199465 - 01). (...). Occorre, pertanto, ribadire la necessità di ricondurre le ipotesi in cui la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato o dell'imputato alloglotta emerga prima dell'emissione del provvedimento cautelare alla categoria processuale delle nullità a regime intermedio, derivante, nel caso di specie, dal combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen." (deve inoltre darsi atto di altro intervento sul punto dele Sezioni Unite di questa Corte, n. 38306 del 29/05/2025, Nydiaye, in attesa di Rv., che hanno precisato che a mancata traduzione del decreto di citazione per il giudizio d’appello in una lingua nota all’imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità generale a regime intermedio dello stesso ove riguardante le indicazioni di cui al combinato disposto degli artt. 601, comma 6, e 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. La mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all’imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità generale a regime intermedio della “sentenza-documento” con conseguente rinvio al giudice del grado precedente per la traduzione stessa). 2.3. Così ricondotta l'ipotesi di omessa traduzione alle nullità a regime intermedio, le Sezioni Unite, Niecko, si sono anche espresse circa l'individuazione dell'interesse che deve sorreggere l'impugnazione del soggetto alloglotta. In tal senso ha chiarito che "il soggetto alloglotta che lamenta la violazione delle sue prerogative difensive, per effetto della mancata traduzione del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti, non può semplicemente limitarsi a dolersi dell'omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio delle nullità, che, nella specie, vengono in rilievo, ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (tra le altre, Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Mortellaro, Rv. 285186; Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Sità, Rv. 189947). L'interesse a dedurre una tale patologia processuale, infatti, sussiste soltanto se ed in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza dell'ordinanza non tradotta, un pregiudizio illegittimo. Sul punto, è opportuno richiamare Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870, secondo cui non si può prefigurare alcuna nullità dell'atto, laddove "sia solo l'imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto". Pertanto, Sez. U, Niecko hanno affermato che il soggetto alloglotta che lamenta la violazione delle sue prerogative difensive per effetto della mancata traduzione del provvedimento non può semplicemente limitarsi a dolersi dell'omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio delle nullità, che, nella specie, vengono in rilievo, ha "l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale". E ciò in quanto l'interesse a dedurre una tale patologia processuale sussiste soltanto se ed in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza dell'atto non tradotto, un pregiudizio illegittimo. Si tratta, a ben vedere, di una conclusione imposta dalla giurisprudenza consolidata in tema di interesse a impugnare, risalente a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693, secondo cui tale nozione deve essere ricostruita "in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo". Pertanto, deve essere allegata l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (tra le altre, Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Mortellaro, Rv. 285186, nonché, successivamente, Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024, Pllumaj, Rv. 287282; Sez. 6, n. 2714 del 04/12/2024, dep. 2025, Medina, n.m.). 2.3.1. Medesima impostazione ermeneutica si è posta, ancor più di recente, a fondamento di Sez. 4, n. 15220 del 19/02/2025, Schmidheiny, Rv. 287982, cui era stata d e d o t t a l a v i o l a z i o n e d e l l ' a r t . 1 4 3 c o d . p r o c . p e n . c o n r i f e r i m e n t o alla traduzione in lingua tedesca del decreto che dispone il giudizio, in quanto incompleta e imperfetta. Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso chiarendo che non ci si può solo dolere dell'omissione della traduzione o, come nella specie, dell'incompletezza e ovvero dell'imperfezione della stessa, quindi, di un mero pregiudizio astratto e potenziale che ne potrebbe derivare, senza indicare quali sarebbero stati gli effetti concreti della violazione in termini di diritto di difesa. Ciò in coerenza con la natura generale a regime intermedio della dedotta nullità (ex artt. 178, lett. c, e 180 cod. proc. pen.), la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza e al requisito dell'interesse all'osservanza della disposizione violata, ex art. 182 cod. proc. pen. (in sentenza vi è riferimento esplicito, ex plurimis, a Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Medina democratica movimento di lotta per la salute c. Elia, Rv. 286870, in motivazione; si veda altresì sul punto, quanto alla materia cautelare, Sez. 4, n. 11172, del 14/03/2025, Oliveira, n.m.). 2.4. Nel caso in esame, dunque, può rilevarsi come -in effetti- il gip non abbia provveduto alla traduzione scritta dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in una lingua conosciuta agli indagati alloglotti, di cui già era formalmente nota la sconoscenza della lingua italiana. In tal senso si sarebbe configurata la nullità dedotta. Nel ricorso, però, è stata dedotta tale nullità, ma non è stato allegato l'interesse concreto e attuale degli indagati, né il pregiudizio in concreto subito dagli stessi dalla mancata traduzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare. In coerenza con la detta patologia, la parte deducente la nullità ha l'onere di indicare l'esistenza del sotteso interesse concreto, attuale e verificabile, cioè gli effetti concreti della violazione in termini di diritto di difesa, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale che ne potrebbe derivare. Invero, i ricorrenti non risultano avere illustrato quale sarebbe stato in effetti e in concreto il proprio diritto leso. Tale conclusione non è contraddetta da quanto affermato da Sezioni Unite di questa Corte, n. 38306 del 29/05/2025, Nydiaye, in attesa di Rv., cit., a mente della quale “in presenza della traduzione omessa della sentenza, la parte sia tenuta ad allegare un concreto ed attuale pregiudizio, in quanto è inesigibile per il difensore illustrare i profili di doglianza prospettabili dall'imputato personalmente, visto che quest'ultimo è impossibilitato all'esame diretto dell'atto perché non tradotto in una lingua allo stesso comprensibile. Quindi l'omessa traduzione della sentenza produce in re ipsa un concreto e reale pregiudizio alle prerogative difensive, non potendo chiedersi al difensore di sostituirsi all'imputato nella valutazione del pregiudizio subito, dal momento che solo il diretto interessato è in condizione di dargliene conto e spiegargliene compiutamente i motivi”, giacché lo stesso giudice della nomofilachia ha precisato che “piuttosto, l'interesse a far valere la nullità potrà venire in considerazione in quelle situazioni in cui la traduzione della sentenza sia stata eseguita, ma con modalità ritenute dall'interessato non conformi al dettato dell'art. 143 cod. proc. pen. e 51-bis disp. atto cod. proc. pen.: ad esempio in un termine non congruo, in modo incompleto ovvero in forma orale”. Nel caso di specie deve precisarsi che l'allegazione dell'interesse difensivo effettivamente leso avrebbe dovuto necessariamente essere parametrata alla fattispecie concreta, contraddistinta dall'omessa traduzione scritta ma in un contesto caratterizzato dall'intervenuta traduzione orale nel corso dell’udienza di convalida, ipotesi rispetto alla quale anche Sez. U, Nydiaye, insistono per l’allegazione dell’interesse a far valere la nullità. Peraltro, proprio in considerazione della traduzione compiuta in sede di udienza di convalida, nel caso di specie, non emerge alcun apprezzamento circa la lesione del diritto di difesa in considerazione, stante la traduzione orale, della natura e della portata dei fatti di cui all'incolpazione e delle ragioni della cautela nonché delle difese concretamente attivate anche personalmente dagli indagati. Come emerge dallo stesso provvedimento impugnato, trattasi di fattispecie caratterizzata da fatti e ragioni della cautela, oggetto di arresto in flagranza, nonché di difesa non solo tecnica (con motivi di riesame) ma operata anche direttamente dai prevenuti che, in sede di udienza di convalida, hanno ammesso gli addebiti (il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]). In altri termini, al dato della intervenuta presentazione della richiesta di riesame, si riconnette quello inerente a un ulteriore profilo di infondatezza della doglianza. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno allegato alcun effettivo pregiudizio difensivo derivante dall'omessa traduzione dell'ordinanza, pregiudizio che appare anzi smentito proprio dal dato della presentazione di un'istanza di riesame non limitata ai predetti profili processuali ma estesa anche al merito con contestazione analitica dei profili inerenti alla gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. La nullità dell'ordinanza genetica, quindi, non ritualmente e tempestivamente eccepita, si è comunque sanata e, correttamente, il Tribunale del riesame ha respinto l'istanza di dichiararne la nullità e la conseguente inefficacia. Lo stesso deve dirsi in relazione alla mancata traduzione dell’avviso di fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale del riesame, eccezione proposta per la prima volta solo in questa sede, sicché, la stessa deve ritenersi sanata perché non tempestivamente eccepita. Del resto nel verbale di udienza del 5 settembre 2025 (visionato da questa Corte, attesa la natura processuale del motivo di impugnazione, trattandosi di questione in relazione alla quale anche la Corte di cassazione ha giurisdizione estesa al fatto processuale) si dà atto della comparizione degli indagati innanzi al Tribunale del riesame. 3. I motivi relativi alle contestate aggravanti sono inammissibili. Gli esiti delle indagini offerti nell'ordinanza genetica, riportata nel provvedimento qui impugnato, richiamano la gravità indiziaria inerente alla circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., in merito alla disponibilità da parte degli indagati di uno jammer, perfettamente funzionante per come attestato dalla PG. La PG ha constatato personalmente e direttamente l’utilizzo del disturbatore di frequenze per aprire le portiere per la successiva perpetrazione dei furti. Tale circostanza è sufficiente a ritenere dimostrato l’uso del mezzo fraudolento. 3.1. Anche il motivo con il quale si contestata l’aggravante prevista dall’art. 625, comma primo, n. 5 cod. pen. è manifestamente infondato. I ricorrenti, in proposito, omettono di confrontarsi con gli elementi complessivamente valorizzati dai giudici di merito, al fine di dar conto della sussistenza dell'aggravante de qua effettuando una lettura parcellizzata degli atti di indagine, tendente a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Invero, la partecipazione al fatto di almeno tre persone è stata ricavata dai giudici di merito senza illogicità dal modus operandi osservato dalla PG che ha constato la partecipazione di tutti e quattro gli indagati alla preparazione dell'attività delittuosa, ognuna con un ruolo predeterminato. Dunque, il concorso negli addebiti cautelari emerge dall’attività di indagine, non seriamente smentita dai ricorrenti. Peraltro, l'aggravante speciale del delitto di furto, prevista dall'art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen., nell'ipotesi di fatto commesso da tre o più persone - non richiede necessariamente, né che si tratti di persone riunite, né che i correi siano stati esecutori materiali, posto che la ragione dell'aggravante consiste nel pericolo della delinquenza associata, che si manifesta con uguale intensità e maggiore accentuazione, sia nel caso in cui il furto venga eseguito da più persone riunite, sia nel caso in cui l'impresa criminosa venga divisa ed organizzata con la partecipazione morale di più soggetti, comunque cooperanti alla riuscita o alla vantaggiosa utilizzazione del delitto progettato. 3.2. Inammissibile anche il motivo, contenente la denuncia di vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’esposizione a pubblica fede. Il collegio è conscio della presenza di opzioni interpretative per le quali il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura, lasciata incustodita sulla pubblica via, risulta aggravato per la esposizione alla pubblica fede, solo quando si tratti di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all'ornamento dello stesso o che, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l'autovettura viene lasciata incustodita. In tal senso si è precisato che non sono esposti alla pubblica fede gli oggetti che solo occasionalmente si trovano all'interno dell'autovettura che non costituiscono il normale corredo dell'auto, ovvero che sono lasciati al suo interno dal proprietario per ragioni contingenti o per dimenticanza (Sez. 5, n. 30358 del 21/06/2016, Ahuman, Rv. 267466; Sez. 5, n. 44580 del 30/06/2015, Rv. 264744, nonché Sez. 5, n. 23068 del 18/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279412, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 26475 del 23/06/2022, P., Rv. 283431). Va, al riguardo, premesso che, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è necessario che il titolare del diritto di proprietà sulla cosa oggetto dell'azione delittuosa non possa esercitare una vigilanza continua sul bene. Sicché il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura lasciata i n c u s t o d i t a s u l l a p u b b l i c a v i a d e v e c o n s i d e r a r s i a g g r a v a t o p e r la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., anche quando si tratta di oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, ne formano, secondo l'uso corrente, la normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con sé dal detentore nel momento in cui si allontana dall'autovettura (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 44580 del 30/06/2015, Usai, Rv. 264744). Anche qualora voglia ritenersi che il portafoglio (sottratto a [OSCURATO:PERSONA]) non costituisca oramai normale dotazione di un veicolo non solo per questo può peraltro escludersi la configurabilità dell'aggravante contestata. Ed infatti la norma citata prevede che la stessa sussista anche qualora il bene sottratto sia esposto alla pubblica fede per necessità o consuetudine, circostanze entrambe riscontrabili nella fattispecie descritta, posto che nell'assolvere le incombenze della quotidianità, non può certo pretendersi che il titolare del veicolo, dopo averlo abbandonato, porti con sé ogni oggetto contenuto nel medesimo, che ha dunque la necessità di lasciare al suo interno. Non di meno, proprio per la natura dei beni sottratti, deve quantomeno ammettersi che sia oramai consolidata consuetudine quella di lasciarli a bordo del veicolo quando questo viene parcheggiato. Invero, occorre valorizzare la presenza di situazioni concrete impellenti e non diversamente risolvibili, che abbiano indotto la persona offesa a lasciare in auto i beni in seguito divenuti oggetto di furto, così dovendosi correlare la valutazione in ordine alla ricorrenza o meno della aggravante alla presenza di situazioni concrete oggettive ed in tal senso verificabili dall'interprete, lasciando nel contempo la possibilità di considerare una consistente, ma non indefinita, serie di situazioni concrete, che pure possono verificarsi nella realtà di ogni giorno, nelle quali la volontà del possessore del bene è condizionata dalle suindicate circostanze a non portare il bene con sé ma a lasciarlo all'interno del veicolo. Tali interpretazioni trovano la loro base ermeneutica nel concetto di consuetudine, intesa quale prassi generale e costante, rientrante negli usi e nelle abitudini comuni di vita associata o di relazione, ancorché non imposta da un'esigenza dalla quale non si possa prescindere (Sez. 5, n. 33863 del 08/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273898; Sez. 5, n. 51255 del 30/10/2019, Liberali, Rv. 277524). Nel caso di specie, i tentati furti sono stati realizzati all’interno di un’area di parcheggio di autogrill, dove gli utenti sono soliti lasciare le automobili per il tempo strettamente necessario per usufruire dei servizi ivi presenti, sicché proprio il tempo limitato di permanenza connota la volontà del possessore del bene a non portare il bene con sé ma a lasciarlo all'interno del veicolo. 4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Nel provvedimento impugnato si è attribuito rilievo all'elevata professionalità nel commettere i furti (con ripartizione di ruoli e compiti), al rinvenimento di gioielli, all’utilizzo di disturbatori di frequenze per desumerne la non occasionalità della condotta delittuosa ed il pericolo concreto ed attuale di recidiva, tenuto conto anche delle pendenze specifiche. Quanto al giudizio d'inadeguatezza di una misura meno afflittiva, il Tribunale del riesame ha correttamente evidenziato la insussistenza di luoghi idonei per l’esecuzione della misura degli arresti domiciliari (v. p. 4 dell’ordinanza). Il ricorso omette del tutto di confrontarsi con la suindicata motivazione. La critica argomentata che deve connotare il ricorso per cassazione si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che, se il motivo di ricorso si confronta solo apparentemente con la motivazione del provvedimento impugnato, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che in tal modo il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 18/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]