CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25151/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Napoli, in adesione all'accordo intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. sul trattamento sanzionatorio con rinuncia agli altri motivi, ha parzialmente riformato la sentenza del 24/02/2022 del G.u.p. del Tribunale di Napoli di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], riducendo le pene irrogate e confermando la predetta condanna per il reato di tentata rapina aggravata in concorso. La pena veniva rideterminata, sull'accordo delle parti, nel seguente modo: riconosciute, già dal primo giudice, le circostanze attenuanti generiche in un giudizio di equivalenza alle contestate circostanze aggravanti, si individuava la pena base in anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro seicento di multa e, operata la riduzione per la scelta del rito abbreviato, si irrogava le pena finale di anni due e mesi dieci di reciU,sione ed euro quattrocento di multa. 2. Avverso tale sentenza, hanno presentato distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori, entrambi gli imputati. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un unico motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducendo, in particolare, l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando anche dei vizi motivazionali in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. L'impugnazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] è proposta anch'essa per un unico motivo, con il quale il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in un giudizio di prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti. 3. I ricorsi sono inammissibili in quanto con essi vengono dedotti, peraltro genericamente, motivi non consentiti e, comunque, manifestamente infondati. 4. E invero, a seguito della reintroduzione del concordato in appello, a opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è stata nuovamente riconosciuta alle parti la possibilità di richiedere alla corte di appello di accogliere, in tutto o in parte, i motivi di appello, con eventuale rinuncia agli altri motivi, indicando la pena concordata qualora l'accoglimento comporti una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio. La relativa richiesta e il consenso prestato all'accoglimento dei motivi sono espressioni della volontà delle parti di esercitare il potere dispositivo riconosciuto dalla legge e concorrono alla formazione di un negozio giuridico processuale, liberamente stipulato, che, una volta ricevuto, con la ratifica del giudice, il crisma della conformità ai canoni ordinamentali, non può essere unilateralmente modificato da colui che lo ha promosso o vi ha aderito (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 e Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234, che richiamano anche la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione al precedente istituto del cd. patteggiamento in appello di cui all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e, in particolare, Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715-01). L'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica, dunque, la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Tanto premesso, deve considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo, riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha anche effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). La giurisprudenza di legittimità ha, così, costantemente chiarito che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). Si è anche precisato che nella nozione di pena illegale rientra quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali; non rilevando, dunque, eventuali vizi argomentativi nella relativa determinazione (Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv. 277956; Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266080), né errori di diritto nelle modalità di calcolo (Sez. 2, n. 14320 del 23/02/2022, Perone, Rv. 282979-01; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322). 5. Nel caso di specie, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] censura il mancato proscioglimento per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.: tale motivo, oltre che inerente a doglianze non consentite perché rinunciate, è anche del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. E infatti, con esso si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale indicazione degli elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273431) e senza il necessario confronto critico con le argomentazioni sulla mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento, espresse a pag. 3 del provvedimento impugnato. L'altro ricorrente, il coimputato [OSCURATO:PERSONA], propone motivi di censura inerenti al giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze: si tratta di generiche doglianze riguardanti il trattamento sanzionatorio senza che, nel caso in esame, abbiano comportato l'illegalità della pena irrogata. 6. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e del