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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2025

Cassazione n. 24646/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, che ha escluso che il ricorrente abbia opposto resistenza meramente passiva (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), che ha, altresì, ritenuto sussistente la recidiva (pagina 6) e inapplicabili le sanzioni sostitutive (pagina 7), con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti rispetto alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato, in conclusione, che la motivazione della sentenza sfugge alle censure dedotte con il ricorso, che non si confronta con essa, limitandosi a riproporre doglianze adeguatamente respinte, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 20 giugno 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, che ha escluso che il ricorrente abbia opposto resistenza meramente passiva (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), che ha, altresì, ritenuto sussistente la recidiva (pagina 6) e inapplicabili le sanzioni sostitutive (pagina 7), con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti rispetto alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato, in conclusione, che la motivazione della sentenza sfugge alle censure dedotte con il ricorso, che non si confronta con essa, limitandosi a riproporre doglianze adeguatamente respinte, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.
Sentenza Cassazione n. 24646/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris