CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 07020/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14149/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o a gli indicat i indirizzi PEC de gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che lorappresenta no e difend ono -ricorrente - contro -intimati - avverso la sentenza n. 1436 /20 2 2 de l la Corte d’Appello di Catanzaro, depositatail 19 . 1 2 . 20 2 2 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.2.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel gennaio del 2007 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarò il fallimento diAudia s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e, con essa, tra gli altri, dell’attuale ricorrente, socio accomandante, sul presupposto che si fosse ingerito nella gestione della società (artt. 147, comma 1, legge fall. e art. 230, comma 1, c.c.). Il ricorrente propose opposizione – secondo le regole processuali applicabili ratione temporis– che venne respinta dal medesimo Tribunalecon sentenza n. 147/2020. [OSCURATO:PERSONA] si rivolse allora alla Corte d’Appello di Catanzaro, che però – dopo avere concesso un termine perentorio per rinnovare lenotificazioni non andate a buon fine nei confronti di alcuni contraddittori – dichiarò inammissibile l’impugnazione, a seguito della constatata omessa ulteriore rinnovazione della notificazione dell’ap pello nei confronti di un’erededi uno dei litisconsort i che era deceduto nelle more del processo. Contro la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a ffid ato a un unico motivo.Nessuno degli intimati ha depositato controricorso. Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso sidenunciano « violazione e falsa applicazione degli articoli 153, 291, 325, 331 e 327 c.p.c., per effetto della declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] senza il rispetto dei termini perentori previsti da tali disposizioni codicistiche per il perfezionamento del contraddittorio. Travisamento dei fatti. Contraddittorietà». Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato a dichiarare inammissibile l’appello, invece di concedere un ulteriore termineper la rinnovazione della notificazione a una delle eredi dell’originario litisconsorte, che era risultato deceduto all’esito del tentativo di instaurare nuovamente il contraddittorio nei suoi confronti. Nel ricorso si ravvisa una contraddizione nella motivazione della sentenza, dal momento che la Corte calabres e ha dato atto della spontanea e tempestiva attivazione del ricorrente per rinnovare la notifica nei confronti degli eredi del litisconsorte defunto, ma poi non ha concesso il termine per una ulteriore nuova notificazione. 2. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendiespressa nella sentenza impugnata. 2.1. La Corte territoriale ha chiaramente distinto , nel le sue valutazioni, i l contegno d e l ricorrente successivo al l’esito negativo della rinnovazione della notificazione al l’originario litisconsorte, nel frattempo de cedu to , e quello tenuto dopo l’esito negativo della (rinnovata) notificazione nei confronti di una sola delleeredi. Mentre nel primo caso il ricorrente si attivò in modospontane o e tempest iv o , altrettanto non avvenne nel secondo caso (« [OSCURATO:PERSONA], reso edotto dell’omessa notifica con avviso del 18.1.2022, non ha inteso riprendere il procedimento notificatorio nei successivi quindici giorni omettendo di considerare che gli effetti della notificazione, ove andata a buon fine, sarebbero decorsi dal primo tentativo di notifica (10.12.2021) e quindi da data anteriore alla scadenza del termine perentorio di 60 gg concesso ex art 291 c . p . c . all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]»). Non giova alla censura , pertanto, evidenziare che «l’appellante … ha agito con assoluta diligenza ponendo in essere le attività per riattivare nei tempi ragionevoli la procedura notificatoria, ed ha rispettato il termine perentorio per notificare ad [OSCURATO:PERSONA] [ id est : il litisconsorte originario] per come stabilito dalla Corte con ordinanza resa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e una volta preso atto del decesso di quest’ ulti m o – effettiva parte processuale – si è attivata spontaneamente per la notifica a tutti i suoi eredi compresa [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 11 del ricorso).L’inerzia riscontrata dalla Corte d’Appello non riguarda, infatti, la notificazioneagli eredi dopo appresa la notizia della morte del litis consorte, bensì la mancata riattivazione del procedimento di notificazione dopo appreso l’esito negativo della rinnovata notificazione a una delle eredi. 2.2. Non è in discussione il principio di diritto applicato dal giudice d’appello e mutuato dalla giurisprudenza di legittimità, che anche il ricorrente cita e condivide: «La parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni [ad essa] non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegatialla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo compimento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo casieccezionali di cui sia data prova rigorosa»(Cass. S.U. n. 14594/2016). 2.3. Il ricorrente, a parte insistere sul fatto (irrilevante) di essere stato tempestivo n ella ria ttivazione del procedimento notificatorio dopo l’esito negativo della notificazione al litisconsorte deceduto, quanto alla (decisiva) notificazione nei confronti dell’erede espone una sequenza cronologica divers a da quellaaccertata in sentenza , ove si legge che « il Mazzei [fu] reso edotto dell’omessa notifica con avviso del 18.1.2022»;ma lo fa senzaprospettare un errore di percezione delle risultanze processuali da parte del giudice, dunque non operando alcuna censurae nella sede propria quale in ipotesi errore revocatorio . 3. Dichiarato inammissibile il ricorso , non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo svolto difese alcuno dei soggetti intimati. 4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile i l ricorso ; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso