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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 15070/2026

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no [OSCURATO:PERSONA] n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Pantelleriaavverso la sentenza del 08/03/2024 del TRIBUNALE di Marsalavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenzaimpugnata;lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso del Pubblico Ministero.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del Tribunale di Marsala dell’8 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] venivaassolto dal reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., “per non avere commesso il fatto” (art.530, comma 2, cod. proc. pen. ), con revoca del sequestro.

Al medesimo era statacontestata l’arbitraria occupazione di un'area del demanio marittimo mediante un terrazzoesterno (m 3,50 × 3) recintato (h 1,10 m), antistante l’abitazione dell’imputato in Pantelleria(accertamento del 14 settembre 2021).2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto atto di appello, riqualificato come ricorsoper cassazione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, deducendoun unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173, disp.

Att. cod. proc. pen.2.1.

In sintesi, contesta il PM che la realizzazione delle opere edilizie insistenti suldemanio marittimo fossero state realizzate dal padre dell’odierno imputato, SalernoGiovanni, circa quarant’anni fa.Tale ricostruzione appare viziata in quanto muove da errati presupposti in diritto sullacorretta ricostruzione del reato de quo, oltre che da una erronea valutazione di talunielementi di fatto.Partendo dal presupposto che i beni facenti parte del demanio sono inalienabili e nonpossono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalleleggi che li riguardano (art. 823 cod. civ.), ne discende che il reato contestato, ossial’abusiva occupazione di una porzione del demanio marittimo, ha natura permanente che sirealizza con il perdurare dell’insistenza delle opere edilizie realizzate in modo abusivo odivenute abusive nel corso del tempo.Inoltre, l’autore del reato ex art. 1161 cod. nav. può essere indifferentemente sia chiabbia posto in essere l’attività edificatoria sul demanio pubblico sia che gli sia succeduto nelpossesso per titolo derivativo o ereditario, come nel caso di specie.Nel caso in esame, rileva il pubblico ministero la sussistenza dell’elemento oggettivo,ossia il dolo specifico, richiesto dall’art. 1161 cod. nav., poiché, subentrato nel possesso,l’odierno imputato non ha manifestato alcuna volontà di dismettere o demolire l’operaabusiva, ma, al contrario, ha realizzato all’interno del terrazzino, di pertinenza del demaniomarittimo, ulteriori opere edilizie minori, quali la realizzazione di un piano cottura e di unlocale tecnico per l’allocazione di elettropompe, finalizzate alla prossima apertura di unlocale commerciale, la cui insegna era già stata installata.Inoltre, si ritiene sussistente anche l’elemento soggettivo, ossia la consapevolezza diagire o proseguire nell’azione in violazione del disposto normativo.

In particolare, l’imputato,a seguito della richiesta di presentare un titolo idoneo all’occupazione del demaniomarittimo, non ha fornita alcuna valida concessione o autorizzazione, limitandosi a produrresolo un titolo rilasciato nel 1984 dalla Sopraintendenza, volta ad ottenere la sanatoria dialcuni ampliamenti del manufatto originario, ma non costitutivo del diritto di proprietà in capoal padre dell’imputato, dell’area demaniale circostante il manufatto di cui si richiedeva lasanatoria.3.

In data 11 febbraio 2026 sono state trasmesse a questo Ufficio le conclusioni scrittedel Procuratore generale presso questa Corte, che ha chiesto di annullare con rinvio alTribunale la sentenza impugnata.Per il PG, il ricorso (in detti termini convertito l’originario appello) del Procuratore dellaRepubblica è fondato.

Costituisce ius receptum il principio a mente del quale la permanenzadel reato di abusiva occupazione di spazio demaniale (artt. 54 e 1161 Cod. nav.) si protraefino a che essa perdura e, pertanto, il termine di prescrizione non decorre dalla datadell'accertamento, ma da quella della data di rilascio della concessione o da quella dellosgombero, individuandosi in tale momento la cessazione dell'illegittimo uso e godimento difatto del bene demaniale (Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019, Guazzolini, Rv. 275837; Sez. 3, n.16859 del 16/03/2010, Greco, Rv. 247160).

Sotto tale profilo, corretta risulta, allora, lavalorizzata condotta a mente della quale l’imputato era in procinto di realizzare delle opere ealcuni manufatti che, di fatto, andavano a sovrapporsi all’opera costruita sul demanio a suotempo autorizzata e non più sottoposta ad analogo titolo ampliativo, rendendo palese, nonsolo il protratto utilizzo, ma la stessa perdurante occupazione là dove l’opera vieneparzialmente ampliata e omesso ogni ripristino dello stato dei luoghi.

Il rilevato vizio delladecisione impone, a causa dell’inappellabilità della stessa da parte del Procuratore dellaRepubblica, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata al Tribunale di Marsala chesi atterrà al principio di diritto di cui sopra o a quello che la Corte meglio vorrà individuare.4.

In data 16 febbraio 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorrente, hafatto pervenire le proprie conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto dell’impugnazione delpubblico ministero, evidenziando che la condotta contestata nel capo di imputazione èl’occupazione del Demanio mediante la costruzione di un terrazzo esterno alla suaabitazione, mentre è emerso nel dibattimento che l’odierno imputato non è stato l’autoredella costruzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’atto di appello, riqualificato in ricorso per cassazione, è inammissibile.2.

Coglie nel segno, infatti, la deduzione difensiva svolta in sede di conclusioni scritte.2.1.

Ed invero, la contestazione mossa è stata cristallizzata nella imputazione elevata alSalerno e consistente nell'aver violato le richiamate norme del codice della navigazioneperché “costruendo su area demaniale marittima un terrazzo esterno alla sua abitazione”delle dimensioni meglio indicate in rubrica “delimitato da un recinto in muratura di altezzapari a 1,10 mt., occupava arbitrariamente uno spazio del demanio marittimo”.2.2.

Orbene, l’impugnazione del pubblico ministero, pur corretta nel prendere atto che ilTribunale ipso iure aveva riconosciuto la ricaduta dell’area nel demanio marittimo(trattandosi di questione non contestata), non tiene tuttavia conto della contestazione mossaall’imputato, asserendo che l’imputato avrebbe confermato la propria volontà di proseguirel’illecito predisponendo opere minori (piano cottura, locale tecnico) e installando un insegnaper aprire un esercizio, indici del dolo di permanere sine titulo.2.3.

Come, tuttavia, bene evidenziato dalla difesa, all'imputato era stato contestato diavere costruito su area demaniale marittima un terrazzo esterno alla sua ubicazione.

Nelcorso dell'istruttoria era emerso che tale terrazzo non era stato realizzato dall'attualeimputato ma dal padre di quest'ultimo e suo dante causa.

Tale imputazione non è stata maimodificata dal pubblico ministero nel corso dell’istruttoria dibattimentale donde, del tuttocorrettamente, il Tribunale, sulla base delle emergenze istruttorie, aveva assolto l'imputatocon la formula “per non aver commesso il fatto”, essendo emerso che l'imputato non avevaoccupato il demanio marittimo mediante la costituzione della terrazza, unica condottacontestatagli.2.4.

Ciò che, dunque, rileva nel caso di specie è la circostanza che, nella odiernavicenda processuale, non è stata contestata l'occupazione del demanio marittimo mediantele altre opere indicate nell'impugnazione del pubblico ministero, ma solo mediante larealizzazione di quel terrazzo, sicché, nel pieno rispetto del principio della necessariacorrelazione tra accusa e sentenza, il Tribunale ha pronunciato sentenza assolutoriaessendo stato accertato che l'imputato non era l'autore della costruzione, essendo la stessariferibile al padre.3.

Perdono, dunque, di spessore argomentativo le pur corrette considerazioni svolte dalpubblico ministero con riferimento alla configurabilità in astratto dell’illecito oggetto dicontestazione (essendo pacifico che i beni del demanio necessario sono inalienabili e nonformano oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e limiti di legge (art. 823 c.c.) e chela giurisprudenza penale ribadisce che il bene giuridico tutelato dagli artt. 54 e 1161 cod.nav. è la fruizione collettiva del bene demaniale e che la nozione di “arbitraria occupazione”coincide con il mantenere un possesso esclusivo sine titulo che esclude o comprime l’usopubblico (Sez. 3, n. 43101 del 14/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 3, n. 6732 del09/01/2019, Rv. 275837 – 01).4.

Analogamente è a dirsi a proposito delle considerazioni circa la natura giuridicadell’illecito contestato (essendosi più volte affermato che la contravvenzione di abusivaoccupazione o di innovazioni su demanio ha natura permanente, che cessa solo consgombero o rilascio della concessione e che l’accessione allo Stato delle opere illegittimeincide sulla proprietà, non sull’uso e godimento (Sez. 3, n. 6915 del 12/12/2003, dep. 2004,P.m. in proc.

Duro ed altri, Rv. 227562 – 01; Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019, Rv. 275837 –01), principio ribadito anche in pronunce più recenti (Sez. 3, n. 25984 del 02/07/2020,Muscarà, Rv. 279901 – 02; Sez. 3, n. 43101 del 14/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), chedefiniscono “occupazione arbitraria” l’acquisire e mantenere il possesso esclusivo cheimpedisca o comprima l’uso collettivo, a prescindere da chi abbia iniziato la violazione.5.

La valorizzazione di quegli “indici sintomatici” della volontà dell’imputato diproseguire l’occupazione (predisposizione di piano cottura, locale tecnico per pompe,insegna per attività), diversamente, avrebbe potuto essere corretta ove tali condotte, comedetto, fossero state oggetto di compiuta contestazione all’imputato (posto che, come è noto,la responsabilità ricade anche su chi perpetua l’occupazione iniziata da altri (c.d. successoredi fatto), perché la fattispecie tutela l’uso collettivo e reprime l’uso esclusivo sine tituloindipendentemente dall’autore originario (v. ancora le già citate, sentenze n. 25984/2020 e n.43101/2021).

Ma, come anticipato, così non è stato, avendo il PM proposto impugnazione “acontestazione invariata”, residuando l’unica condotta contestata dell’aver realizzato quelterrazzo, in realtà riferibile al padre, donde il corretto approdo cui è pervenuto il tribunale.6.

Residua, certo, l’errore di diritto in cui incorre il Tribunale (ossia l’aver valorizzato ilnulla osta della Soprintendenza del 02.02.1984 allegato all’istanza di sanatoriaediliziopaesaggistica ex L.R. 70/1981), atteso che nessun nulla osta o titoloedilizio/paesaggistico supplisce la concessione demaniale prevista dal codice dellanavigazione, posto che l’arbitrarietà sussiste quando l’uso esclusivo non sia legittimato davalido titolo concessorio, essendo irrilevante anche l’acquiescenza o la prassi delleamministrazioni (sul punto, si v., le già citate sentenze n. 25984/2020 e n. 43101/2021).Tuttavia, si tratta di un errore di diritto che non rileva sull’esito assolutorio del giudizio,fondato su una questione di fatto, ossia l’estraneità dell’imputato rispetto alla condottacontestata di aver abusivamente occupato lo spazio demaniale marittimo con un un’opera(terrazzo), riferibile al padre.7.

Il ricorso del pubblico ministero, così riqualificato l'originario atto di appello,dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
no [OSCURATO:PERSONA] n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Pantelleriaavverso la sentenza del 08/03/2024 del TRIBUNALE di Marsalavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenzaimpugnata;lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso del Pubblico Ministero.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del Tribunale di Marsala dell’8 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] venivaassolto dal reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., “per non avere commesso il fatto” (art.530, comma 2, cod. proc. pen. ), con revoca del sequestro. Al medesimo era statacontestata l’arbitraria occupazione di un'area del demanio marittimo mediante un terrazzoesterno (m 3,50 × 3) recintato (h 1,10 m), antistante l’abitazione dell’imputato in Pantelleria(accertamento del 14 settembre 2021).2. Avverso la predetta sentenza ha proposto atto di appello, riqualificato come ricorsoper cassazione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, deducendoun unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173, disp. Att. cod. proc. pen.2.1. In sintesi, contesta il PM che la realizzazione delle opere edilizie insistenti suldemanio marittimo fossero state realizzate dal padre dell’odierno imputato, SalernoGiovanni, circa quarant’anni fa.Tale ricostruzione appare viziata in quanto muove da errati presupposti in diritto sullacorretta ricostruzione del reato de quo, oltre che da una erronea valutazione di talunielementi di fatto.Partendo dal presupposto che i beni facenti parte del demanio sono inalienabili e nonpossono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalleleggi che li riguardano (art. 823 cod. civ.), ne discende che il reato contestato, ossial’abusiva occupazione di una porzione del demanio marittimo, ha natura permanente che sirealizza con il perdurare dell’insistenza delle opere edilizie realizzate in modo abusivo odivenute abusive nel corso del tempo.Inoltre, l’autore del reato ex art. 1161 cod. nav. può essere indifferentemente sia chiabbia posto in essere l’attività edificatoria sul demanio pubblico sia che gli sia succeduto nelpossesso per titolo derivativo o ereditario, come nel caso di specie.Nel caso in esame, rileva il pubblico ministero la sussistenza dell’elemento oggettivo,ossia il dolo specifico, richiesto dall’art. 1161 cod. nav., poiché, subentrato nel possesso,l’odierno imputato non ha manifestato alcuna volontà di dismettere o demolire l’operaabusiva, ma, al contrario, ha realizzato all’interno del terrazzino, di pertinenza del demaniomarittimo, ulteriori opere edilizie minori, quali la realizzazione di un piano cottura e di unlocale tecnico per l’allocazione di elettropompe, finalizzate alla prossima apertura di unlocale commerciale, la cui insegna era già stata installata.Inoltre, si ritiene sussistente anche l’elemento soggettivo, ossia la consapevolezza diagire o proseguire nell’azione in violazione del disposto normativo. In particolare, l’imputato,a seguito della richiesta di presentare un titolo idoneo all’occupazione del demaniomarittimo, non ha fornita alcuna valida concessione o autorizzazione, limitandosi a produrresolo un titolo rilasciato nel 1984 dalla Sopraintendenza, volta ad ottenere la sanatoria dialcuni ampliamenti del manufatto originario, ma non costitutivo del diritto di proprietà in capoal padre dell’imputato, dell’area demaniale circostante il manufatto di cui si richiedeva lasanatoria.3. In data 11 febbraio 2026 sono state trasmesse a questo Ufficio le conclusioni scrittedel Procuratore generale presso questa Corte, che ha chiesto di annullare con rinvio alTribunale la sentenza impugnata.Per il PG, il ricorso (in detti termini convertito l’originario appello) del Procuratore dellaRepubblica è fondato. Costituisce ius receptum il principio a mente del quale la permanenzadel reato di abusiva occupazione di spazio demaniale (artt. 54 e 1161 Cod. nav.) si protraefino a che essa perdura e, pertanto, il termine di prescrizione non decorre dalla datadell'accertamento, ma da quella della data di rilascio della concessione o da quella dellosgombero, individuandosi in tale momento la cessazione dell'illegittimo uso e godimento difatto del bene demaniale (Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019, Guazzolini, Rv. 275837; Sez. 3, n.16859 del 16/03/2010, Greco, Rv. 247160). Sotto tale profilo, corretta risulta, allora, lavalorizzata condotta a mente della quale l’imputato era in procinto di realizzare delle opere ealcuni manufatti che, di fatto, andavano a sovrapporsi all’opera costruita sul demanio a suotempo autorizzata e non più sottoposta ad analogo titolo ampliativo, rendendo palese, nonsolo il protratto utilizzo, ma la stessa perdurante occupazione là dove l’opera vieneparzialmente ampliata e omesso ogni ripristino dello stato dei luoghi. Il rilevato vizio delladecisione impone, a causa dell’inappellabilità della stessa da parte del Procuratore dellaRepubblica, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata al Tribunale di Marsala chesi atterrà al principio di diritto di cui sopra o a quello che la Corte meglio vorrà individuare.4. In data 16 febbraio 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorrente, hafatto pervenire le proprie conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto dell’impugnazione delpubblico ministero, evidenziando che la condotta contestata nel capo di imputazione èl’occupazione del Demanio mediante la costruzione di un terrazzo esterno alla suaabitazione, mentre è emerso nel dibattimento che l’odierno imputato non è stato l’autoredella costruzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’atto di appello, riqualificato in ricorso per cassazione, è inammissibile.2. Coglie nel segno, infatti, la deduzione difensiva svolta in sede di conclusioni scritte.2.1. Ed invero, la contestazione mossa è stata cristallizzata nella imputazione elevata alSalerno e consistente nell'aver violato le richiamate norme del codice della navigazioneperché “costruendo su area demaniale marittima un terrazzo esterno alla sua abitazione”delle dimensioni meglio indicate in rubrica “delimitato da un recinto in muratura di altezzapari a 1,10 mt., occupava arbitrariamente uno spazio del demanio marittimo”.2.2. Orbene, l’impugnazione del pubblico ministero, pur corretta nel prendere atto che ilTribunale ipso iure aveva riconosciuto la ricaduta dell’area nel demanio marittimo(trattandosi di questione non contestata), non tiene tuttavia conto della contestazione mossaall’imputato, asserendo che l’imputato avrebbe confermato la propria volontà di proseguirel’illecito predisponendo opere minori (piano cottura, locale tecnico) e installando un insegnaper aprire un esercizio, indici del dolo di permanere sine titulo.2.3. Come, tuttavia, bene evidenziato dalla difesa, all'imputato era stato contestato diavere costruito su area demaniale marittima un terrazzo esterno alla sua ubicazione. Nelcorso dell'istruttoria era emerso che tale terrazzo non era stato realizzato dall'attualeimputato ma dal padre di quest'ultimo e suo dante causa. Tale imputazione non è stata maimodificata dal pubblico ministero nel corso dell’istruttoria dibattimentale donde, del tuttocorrettamente, il Tribunale, sulla base delle emergenze istruttorie, aveva assolto l'imputatocon la formula “per non aver commesso il fatto”, essendo emerso che l'imputato non avevaoccupato il demanio marittimo mediante la costituzione della terrazza, unica condottacontestatagli.2.4. Ciò che, dunque, rileva nel caso di specie è la circostanza che, nella odiernavicenda processuale, non è stata contestata l'occupazione del demanio marittimo mediantele altre opere indicate nell'impugnazione del pubblico ministero, ma solo mediante larealizzazione di quel terrazzo, sicché, nel pieno rispetto del principio della necessariacorrelazione tra accusa e sentenza, il Tribunale ha pronunciato sentenza assolutoriaessendo stato accertato che l'imputato non era l'autore della costruzione, essendo la stessariferibile al padre.3. Perdono, dunque, di spessore argomentativo le pur corrette considerazioni svolte dalpubblico ministero con riferimento alla configurabilità in astratto dell’illecito oggetto dicontestazione (essendo pacifico che i beni del demanio necessario sono inalienabili e nonformano oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e limiti di legge (art. 823 c.c.) e chela giurisprudenza penale ribadisce che il bene giuridico tutelato dagli artt. 54 e 1161 cod.nav. è la fruizione collettiva del bene demaniale e che la nozione di “arbitraria occupazione”coincide con il mantenere un possesso esclusivo sine titulo che esclude o comprime l’usopubblico (Sez. 3, n. 43101 del 14/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 3, n. 6732 del09/01/2019, Rv. 275837 – 01).4. Analogamente è a dirsi a proposito delle considerazioni circa la natura giuridicadell’illecito contestato (essendosi più volte affermato che la contravvenzione di abusivaoccupazione o di innovazioni su demanio ha natura permanente, che cessa solo consgombero o rilascio della concessione e che l’accessione allo Stato delle opere illegittimeincide sulla proprietà, non sull’uso e godimento (Sez. 3, n. 6915 del 12/12/2003, dep. 2004,P.m. in proc. Duro ed altri, Rv. 227562 – 01; Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019, Rv. 275837 –01), principio ribadito anche in pronunce più recenti (Sez. 3, n. 25984 del 02/07/2020,Muscarà, Rv. 279901 – 02; Sez. 3, n. 43101 del 14/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), chedefiniscono “occupazione arbitraria” l’acquisire e mantenere il possesso esclusivo cheimpedisca o comprima l’uso collettivo, a prescindere da chi abbia iniziato la violazione.5. La valorizzazione di quegli “indici sintomatici” della volontà dell’imputato diproseguire l’occupazione (predisposizione di piano cottura, locale tecnico per pompe,insegna per attività), diversamente, avrebbe potuto essere corretta ove tali condotte, comedetto, fossero state oggetto di compiuta contestazione all’imputato (posto che, come è noto,la responsabilità ricade anche su chi perpetua l’occupazione iniziata da altri (c.d. successoredi fatto), perché la fattispecie tutela l’uso collettivo e reprime l’uso esclusivo sine tituloindipendentemente dall’autore originario (v. ancora le già citate, sentenze n. 25984/2020 e n.43101/2021). Ma, come anticipato, così non è stato, avendo il PM proposto impugnazione “acontestazione invariata”, residuando l’unica condotta contestata dell’aver realizzato quelterrazzo, in realtà riferibile al padre, donde il corretto approdo cui è pervenuto il tribunale.6. Residua, certo, l’errore di diritto in cui incorre il Tribunale (ossia l’aver valorizzato ilnulla osta della Soprintendenza del 02.02.1984 allegato all’istanza di sanatoriaediliziopaesaggistica ex L.R. 70/1981), atteso che nessun nulla osta o titoloedilizio/paesaggistico supplisce la concessione demaniale prevista dal codice dellanavigazione, posto che l’arbitrarietà sussiste quando l’uso esclusivo non sia legittimato davalido titolo concessorio, essendo irrilevante anche l’acquiescenza o la prassi delleamministrazioni (sul punto, si v., le già citate sentenze n. 25984/2020 e n. 43101/2021).Tuttavia, si tratta di un errore di diritto che non rileva sull’esito assolutorio del giudizio,fondato su una questione di fatto, ossia l’estraneità dell’imputato rispetto alla condottacontestata di aver abusivamente occupato lo spazio demaniale marittimo con un un’opera(terrazzo), riferibile al padre.7. Il ricorso del pubblico ministero, così riqualificato l'originario atto di appello,dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSIO [OSCURATO:PERSONA]
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