Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2002
ECLI:EU:C:2002:491
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62001CJ0386_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-386/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra I. Martínez del Peral, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rappresentato dal sig. S. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso volto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di credito al consumo (GU L 101, pag. 17), o, almeno, non avendo informato la Commissione dell'adozione delle dette disposizioni, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 2, n. 1, di detta direttiva,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, M. Wathelet e A. Rosas, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 30 maggio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte l'8 ottobre 2001, la Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 226 CE, ha proposto un ricorso volto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di credito al consumo (GU L 101, pag. 17, in prosieguo: la «direttiva»), o, almeno, non avendola informata dell'adozione delle dette disposizioni, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 2, n. 1, della detta direttiva.
2 L'art. 2 della direttiva così recita:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre due anni dopo la sua entrata in vigore e ne informano la Commissione.
(...)
2. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».
3 La direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 1° aprile 1998. Essa quindi, in conformità all'art. 254, n. 1, CE, è entrata in vigore il 21 aprile 1998 e il termine stabilito per la sua attuazione è scaduto il 21 aprile 2000.
4 Ai sensi della procedura prevista dall'art. 226, primo comma, CE, la Commissione, dopo aver invitato il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna a presentare le sue osservazioni, con lettera 9 marzo 2001 ha inviato a tale Stato membro un parere motivato, invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi incombentigli a norma di tale direttiva entro due mesi a decorrere dalla notifica di tale parere.
5 Le autorità spagnole, con lettera 25 giugno 2001, hanno risposto che i provvedimenti nazionali necessari per la attuazione della direttiva erano in via di adozione.
6 Poiché nessuna ulteriore informazione relativa alla detta attuazione della direttiva è stata comunicata alla Commissione, essa ha deciso di proporre il presente ricorso.
7 Nel controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sostiene che il Ministero della Giustizia ha preparato una bozza di disegno di legge per la attuazione della direttiva. Tutte le relative formalità sarebbero state svolte e il governo avrebbe già approvato il disegno di legge «vertente sull'attuazione nell'ordinamento giuridico spagnolo di diverse direttive comunitarie in materia di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti». Il disegno di legge dovrebbe quindi solo essere approvato dalle [OSCURATO:PERSONA] (il parlamento spagnolo).
8 Tali elementi, tuttavia, non hanno alcuna incidenza sul fatto che, come emerge dalle spiegazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, la attuazione della direttiva non è stata effettuata entro il termine stabilito dal parere motivato. Alla luce di ciò, il ricorso proposto dalla Commissione risulta fondato.
9 Si deve pertanto constatare che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
10 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di credito al consumo, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.
2) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese.