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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18561/2026

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rlin, come daprocura in calce al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come daprocura in calce al controricorso;– controricorrente –Numero registro generale 22924/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 18561/2026Data pubblicazione 08/06/2026avverso l’ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., della Corte d’appellodi Venezia depositata IL 1° giugno 2020 e comunicata lo stesso giorno e lasentenza del Tribunale di Venezia n. 347/2020 depositata in data20/02/2020 e non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La [OSCURATO:SOCIETA] sociale (già associazione di volontariato"[OSCURATO:PERSONA]"), ente senza fine di lucro appositamente costituito dallaCaritas Diocesana di Chioggia al fine di fornire, dietro corrispettivo, icosiddetti "servizi per l'integrazione" previsti specificamente da apposite"convenzioni" stipulate tra strutture offerenti servizio di accoglienza dicittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale e la Prefettura diVenezia, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia LoredanaBoscolo Marchi (quale titolare dell'omonima impresa individuale all'insegna"[OSCURATO:PERSONA]" e gerente l'omonimo albergo), al fine di sentirla condannare alpagamento del corrispettivo asseritamente maturato per l'esecuzione deipredetti "servizi per l'integrazione" a lei forniti presso la sua strutturaricettiva.In particolare, l'attrice chiedeva la condanna della Boscolo al pagamento delcorrispettivo di euro 23.394 per le prestazioni rese nel periodo maggio-settembre 2016 (rimasto insoluto pur a fronte della diffida ad adempieredel 19.1.2017), oltre ad interessi di mora ex d.lgs. 231/2012 dal dovuto alsaldo.

Allegava la parte attrice che "[OSCURATO:PERSONA]" aveva effettuato suincarico della convenuta, titolare dell'albergo "[OSCURATO:PERSONA]", le prestazioniindicate nella lettera di diffida ad adempiere per l'importo di euro 3 al giornoper ospite e che tale circostanza trovava conferma documentale dalraffronto tra la diffida inviata alla Boscolo in data 21.12.2015 e i relativipagamenti.2 di 13Numero registro generale 22924/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 18561/2026Data pubblicazione 08/06/20262.

Il Tribunale dichiarava tenuta la convenuta a corrispondere all’attrice lasomma di € 23.394, oltre interessi ex artt. 2, 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002 dalgiorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, affermando, perquanto qui ancora rileva, che la Boscolo, oltre a non aver contestatol’incarico dell’attrice, non aveva contestato nemmeno la sua esecuzione nelperiodo indicato.3.

Sull’impugnazione della Boscolo, la Corte d’appello di Venezia dichiaraval’appello inammissibile ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.,rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che: la Boscolo, oltre anon aver contestato l’incarico all’attrice, non aveva contestato nemmeno lasua esecuzione nel periodo indicato (vale a dire, maggio-settembre 2016),essendosi limitata ad eccepire l’inesatto adempimento dell’opera prestataper l’asserita violazione degli obblighi informativi e a contestare laquantificazione del corrispettivo ex adverso preteso (ritenuta arbitraria enon concordata tra le parti); la R.E.M. aveva fornito idonea prova in ordineall’accordo intervenuto tra le parti per la corresponsione di euro 3 giornalieriper ciascun ospite, sulla base delle deposizioni rese dai testimoni don MarinoCallegari e [OSCURATO:PERSONA] e della diffida inviata dalla Migrantes in data2.12.2015, laddove il teste di controparte [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito alcunautile indicazione al riguardo.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario ex art. 111,settimo comma, Cost. avverso l’ordinanza di inammissibilità di cui artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. sulla base di un unico motivo e ricorso ordinario percassazione avverso la sentenza di primo grado fondato su quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] REM ha resistito con controricorso, illustrato damemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un motivo a sé stante la ricorrente deduce, impugnando ex art. 111,settimo comma, Cost. l’ordinanza di inammissibilità adottata dalla Corted’appello di Venezia, la violazione e falsa applicazione degli artt. 348-bis e3 di 13Numero registro generale 22924/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 18561/2026Data pubblicazione 08/06/2026348-ter c.p.c., anche in relazione all’art. 350 c.p.c., per aver la Corteterritoriale adottato la detta ordinanza per ragioni di carattere processuale(anziché strettamente di merito), rappresentate dall’asserita mancatatempestiva proposizione dell’eccezione estintiva circa la protrazione delrapporto sino al mese di settembre 2016, anziché fino alla data del10.8.2016 in cui la controparte aveva ricevuto la raccomandata a/rcontenente la disdetta (eccezione, invece, eccepita già con la comparsa dirisposta in primo grado), e dalla mancata riproposizione in sede diprecisazione delle conclusioni in primo grado della richiesta di confronto tratestimoni (invece riproposta); e per aver la Corte di merito adottato la dettaordinanza ben prima dell’udienza di cui all’art. 350 c.p.c., e precisamenteall’udienza destinata a decidere sull’istanza di sospensione della provvisoriaesecutorietà della sentenza di primo grado.1.1.

Il motivo è infondato.Va preliminarmente evidenziato che la decisione che pronuncil'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, ancorché adottata conordinanza richiamante l'art. 348 ter c.p.c. ed eventualmente nel rispettodella relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione(e non già, come sostenuto dalla odierna ricorrente, con il ricorsostraordinario ex art. 111, settimo comma, Cost.), trattandosi, nellasostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, noncontiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel meritodel gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognosticovenga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamenteprevisti (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016; conf.

Cass., Sez.3, Ordinanza n. 9343 del 08/04/2024).L'ordinanza di inammissibilità dell'appello è, invece, ricorribile percassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoipropri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per meroesempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348-bis,4 di 13Numero registro generale 22924/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 18561/2026Data pubblicazione 08/06/2026comma 2, e 348-ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.),purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso(Cass., Sez.

U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016; conf.

Cass., Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 20758 del 04/09/2017 e Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14312del 05/06/2018).Ragion per cui il ricorso straordinario per cassazione sarebbe stato lostrumento idoneo per denunciare solo la terza delle doglianze formulate conil motivo in esame.In ogni caso, nella fattispecie in esame, la distinzione è irrilevante, perchécomunque il ricorso è stato notificato nel termine di 60 giorni dallacomunicazione dell’ordinanza.1.2.

Ciò premesso, va rilevato che l’ordinanza di inammissibilità non si fondasu ragioni processuali e, comunque (quanto al secondo profilo), non suquella denunciata, atteso che:a) avuto riguardo al primo profilo (che corrisponde al primo motivod’appello) la Corte veneziana, se è vero che ha operato (cfr. fine pag. 5) uncriptico riferimento all’assenza di una “specifica eccezione estintiva (volta acontestare precisamente con idonea allegazione il profilo temporale dellaprestazione)”, ha di fatto rigettato la censura (anche) nel merito,affermando che [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’impresaindividuale “[OSCURATO:PERSONA]”, oltre a non aver contestato l’incarico all’attrice, nonaveva contestato nemmeno la sua esecuzione nel periodo indicato (vale adire, maggio-settembre 2016), sicché doveva ritenersi provata ex art. 115c.p.c. la detta esecuzione, confermata altresì dalle testimonianze di DanielePenzo e [OSCURATO:PERSONA];b) quanto, invece al secondo aspetto (che corrisponde al quarto motivo digravame), da nessun passaggio logico si evince che il rigetto sia derivatodal rilievo di una decadenza processuale in cui sarebbe incorsa l’appellante,avendo la Corte d’appello evidenziato che, in sede di precisazione delleconclusioni in primo grado, il difensore della Boscolo aveva si chiesto il5 di 13Numero registro generale 22924/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 18561/2026Data pubblicazione 08/06/2026confronto tra testimoni, ma non tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Callegari, bensì tra il DeBei, il Penzo e la Manzo;c) con riferimento alla terza doglianza, è sufficiente evidenziare che ilgiudice d'appello, se ha sentito le parti, può pronunciare l'ordinanza ex art.348-bis c.p.c. in un'udienza anteriore a quella ex art. 350 c.p.c. o fissata exart. 351, comma 3, c.p.c. a fini inibitori, atteso che l'effetto semplificatorioe acceleratorio di tale anticipazione della dichiarazione di inammissibilitàdell'appello non comporta alcuna lesione del diritto di difesa dell'appellante(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12293 del 15/06/2016).2.

Con il primo motivo proposto avverso la sentenza di primo grado laricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702,2722 e 2723 c.c. e 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c., per non aver la Corte di merito considerato che, a fronte delladeduzione e della prova, da parte sua, che il rapporto, in realtà, era cessatoin data 10.8.2016, allorquando la controparte aveva ricevuto la sua letteradi disdetta, la cooperativa non aveva dimostrato che, invece, il terminefinale della prestazione fosse quello di fine settembre 2016.2.1.

Il motivo è infondato.Il Tribunale, prima, e la Corte d’appello, poi, hanno sul punto affermato che«Quanto al rapporto tra Coop.

Soc.

R.E.M. e [OSCURATO:PERSONA] qualetitolare dell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, va preliminarmente evidenziatoche quest’ultima, oltre a non aver contestato l’incarico dell’attrice, non hacontestato nemmeno la sua esecuzione nel periodo indicato (che devedunque ritenersi provata ex art. 115 c.p.c. oltre che dalla testimonianza diDaniele Penzo e [OSCURATO:PERSONA]), limitandosi, per un verso, ad eccepirel’inesatto adempimento dell’opera prestata per l’asserita violazione degliobblighi informativi – fondante la conseguente pretesa risarcitoriariconvenzionale – e, per altro verso, a contestare la quantificazione delcorrispettivo ex adverso preteso, ritenuta arbitraria e, soprattutto, non6 di 13Numero registro generale 22924/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 18561/2026Data pubblicazione 08/06/2026concordata tra le parti» (cfr. pag. 4 della sentenza qui impugnata e,soprattutto, pag. 10 del ricorso, nota 9).Orbene, la ricorrente ha omesso di trascrivere non solo la comparsa dirisposta e costituzione in primo grado, al fine di attestare che avesse sin dasubìto contestato la durata del rapporto (reputandolo terminato con lalettera di disdetta dell’8-[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ma anche le deposizioni reste daitestimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendosi limitata a riprodurrea pagina 34 del ricorso brevi stralci del tutto decontestualizzati.In ogni caso, non è configurabile la violazione del principio di ripartizionedell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., atteso che i giudici di meritonon lo hanno posto a carico della odierna ricorrente, ma hanno ritenuto chefosse stato assolto dalla originaria attrice.Invero, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. siconfigura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere dellaprova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravaresecondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenzatra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendoespressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non ancheche il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendotale attività consentita dall'art. 116 c.p.c..Del resto, la ricorrente sostiene che, avendo dato prova di aver interrotto ilrapporto con la disdetta del 10.8.2016, sarebbe stato onere dellacontroparte, nella specie non assolto, dimostrare che, ciò nonostante, lostesso era proseguito fino al termine di settembre del 2016.In quest’ottica, avendo la REM dedotto e provato che, nonostante la disdettadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Boscolo le aveva chiesto verbalmente di continuare il7 di 13Numero registro generale 22924/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 18561/2026Data pubblicazione 08/06/2026servizio (posto che non aveva ancora trovato chi potesse sostituirla; cfr.pag. 32 del ricorso), non è configurabile la violazione degli artt. 115 e 116c.p.c., atteso che il principio del libero convincimento, posto a fondamentodegli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamentodi merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanzan. 27847 del 12/10/2021).3.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che l’attriceavesse fornito la prova in ordine all’avvenuto accordo sull’importo di euro3,00 al giorno per ciascun ospite.3.1.

Il motivo è inammissibile.Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali daparte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con ilricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione trale parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello delprecedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. -dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., Sez. 3, Sentenza n.11892 del 10/06/2016; conf.

Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23153 del26/09/2018).Inoltre, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudiziosull'attendibilità dei testi (atteso che il legale rappresentante diun’associazione non può reputarsi incapace a testimoniare se, al momentoin cui è stato escusso, aveva perduto tale veste), come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito,8 di 13Numero registro generale 22924/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 18561/2026Data pubblicazione 08/06/2026il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove cheritenga più attendibili (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014).Orbene, il Tribunale, con una valutazione che non è censurabile nellapresente sede, ha ritenuto che l’attrice avesse fornito idonea prova in ordineall’accordo intervenuto tra le parti per la corresponsione di euro 3,00giornalieri per ciascun ospite sulla base delle deposizioni rese dai testimonidon [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della diffida inviata dalla Migrantesin data 2.12.2015 (nella quale era stata espressamente riportata la sommadi euro 3,00/giorno), alla quale erano seguiti, senza alcuna specificacontestazione, pagamenti frazionati da parte della Boscolo.4.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 254 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per nonavere il Tribunale disposto il confronto tra i testi [OSCURATO:PERSONA], Penzo e Manzo, pursollecitato in sede di precisazione delle conclusioni.4.1.

Il motivo è inammissibile.L'art. 254 c.p.c attribuisce al giudice istruttore, riguardo al confronto tratesti, una mera facoltà discrezionale, la quale, per sua stessa natura,importa sia il potere di disporre il confronto, sia quello di recedere dallaanteriore disposizione per motivi sopravvenuti di qualsiasi genere, ivicompresa l'eventuale opportunità di non ritardare ulteriormente la decisionedella causa, motivi tutti suscettibili di controllo ed apprezzamento da partedel collegio e dei giudici del merito in genere, sia di primo grado che diappello, ma non di sindacato in sede di cassazione (Cass., Sez. 2, Sentenzan. 3816 del 12/06/1981; conf.

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14538 del22/06/2009 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 123 del 08/01/2020).

Inparticolare, il confronto fra i testimoni rientra nei poteri discrezionali delgiudice di merito ed il mancato esercizio di tale facoltà non richiede alcunaesplicita motivazione e si sottrae al sindacato di legittimità (Cass., Sez.

L,Sentenza n. 3573 del 17/07/1978).9 di 13Numero registro generale 22924/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 18561/2026Data pubblicazione 08/06/2026A tacer del fatto che, sì come attestato dalla controricorrente (cfr. pag. 12del controricorso), il Tribunale ha esplicitato le ragioni per cui ha ritenutosuperfluo il confronto fra i testi.Del resto, la Corte d’appello ha evidenziato che, in sede di precisazione delleconclusioni in primo grado, il difensore della Boscolo aveva sì chiesto ilconfronto tra testimoni, ma non tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Callegari, bensì tra il DeBei, il Penzo e la Manzo.5.

Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione del d.lgs. n. 231/2002 e dell’art. 2082 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., per averla il Tribunale condannata alpagamento degli interessi moratori ex artt. 2, 4 e 5 del detto d.lgs.nonostante il contratto in oggetto fosse intercorso tra un’imprenditrice eduna associazione di volontariato senza scopo di lucro cui non potevariconoscersi la veste di imprenditrice e l’attività da quest’ultima assicuratafosse d’interesse pubblico di tipo sociale, come tale non riconducibile adun’attività commerciale.5.1.

Il motivo è infondato.Premesso che la questione è stata specificamente posta con l’atto d’appello(cfr. pagg. 41-42 del ricorso) e non è, dunque, nuova e che gli interessimoratori, nel caso di specie, non sono stati riconosciuti ai sensi del quartocomma dell’art. 1284 c.c. (atteso che il Tribunale, oltre a richiamare il d.lgs.n. 231/2002, ha condannato la convenuta a corrisponderli “dal giornosuccessivo alla scadenza del termine di pagamento”, e non dalla domandagiudiziale), è opportuno richiamare sul punto Cass., Sez.

Un., 14 dicembre2023, n. 35092, la quale ha chiarito che la finalità pubblicistica del servizionon esclude l’applicabilità del d.lgs. 231/2002, se il rapporto è regolato dacontratto oneroso.L’art. 2 del d.lgs. 231/2002 definisce come “transazioni commerciali” icontratti, comunque denominati, “tra imprese ovvero tra imprese epubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente,10 di 13Numero registro generale 22924/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 18561/2026Data pubblicazione 08/06/2026la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di unprezzo”; e definisce “imprenditore” “ogni soggetto esercente un’attivitàeconomica organizzata o una libera professione”.Quindi, sul piano normativo, l’assenza di fine lucrativo soggettivo nonesclude automaticamente l’applicabilità del decreto: ciò che conta è se lacooperativa svolga un’attività economicamente organizzata e se il rapportocon l’albergo abbia natura di prestazione di servizi a fronte di corrispettivo.In proposito va ricordato che la nozione di imprenditore, ai sensi dell'art.2082 c.c., va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattereimprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad undato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione deifattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, cheriguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare lasua attività e dovendo essere, invece, escluso il suddetto carattereimprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tuttogratuito (o con un mero rimborso spese privo di reale sinallagma), dato chenon può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni oservizi prodotti.

E così Cass., Sez. 1, 24 marzo 2014, n. 6835, ha affermatoche “Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale peril riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendoindividuabile l’attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettivaeconomicità dell’attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi ericavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest’ultimo che, non essendoinconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in unasocietà cooperativa”.Peraltro, ai fini della natura industriale dell'attività svolta (art. 2195, primocomma, c.c.), per integrare il fine di lucro è sufficiente l'idoneità, almenotendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio (Cass., Sez. 3,Sentenza n. 16612 del 19/06/2008).11 di 13Numero registro generale 22924/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 18561/2026Data pubblicazione 08/06/2026A sua volta, Cass., Sez. 1, 14 dicembre 2022, n. 36595, ha definito in modorigoroso la nozione di “transazione commerciale”, confermando che essaricomprende anche i contratti di servizi stipulati con la P.A., a prescinderedalla disciplina pubblicistica del settore, salvo espresse esclusioninormative.In definitiva, va ribadito che, in tema di interessi da ritardo di pagamento,nella nozione di transazione commerciale rilevante ai sensi dell'art. 1284,comma 4, c.c. e dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 - intesa quale contrattodi scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulatoda soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo - vannoricomprese tutte le prestazioni di servizio, non avendo le disposizioniintrodotto un nuovo tipo contrattuale, ma solo riassunto il genus deicontratti ai quali si applica (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 1265 del19/01/2025).6.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essererigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si devedare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spesedel presente giudizio, che si liquidano in euro 3.400,00 per compensi edeuro 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, [OSCURATO:PERSONA], con attribuzione in favore dei difensori antistatari Avv.ti GiovanniSambo e [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della12 di 13Numero registro generale 22924/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 18561/2026Data pubblicazione 08/06/2026ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14.5.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] Cirillo13 di 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rlin, come daprocura in calce al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come daprocura in calce al controricorso;– controricorrente –Numero registro generale 22924/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 18561/2026Data pubblicazione 08/06/2026avverso l’ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., della Corte d’appellodi Venezia depositata IL 1° giugno 2020 e comunicata lo stesso giorno e lasentenza del Tribunale di Venezia n. 347/2020 depositata in data20/02/2020 e non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La [OSCURATO:SOCIETA] sociale (già associazione di volontariato"[OSCURATO:PERSONA]"), ente senza fine di lucro appositamente costituito dallaCaritas Diocesana di Chioggia al fine di fornire, dietro corrispettivo, icosiddetti "servizi per l'integrazione" previsti specificamente da apposite"convenzioni" stipulate tra strutture offerenti servizio di accoglienza dicittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale e la Prefettura diVenezia, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia LoredanaBoscolo Marchi (quale titolare dell'omonima impresa individuale all'insegna"[OSCURATO:PERSONA]" e gerente l'omonimo albergo), al fine di sentirla condannare alpagamento del corrispettivo asseritamente maturato per l'esecuzione deipredetti "servizi per l'integrazione" a lei forniti presso la sua strutturaricettiva.In particolare, l'attrice chiedeva la condanna della Boscolo al pagamento delcorrispettivo di euro 23.394 per le prestazioni rese nel periodo maggio-settembre 2016 (rimasto insoluto pur a fronte della diffida ad adempieredel 19.1.2017), oltre ad interessi di mora ex d.lgs. 231/2012 dal dovuto alsaldo. Allegava la parte attrice che "[OSCURATO:PERSONA]" aveva effettuato suincarico della convenuta, titolare dell'albergo "[OSCURATO:PERSONA]", le prestazioniindicate nella lettera di diffida ad adempiere per l'importo di euro 3 al giornoper ospite e che tale circostanza trovava conferma documentale dalraffronto tra la diffida inviata alla Boscolo in data 21.12.2015 e i relativipagamenti.2 di 13Numero registro generale 22924/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 18561/2026Data pubblicazione 08/06/20262. Il Tribunale dichiarava tenuta la convenuta a corrispondere all’attrice lasomma di € 23.394, oltre interessi ex artt. 2, 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002 dalgiorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, affermando, perquanto qui ancora rileva, che la Boscolo, oltre a non aver contestatol’incarico dell’attrice, non aveva contestato nemmeno la sua esecuzione nelperiodo indicato.3. Sull’impugnazione della Boscolo, la Corte d’appello di Venezia dichiaraval’appello inammissibile ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.,rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che: la Boscolo, oltre anon aver contestato l’incarico all’attrice, non aveva contestato nemmeno lasua esecuzione nel periodo indicato (vale a dire, maggio-settembre 2016),essendosi limitata ad eccepire l’inesatto adempimento dell’opera prestataper l’asserita violazione degli obblighi informativi e a contestare laquantificazione del corrispettivo ex adverso preteso (ritenuta arbitraria enon concordata tra le parti); la R.E.M. aveva fornito idonea prova in ordineall’accordo intervenuto tra le parti per la corresponsione di euro 3 giornalieriper ciascun ospite, sulla base delle deposizioni rese dai testimoni don MarinoCallegari e [OSCURATO:PERSONA] e della diffida inviata dalla Migrantes in data2.12.2015, laddove il teste di controparte [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito alcunautile indicazione al riguardo.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario ex art. 111,settimo comma, Cost. avverso l’ordinanza di inammissibilità di cui artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. sulla base di un unico motivo e ricorso ordinario percassazione avverso la sentenza di primo grado fondato su quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] REM ha resistito con controricorso, illustrato damemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un motivo a sé stante la ricorrente deduce, impugnando ex art. 111,settimo comma, Cost. l’ordinanza di inammissibilità adottata dalla Corted’appello di Venezia, la violazione e falsa applicazione degli artt. 348-bis e3 di 13Numero registro generale 22924/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 18561/2026Data pubblicazione 08/06/2026348-ter c.p.c., anche in relazione all’art. 350 c.p.c., per aver la Corteterritoriale adottato la detta ordinanza per ragioni di carattere processuale(anziché strettamente di merito), rappresentate dall’asserita mancatatempestiva proposizione dell’eccezione estintiva circa la protrazione delrapporto sino al mese di settembre 2016, anziché fino alla data del10.8.2016 in cui la controparte aveva ricevuto la raccomandata a/rcontenente la disdetta (eccezione, invece, eccepita già con la comparsa dirisposta in primo grado), e dalla mancata riproposizione in sede diprecisazione delle conclusioni in primo grado della richiesta di confronto tratestimoni (invece riproposta); e per aver la Corte di merito adottato la dettaordinanza ben prima dell’udienza di cui all’art. 350 c.p.c., e precisamenteall’udienza destinata a decidere sull’istanza di sospensione della provvisoriaesecutorietà della sentenza di primo grado.1.1. Il motivo è infondato.Va preliminarmente evidenziato che la decisione che pronuncil'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, ancorché adottata conordinanza richiamante l'art. 348 ter c.p.c. ed eventualmente nel rispettodella relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione(e non già, come sostenuto dalla odierna ricorrente, con il ricorsostraordinario ex art. 111, settimo comma, Cost.), trattandosi, nellasostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, noncontiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel meritodel gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognosticovenga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamenteprevisti (Cass., Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016; conf. Cass., Sez.3, Ordinanza n. 9343 del 08/04/2024).L'ordinanza di inammissibilità dell'appello è, invece, ricorribile percassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoipropri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per meroesempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348-bis,4 di 13Numero registro generale 22924/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 18561/2026Data pubblicazione 08/06/2026comma 2, e 348-ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.),purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso(Cass., Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016; conf. Cass., Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 20758 del 04/09/2017 e Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14312del 05/06/2018).Ragion per cui il ricorso straordinario per cassazione sarebbe stato lostrumento idoneo per denunciare solo la terza delle doglianze formulate conil motivo in esame.In ogni caso, nella fattispecie in esame, la distinzione è irrilevante, perchécomunque il ricorso è stato notificato nel termine di 60 giorni dallacomunicazione dell’ordinanza.1.2. Ciò premesso, va rilevato che l’ordinanza di inammissibilità non si fondasu ragioni processuali e, comunque (quanto al secondo profilo), non suquella denunciata, atteso che:a) avuto riguardo al primo profilo (che corrisponde al primo motivod’appello) la Corte veneziana, se è vero che ha operato (cfr. fine pag. 5) uncriptico riferimento all’assenza di una “specifica eccezione estintiva (volta acontestare precisamente con idonea allegazione il profilo temporale dellaprestazione)”, ha di fatto rigettato la censura (anche) nel merito,affermando che [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’impresaindividuale “[OSCURATO:PERSONA]”, oltre a non aver contestato l’incarico all’attrice, nonaveva contestato nemmeno la sua esecuzione nel periodo indicato (vale adire, maggio-settembre 2016), sicché doveva ritenersi provata ex art. 115c.p.c. la detta esecuzione, confermata altresì dalle testimonianze di DanielePenzo e [OSCURATO:PERSONA];b) quanto, invece al secondo aspetto (che corrisponde al quarto motivo digravame), da nessun passaggio logico si evince che il rigetto sia derivatodal rilievo di una decadenza processuale in cui sarebbe incorsa l’appellante,avendo la Corte d’appello evidenziato che, in sede di precisazione delleconclusioni in primo grado, il difensore della Boscolo aveva si chiesto il5 di 13Numero registro generale 22924/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 18561/2026Data pubblicazione 08/06/2026confronto tra testimoni, ma non tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Callegari, bensì tra il DeBei, il Penzo e la Manzo;c) con riferimento alla terza doglianza, è sufficiente evidenziare che ilgiudice d'appello, se ha sentito le parti, può pronunciare l'ordinanza ex art.348-bis c.p.c. in un'udienza anteriore a quella ex art. 350 c.p.c. o fissata exart. 351, comma 3, c.p.c. a fini inibitori, atteso che l'effetto semplificatorioe acceleratorio di tale anticipazione della dichiarazione di inammissibilitàdell'appello non comporta alcuna lesione del diritto di difesa dell'appellante(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12293 del 15/06/2016).2. Con il primo motivo proposto avverso la sentenza di primo grado laricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702,2722 e 2723 c.c. e 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c., per non aver la Corte di merito considerato che, a fronte delladeduzione e della prova, da parte sua, che il rapporto, in realtà, era cessatoin data 10.8.2016, allorquando la controparte aveva ricevuto la sua letteradi disdetta, la cooperativa non aveva dimostrato che, invece, il terminefinale della prestazione fosse quello di fine settembre 2016.2.1. Il motivo è infondato.Il Tribunale, prima, e la Corte d’appello, poi, hanno sul punto affermato che«Quanto al rapporto tra Coop. Soc. R.E.M. e [OSCURATO:PERSONA] qualetitolare dell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, va preliminarmente evidenziatoche quest’ultima, oltre a non aver contestato l’incarico dell’attrice, non hacontestato nemmeno la sua esecuzione nel periodo indicato (che devedunque ritenersi provata ex art. 115 c.p.c. oltre che dalla testimonianza diDaniele Penzo e [OSCURATO:PERSONA]), limitandosi, per un verso, ad eccepirel’inesatto adempimento dell’opera prestata per l’asserita violazione degliobblighi informativi – fondante la conseguente pretesa risarcitoriariconvenzionale – e, per altro verso, a contestare la quantificazione delcorrispettivo ex adverso preteso, ritenuta arbitraria e, soprattutto, non6 di 13Numero registro generale 22924/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 18561/2026Data pubblicazione 08/06/2026concordata tra le parti» (cfr. pag. 4 della sentenza qui impugnata e,soprattutto, pag. 10 del ricorso, nota 9).Orbene, la ricorrente ha omesso di trascrivere non solo la comparsa dirisposta e costituzione in primo grado, al fine di attestare che avesse sin dasubìto contestato la durata del rapporto (reputandolo terminato con lalettera di disdetta dell’8-[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ma anche le deposizioni reste daitestimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendosi limitata a riprodurrea pagina 34 del ricorso brevi stralci del tutto decontestualizzati.In ogni caso, non è configurabile la violazione del principio di ripartizionedell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., atteso che i giudici di meritonon lo hanno posto a carico della odierna ricorrente, ma hanno ritenuto chefosse stato assolto dalla originaria attrice.Invero, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. siconfigura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere dellaprova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravaresecondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenzatra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendoespressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non ancheche il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendotale attività consentita dall'art. 116 c.p.c..Del resto, la ricorrente sostiene che, avendo dato prova di aver interrotto ilrapporto con la disdetta del 10.8.2016, sarebbe stato onere dellacontroparte, nella specie non assolto, dimostrare che, ciò nonostante, lostesso era proseguito fino al termine di settembre del 2016.In quest’ottica, avendo la REM dedotto e provato che, nonostante la disdettadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Boscolo le aveva chiesto verbalmente di continuare il7 di 13Numero registro generale 22924/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 18561/2026Data pubblicazione 08/06/2026servizio (posto che non aveva ancora trovato chi potesse sostituirla; cfr.pag. 32 del ricorso), non è configurabile la violazione degli artt. 115 e 116c.p.c., atteso che il principio del libero convincimento, posto a fondamentodegli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamentodi merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanzan. 27847 del 12/10/2021).3. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che l’attriceavesse fornito la prova in ordine all’avvenuto accordo sull’importo di euro3,00 al giorno per ciascun ospite.3.1. Il motivo è inammissibile.Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali daparte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con ilricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione trale parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello delprecedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. -dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., Sez. 3, Sentenza n.11892 del 10/06/2016; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23153 del26/09/2018).Inoltre, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudiziosull'attendibilità dei testi (atteso che il legale rappresentante diun’associazione non può reputarsi incapace a testimoniare se, al momentoin cui è stato escusso, aveva perduto tale veste), come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito,8 di 13Numero registro generale 22924/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 18561/2026Data pubblicazione 08/06/2026il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove cheritenga più attendibili (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014).Orbene, il Tribunale, con una valutazione che non è censurabile nellapresente sede, ha ritenuto che l’attrice avesse fornito idonea prova in ordineall’accordo intervenuto tra le parti per la corresponsione di euro 3,00giornalieri per ciascun ospite sulla base delle deposizioni rese dai testimonidon [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della diffida inviata dalla Migrantesin data 2.12.2015 (nella quale era stata espressamente riportata la sommadi euro 3,00/giorno), alla quale erano seguiti, senza alcuna specificacontestazione, pagamenti frazionati da parte della Boscolo.4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 254 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per nonavere il Tribunale disposto il confronto tra i testi [OSCURATO:PERSONA], Penzo e Manzo, pursollecitato in sede di precisazione delle conclusioni.4.1. Il motivo è inammissibile.L'art. 254 c.p.c attribuisce al giudice istruttore, riguardo al confronto tratesti, una mera facoltà discrezionale, la quale, per sua stessa natura,importa sia il potere di disporre il confronto, sia quello di recedere dallaanteriore disposizione per motivi sopravvenuti di qualsiasi genere, ivicompresa l'eventuale opportunità di non ritardare ulteriormente la decisionedella causa, motivi tutti suscettibili di controllo ed apprezzamento da partedel collegio e dei giudici del merito in genere, sia di primo grado che diappello, ma non di sindacato in sede di cassazione (Cass., Sez. 2, Sentenzan. 3816 del 12/06/1981; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14538 del22/06/2009 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 123 del 08/01/2020). Inparticolare, il confronto fra i testimoni rientra nei poteri discrezionali delgiudice di merito ed il mancato esercizio di tale facoltà non richiede alcunaesplicita motivazione e si sottrae al sindacato di legittimità (Cass., Sez. L,Sentenza n. 3573 del 17/07/1978).9 di 13Numero registro generale 22924/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 18561/2026Data pubblicazione 08/06/2026A tacer del fatto che, sì come attestato dalla controricorrente (cfr. pag. 12del controricorso), il Tribunale ha esplicitato le ragioni per cui ha ritenutosuperfluo il confronto fra i testi.Del resto, la Corte d’appello ha evidenziato che, in sede di precisazione delleconclusioni in primo grado, il difensore della Boscolo aveva sì chiesto ilconfronto tra testimoni, ma non tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Callegari, bensì tra il DeBei, il Penzo e la Manzo.5. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione del d.lgs. n. 231/2002 e dell’art. 2082 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., per averla il Tribunale condannata alpagamento degli interessi moratori ex artt. 2, 4 e 5 del detto d.lgs.nonostante il contratto in oggetto fosse intercorso tra un’imprenditrice eduna associazione di volontariato senza scopo di lucro cui non potevariconoscersi la veste di imprenditrice e l’attività da quest’ultima assicuratafosse d’interesse pubblico di tipo sociale, come tale non riconducibile adun’attività commerciale.5.1. Il motivo è infondato.Premesso che la questione è stata specificamente posta con l’atto d’appello(cfr. pagg. 41-42 del ricorso) e non è, dunque, nuova e che gli interessimoratori, nel caso di specie, non sono stati riconosciuti ai sensi del quartocomma dell’art. 1284 c.c. (atteso che il Tribunale, oltre a richiamare il d.lgs.n. 231/2002, ha condannato la convenuta a corrisponderli “dal giornosuccessivo alla scadenza del termine di pagamento”, e non dalla domandagiudiziale), è opportuno richiamare sul punto Cass., Sez. Un., 14 dicembre2023, n. 35092, la quale ha chiarito che la finalità pubblicistica del servizionon esclude l’applicabilità del d.lgs. 231/2002, se il rapporto è regolato dacontratto oneroso.L’art. 2 del d.lgs. 231/2002 definisce come “transazioni commerciali” icontratti, comunque denominati, “tra imprese ovvero tra imprese epubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente,10 di 13Numero registro generale 22924/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 18561/2026Data pubblicazione 08/06/2026la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di unprezzo”; e definisce “imprenditore” “ogni soggetto esercente un’attivitàeconomica organizzata o una libera professione”.Quindi, sul piano normativo, l’assenza di fine lucrativo soggettivo nonesclude automaticamente l’applicabilità del decreto: ciò che conta è se lacooperativa svolga un’attività economicamente organizzata e se il rapportocon l’albergo abbia natura di prestazione di servizi a fronte di corrispettivo.In proposito va ricordato che la nozione di imprenditore, ai sensi dell'art.2082 c.c., va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattereimprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad undato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione deifattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, cheriguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare lasua attività e dovendo essere, invece, escluso il suddetto carattereimprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tuttogratuito (o con un mero rimborso spese privo di reale sinallagma), dato chenon può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni oservizi prodotti. E così Cass., Sez. 1, 24 marzo 2014, n. 6835, ha affermatoche “Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale peril riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendoindividuabile l’attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettivaeconomicità dell’attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi ericavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest’ultimo che, non essendoinconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in unasocietà cooperativa”.Peraltro, ai fini della natura industriale dell'attività svolta (art. 2195, primocomma, c.c.), per integrare il fine di lucro è sufficiente l'idoneità, almenotendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio (Cass., Sez. 3,Sentenza n. 16612 del 19/06/2008).11 di 13Numero registro generale 22924/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 18561/2026Data pubblicazione 08/06/2026A sua volta, Cass., Sez. 1, 14 dicembre 2022, n. 36595, ha definito in modorigoroso la nozione di “transazione commerciale”, confermando che essaricomprende anche i contratti di servizi stipulati con la P.A., a prescinderedalla disciplina pubblicistica del settore, salvo espresse esclusioninormative.In definitiva, va ribadito che, in tema di interessi da ritardo di pagamento,nella nozione di transazione commerciale rilevante ai sensi dell'art. 1284,comma 4, c.c. e dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 - intesa quale contrattodi scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulatoda soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo - vannoricomprese tutte le prestazioni di servizio, non avendo le disposizioniintrodotto un nuovo tipo contrattuale, ma solo riassunto il genus deicontratti ai quali si applica (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 1265 del19/01/2025).6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essererigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si devedare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spesedel presente giudizio, che si liquidano in euro 3.400,00 per compensi edeuro 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, [OSCURATO:PERSONA], con attribuzione in favore dei difensori antistatari Avv.ti GiovanniSambo e [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della12 di 13Numero registro generale 22924/2020Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 18561/2026Data pubblicazione 08/06/2026ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14.5.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] Cirillo13 di 13
Sentenza Cassazione n. 18561/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris