CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20158/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5:nel giudizio tra le parti:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Abbate-già ricorrente-controMinistero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Giustizia,rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] controricorrenti-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di cassazione n.10484/2025 depositata il 22/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25339/2025Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 20158/2026Data pubblicazione 16/06/2026Con ordinanza n. 10484/2025 pubblicata in data 22.04.2025, la Corte dicassazione, a definizione del ricorso iscritto al R.G. n. 12492/2024, haaccolto per quanto di ragione il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], e, perquanto di interesse in questa sede, ha condannato il Ministero dellaGiustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dellespese processuali in favore della ricorrente, disponendo la relativadistrazione in favore del suo difensore.A seguito di istanza presentata dal difensore costituito di [OSCURATO:PERSONA],è stata disposta l’apertura del procedimento per la correzione di erroremateriale o di calcolo, con attribuzione di nuovo e autonomo numero diregistro generale ed è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.,l’adunanza camerale di cui in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Dall’esame del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità R.G. n.12492/2024 risulta che il cognome del difensore della ricorrente è‘Abbate’, come emerge dallo stesso codice fiscale del soggetto inquestione, ivi indicato.Lo stesso dato risulta anche dai seguenti atti: - procura alle liti allegata alricorso per cassazione; - decreto impugnato con tale ricorso; -controricorso del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia edelle Finanze; - motivazione dell’ordinanza di cui è stata chiesta lacorrezione, a pag. 4, e relativo dispositivo, a pag. 5, nella parteriguardante la distrazione delle spese relative alla fase istruttoria delprimo giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Perugia e di quelle relativealla fase istruttoria del giudizio di rinvio.Al contrario, nel dispositivo dell’ordinanza innanzi indicata, a pagina 5, nelcapo relativo alla distrazione delle spese del giudizio di legittimità, ilNumero registro generale 25339/2025Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 20158/2026Data pubblicazione 16/06/2026cognome del predetto difensore risulta erroneamente indicato comesegue: “Abate”.2. Risultando evidente, alla luce di quanto precede, la sussistenza di unerrore materiale nell’indicazione riportata nel dispositivo dell’ordinanza n.10484/2025, limitatamente al capo relativo alla distrazione delle spese delgiudizio di legittimità, deve disporsene la correzione come da dispositivo.Poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formatoelettronico, la Cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti previstidall’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.Non deve provvedersi sulle spese del presente procedimento, avendo essonatura sostanzialmente amministrativa e non essendo configurabile inrelazione allo stesso una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91c.p.c. (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 29432/2024; sulla natura amministrativa,cfr.: Cass. n. 16032/2025). P.Q.MLa Corte dispone la correzione dell’ordinanza n. 10484/2025 depositata daquesta Corte in data 22.04.2025, in modo che:- nel dispositivo, a pagina 5, nel capo relativo alla distrazione delle spesedel giudizio di legittimità, laddove è scritto «Abate», debba, invece,leggersi e intendersi «Abbate».Invariata la restante parte dell’ordinanza in questione.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, secondo comma, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, quintocomma, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 11 giugno 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa