CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 1962
Cassazione n. 13032/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/06/1962 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al rato ex art. 73 del DPR 309/90 è manifestamente infondato sia perché assertrie - in assenza di ogni allegazione - circa la tesi dell'aavvenuto deposito di conci isioni scritte che poi non sarebbero state considerate, sia comunque perché generico quanto a tali conclusioni nel senso che omette di spiegare la decisività del relativo contenuto laddove siccome T considerato tale circostanza omissiva avrebbe inficiato l'equilibrio e coerenzajmotivazione; del resto la stessa difegsa a rnrnette che tali conclusioni sarebbero state reiterative degli stessi motivi di appelb„ per i quali non si contesta alcuna mancata valutazione, mentre quanto all'asserito contenuto circa la richiesta di prevalenza o equivalenza delle attenuanti generiche, da una parte non se ne specificano le ragioni a fondamento, incorrendo ancon .1 nella genericità del ricorso, dall'ialtra non si confronta con la risposta fornita sul punto dal giudice che ha valorizzato la personalità della donna emergente da un pre:edente relativo a caso analogo. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissib lo:, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore/ Il Presidente