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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 1999

Cassazione n. 25781/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da k [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/6/1999 avverso l'ordinanza emessa il 9/1/2023 dal Tribunale di Bari visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Bari confermava l'ordinanza con la quale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata disposta la custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di favoreggiamento personale, aggravato dall'agevolazione mafiosa.

2. Avverso tale ordinanza, il difensore del ricorrente ha formalmente proposto tre motivi di impugnazione, per poi formulare un'unica argomentazione a sostegno della richiesta di annullamento, con riserva di ulteriori motivi.

In sintesi, il ricorso contesta: - l'assenza di riscontri rispetto alle chiamate in correità; - la carenza dei presupposti per ritenere configurata l'aggravante del "metodo mafioso"; - il mancato accertamento dell'esistenza di un sodalizio di stampo mafioso.

3. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. L'ordinanza impugnata ha dato ampiamente ragione, con motivazione immune da censure, dell'esistenza di un grave quadro indiziario a carico del [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe agevolato la latitanza di [OSCURATO:PERSONA] a seguito della sua evasione dagli arresti domiciliari.

In particolare, venivano richiamate le plurime intercettazioni telefoniche denotanti l'attività illecita svolta dal [OSCURATO:PERSONA], il quale si occupava di procurare al Troiano quanto necessario nel corso della latitanza, di consentirgli di mantenere i contatti con i familiari e con altri associati, nonché di procurare automezzi non sospetti per gli spostamenti e plurime schede telefoniche per evitare di essere intercettati.

2.1. Per quanto concerne la doglianza relativa alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., il ricorso si limita ad una generica elencazione di principi giurisprudenziali, peraltro indicati anche in maniera inconferente rispetto al caso di specie, lì dove si contesta la configurabilità del metodo mafioso, non considerando che al [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata l'aggravante nella forma dell'agevolazione.

Sul punto, la motivazione resa dal Tribunale è immune da censure, essendosi richiamate le plurime e convergenti dichiarazioni rese dai collaboranti che attestano l'esistenza di un clan di stampo mafioso operante nel territorio garganico, del quale il Troiano fa parte con ruolo di vertice.

Inoltre, sono state richiamate i numerosi provvedimenti giudiziari nei quali si è dato atto dell'esistenza e dell'articolazione assunta dalla criminalità organizzata garganica.Rispetto a tali precisi riferimenti, il ricorso è del tutto generico, non indicando le ragioni per cui la motivazione dell'ordinanza dovrebbe ritenersi manifestamente illogica o contraddittoria.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen.

Così deciso il 9 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da k [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/6/1999 avverso l'ordinanza emessa il 9/1/2023 dal Tribunale di Bari visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Bari confermava l'ordinanza con la quale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata disposta la custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di favoreggiamento personale, aggravato dall'agevolazione mafiosa. 2. Avverso tale ordinanza, il difensore del ricorrente ha formalmente proposto tre motivi di impugnazione, per poi formulare un'unica argomentazione a sostegno della richiesta di annullamento, con riserva di ulteriori motivi. In sintesi, il ricorso contesta: - l'assenza di riscontri rispetto alle chiamate in correità; - la carenza dei presupposti per ritenere configurata l'aggravante del "metodo mafioso"; - il mancato accertamento dell'esistenza di un sodalizio di stampo mafioso. 3. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. L'ordinanza impugnata ha dato ampiamente ragione, con motivazione immune da censure, dell'esistenza di un grave quadro indiziario a carico del [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe agevolato la latitanza di [OSCURATO:PERSONA] a seguito della sua evasione dagli arresti domiciliari. In particolare, venivano richiamate le plurime intercettazioni telefoniche denotanti l'attività illecita svolta dal [OSCURATO:PERSONA], il quale si occupava di procurare al Troiano quanto necessario nel corso della latitanza, di consentirgli di mantenere i contatti con i familiari e con altri associati, nonché di procurare automezzi non sospetti per gli spostamenti e plurime schede telefoniche per evitare di essere intercettati. 2.1. Per quanto concerne la doglianza relativa alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., il ricorso si limita ad una generica elencazione di principi giurisprudenziali, peraltro indicati anche in maniera inconferente rispetto al caso di specie, lì dove si contesta la configurabilità del metodo mafioso, non considerando che al [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata l'aggravante nella forma dell'agevolazione. Sul punto, la motivazione resa dal Tribunale è immune da censure, essendosi richiamate le plurime e convergenti dichiarazioni rese dai collaboranti che attestano l'esistenza di un clan di stampo mafioso operante nel territorio garganico, del quale il Troiano fa parte con ruolo di vertice. Inoltre, sono state richiamate i numerosi provvedimenti giudiziari nei quali si è dato atto dell'esistenza e dell'articolazione assunta dalla criminalità organizzata garganica.Rispetto a tali precisi riferimenti, il ricorso è del tutto generico, non indicando le ragioni per cui la motivazione dell'ordinanza dovrebbe ritenersi manifestamente illogica o contraddittoria. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 9 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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