CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29903/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 dicembre avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Milano il 25 ottobre Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 31 maggio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 25 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro preventivo dell'importo di euro 800.000,00, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110, 640, 61, comma 1 n. 7 e 11, cod. pen., e 3 L. n. 146/2006 (capo C) della rubrica). Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. in relazione all'art. 309, comma 9 bis, cod. proc. pen. Il ricorrente, premesso di avere ricevuto il 21 ottobre 2021 la notifica dell'avviso dell'udienza, fissata per il 25 ottobre successivo, e di avere presentato il 21 ottobre stesso un'istanza di rinvio, reiterata in udienza, al fine di potere esaminare l'imponente mole degli atti, non visionabile nel brevissimo lasso temporale intercorrente tra l'avviso e l'udienza, ha dedotto che il rigetto dell'istanza, lesivo del diritto di difesa, sarebbe stato motivato facendo riferimento al mancato diritto dell'indagato di estrarre copia degli atti mentre egli avrebbe chiesto di esaminare gli atti e non di estrarne copia; 2) violazione degli artt. 240 cod. pen., 321, comma 2, e 125, comma 3, cod. proc. pen. nonché mancanza di motivazione in tema di periculum in mora. Posto che le Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 36959 dell'Il ottobre 2021 hanno affermato la necessità della motivazione anche in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., il ricorrente ha dedotto che il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a richiamare la motivazione adottata dal Giudice per le indagini preliminari, la quale, però, non rispetterebbe i canoni tracciati dalle Sezioni unite, in quanto non atterrebbe al reato di truffa, in relazione al quale è stato emesso il provvedimento di sequestro, e, comunque, non riguarderebbe condotte poste in essere o comunque riconducibili all'indagato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso è fondato e ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.. Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte stante la natura processuale della doglianza sollevata, emerge che l'indagato personalmente, ricevuta il 21 ottobre 2021 la notifica dell'avviso dell'udienza, fissata per il 25 ottobre 2021, aveva presentato nella stessa giornata del 21 ottobre 2021 un'istanza di rinvio ai sensi degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9 bis, cod. proc. pen, non essendo stato in grado di esaminare la particolare mole di documenti e atti di indagine (circa 26.000 pagine) e non avendo la cancelleria avuto modo di terminare l'attività di estrazione dal terminale dell'Ufficio di Procura. L'istanza è stata respinta il 22 ottobre 2021, avendo il Tribunale del riesame ritenuto insussistente il diritto della parte interessata di ottenere copia degli atti di indagini. Reiterata l'istanza di rinvio all'apertura dell'udienza del 25 ottobre 2021, il Tribunale del riesame ha rilevato che la decisione già assunta il 22 ottobre 2021 non era impugnabile e la nuova istanza di rinvio non era tempestiva né formulata dall'indagato. Alla luce di quanto precede giova ricordare che l'art. 309, comma 9 bis, cod. proc. pen. dispone che «su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura». Al riguardo questa Corte (Sez. 6, n. 12556 del 3/3/2016, Rv. 267207) ha già avuto modo di osservare che in base alla stessa formulazione dell'art. 309, comma 9 bis, cod. proc. pen. il Tribunale deve differire l'udienza, se nell'istanza siano indicati giustificati motivi, senza alcun apprezzamento degli stessi che vada oltre la verifica della loro sussistenza. La lettura complessiva della disposizione, anche in considerazione di quanto emergente dai lavori preparatori della L. n. 47/2015, rende evidente che il Tribunale dovrà quindi verificare: a) se siano stati indicati i motivi, b) se questi motivi siano attinenti ad esigenze di difesa sostanziale, c) se essi non siano meramente pretestuosi. Si è in particolare precisato nella suddetta pronuncia che, a parte casi di minima consistenza del materiale probatorio da consultare, tali da rendere giustificabile l'affermazione che è pretestuosa la richiesta di ritardare la decisione, "il Tribunale non può sindacare la «qualità» dei motivi; non gli spetta affermare se sia adeguato o meno il termine ordinario per lo studio degli atti depositati, se sia necessario attendere il completamento delle indagini difensive, se sia opportuno consentire al nuovo difensore appena nominato di avere il tempo per una adeguata preparazione". L'unico ambito di piena scelta discrezionale, assegnato al Tribunale, consiste nella valutazione del tempo di dilazione dell'udienza dai 5 ai 10 giorni: oltre ad essere ragionevole che a tale fine il Tribunale tenga conto della «qualità» dei giustificati motivi, è anche ragionevole che la scelta venga fatta (anche) in base ad esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario. Deve poi rilevarsi che a fronte, però, di un diniego del rinvio dell'udienza, fondato su una erronea valutazione circa l'insussistenza di giustificati motivi, non risulta esservi alcuna sanzione processuale. Si è puntualizzato (cfr. sentenza citata n. 12556/2016) che "il silenzio del codice su specifiche sanzioni è chiaro indice della volontà del legislatore, apparendo ben significativo che, nel contesto di una disciplina del procedimento di riesame che, in altre parti, prevede svariati termini con sanzioni processuali per il mancato rispetto, nel caso in esame non vi sia alcuna previsione in tale senso. E tale mancata previsione è ancora più significativa se si tiene conto che la disposizione in esame è stata introdotta da una legge che, nel contempo, inseriva nel medesimo art. 309 cod. proc. pen. ulteriori nuovi termini (per il deposito della motivazione) con espressa sanzione di inefficacia della misura cautelare". La regola generale, che si ritiene di dovere riaffermare, è, quindi, che di norma non vi è possibilità di impugnare la decisione erronea in tema di rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza camerale (in tal senso anche Sez. 2, n. 35659 del 27/6/2018, Rv. 273601). Il caso concreto in esame è, però, peculiare. Nel presente procedimento, infatti, la prima decisione di rigetto dell'istanza di rinvio è stata fondata su una motivazione del tutto eccentrica rispetto all'istanza presentata personalmente e tempestivamente dall'indagato il giorno stesso della notifica dell'avviso dell'udienza. Il Tribunale del riesame ha infatti ritenuto che l'indagato non avesse diritto alla copia degli atti. Deve rilevarsi, però, che la lettura complessiva dell'anzidetta istanza consente di affermare, come del resto anche puntualizzato dal difensore dell'indagato all'apertura dell'udienza del 25 ottobre 2021, che il ricorrente aveva chiesto il rinvio dell'udienza al fine di esaminare la mole imponente di atti. Ciò emerge chiaramente dal fatto che l'attività di estrazione di copia è solo richiamata nelle premesse della richiesta (ove si dà conto che il ricorrente si era attivato al fine di estrare copia presso la cancelleria); nel corpo dell'istanza, invece, il ricorrente ha evidenziato che il rinvio era teso a soddisfare le sue "esigenze di difesa per pervenire a una decisione maggiormente ponderata": esigenze, queste, che ben potevano essere soddisfatte con il mero esame degli atti. Ne discende che, come dedotto nel primo motivo del ricorso, il Tribunale del riesame, laddove ha fatto riferimento esclusivamente alla mancanza del diritto della parte ad ottenere copia degli atti, ha reso un provvedimento inconferente rispetto all'oggetto dell'istanza, che faceva perno sull'esame degli atti. Il menzionato Tribunale, quindi, non ha dato risposta all'istanza presentatagli ma ha affermato un principio astratto (l'inesistenza del diritto alla copia degli atti) non coerente con l'istanza stessa. Il provvedimento impugnato risulta, quindi, connotato da carenza assoluta di motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.: carenza che, si rammenta, comprende anche l'ipotesi, come del caso in esame, della mera apparenza della motivazione. Si impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Milano, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., perché proceda a fissare una nuova udienza camerale in cui la parte potrà sviluppare le proprie difese nel rispetto dell'ulteriore spazio per deliberare. 2. Le residue doglianze risultano assorbite. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Co