CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17621/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Considerato che le doglianze difensive, oltre ad essere meramente reiterative dell'atto di appello, non si confrontano adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato che ha correttamente dato conto dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della penale responsabilità del ricorrente, dell'assenza di elementi positivi cui ancorare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e, infine, della maggiore pericolosità del ricorrente dovuta ai suoi plurimi precedenti, anche specifici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/