CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22006/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio in relazione al capo 173); udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame confermava la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del ricorrente, in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. Rappresenta il ricorrente che il provvedimento impugnato consisterebbe in una riproposizione degli argomenti già prospettati nella richiesta cautelare e nella successiva ordinanza, senza che vi sia un effettivo vaglio critico. Per quanto concerne il reato associativo, si evidenzia che il ricorrente aveva rapporti esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA], dal quale acquistava stupefacente che, successivamente, provvedeva a spacciare. Non risulterebbero, tuttavia, rapporti con gli altri associati, né la consapevolezza di far parte di un più ampio contesto organizzato. A ciò si aggiunga che neppure i collaboratori di giustizia, che pur hanno consentito la ricostruzione del sodalizio criminoso, hanno riferito in ordine alla partecipazione del Salerno, soggetto sostanzialmente mai menzionato. Con riferimento, invece, alle contestazioni relative agli specifici episodi di detenzione di stupefacente, si evidenziava che gli unici elementi di prova erano costituiti dalle intercettazioni, sicchè, non essendo stata in concreto accertata la qualità e quantità della sostanza, i fatti dovevano essere ricondotti nell'alveo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, rappresentando che gli elementi a suo carico risalgono al 2018, né risulta che in epoca successiva vi siano state ulteriori condotte delittuose, il che avrebbe imposto una diversa valutazione circa l'attualità del periculum. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, relativamente alle ipotesi di cessione illecita di stupefacente, ritenendo che non possa contestarsi il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n.309 del 1990, in assenza di prova in ordine alla tipologia della sostanza ceduta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Preliminarmente deve rilevarsi la manifesta infondatezza della doglianza concernente la carenza di autonoma valutazione, posto che per consolidata giurisprudenza tale requisito non è richiesto per l'ordinanza adottata dal Tribunale del riesame. 8. Il primo motivo di ricorso, limitatamente alla contestazione della gravità indiziaria del reato associativo, è fondato. Occorre premettere che l'ordinanza impugnata si dilunga nell'esposizione delle ragioni sulla cui base desumere l'esistenza dell'associazione, capeggiata dagli Abbruzzese, dedita all'attività di traffico di stupefacenti nell'ambito di un più ampio contesto associativo caratterizzato dalla presenza di più gruppi confederati. Nulla quaestio, pertanto, circa l'esistenza dell'associazione, ma tale dato non è di per sé dirimente anche nei confronti dell'accertamento dell'adesione al gruppo criminale da parte di chi - come il Salerno - svolgeva un'attività di piccolo spaccio, acquistando e pagando la droga fornita da [OSCURATO:PERSONA] per poi procedere alla vendita al dettaglio. Dalle plurime intercettazioni valorizzate nell'ordinanza impugnata, invero, emergerebbe che il ricorrente avesse rapporti esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA], senza partecipare in alcun modo alla più vasta attività gestita dall'associazione. 2.1. La giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare come in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la condotta di partecipazione non è integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez.6, n. 34563 del 17/7/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276692). Nello stesso senso si è affermato che la commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda fattuale idonea ad integrare di per sé l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (Sez.3, n. 9036 del 31/1/2022, Santoro, Rv. 282838). Analogo principio è stato declinato valorizzando l'aspetto probatorio del vincolo associativo, ritenendosi che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi (Sez.3, n. 20003 del 10/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505). 2.2. Orbene, applicando tali principi al caso di specie, deve prendersi atto che il fatto, così come descritto dal giudice di merito, sembrerebbe sostanziarsi in un rapporto esclusivo tra Salerno e [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del quale può sicuramente affermarsi che il secondo fosse un fornitore abituale del primo, ma ciò non integra necessariamente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'adesione del Salerno all'associazione di cui è partecipe l'Abbruzzese. Ne consegue che, in relazione al reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, la sentenza impugnata va annullata con rinvio, dovendo provvedere il Tribunale del riesame alla rivalutazione degli elementi fattuali, al fine di stabilire l'esistenza o meno di dati concreti sulla cui base ritenere l'adesione del ricorrente all'associazione. 3. Le restanti doglianze sollevate con riguardo alla gravità indiziaria ed alla corretta qualificazione concernente i singoli episodi di cessione - contestati al primo e terzo motivo - sono manifestamente infondati. Invero, pur in difetto dello specifico accertamento circa i quantitativi di sostanza ceduta, è stata correttamente esclusa l'ipotesi lieve, in considerazione della rilevanza economica dei singoli acquisti, della ripetitività degli stessi e della non occasionale attività di spaccio posta in essere dal Salerno. Per quanto concerne, invece, la tipologia di sostanza stupefacente, accertata sia pur indiziariamente solo con riferimento ad alcune delle imputazioni, si rileva che l'incertezza rappresentata dal ricorrente è priva di rilievo nella fase cautelare, nella misura in cui - per le ragioni anzidette - vi sono sufficienti elementi per escludere in ogni caso la minima offensività del fatto. 4. Infine, il motivo di impugnazione concernente l'accertamento della sussistenza e dell'attualità del pericolo di reiterazione e, quindi, delle esigenze cautelari, risulta assorbito dall'annullamento concernente la gravità indiziaria per l'ipotesi associativa. Ne consegue che le esigenze cautelari dovranno essere necessariamente rivalutate all'esito del rinnovato giudizio sulla gravità indiziaria in merito al predetto reato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato associativo di cui al capo 173) e alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Rigetta nel resto il ricorso. N-3 N Manda alla cancelle