CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01913/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 20 / 01/2026 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 23855 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 23855del ruolo generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., (P.I: 05518400634), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 78S11 F839R) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 52D19B519D) -ricorrente- nei confronti di A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in per- sona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BRZ NZE64C23 F839F) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2254/2022, pubblicatain data 23 maggio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L’ASL Napoli 1 ha agitoin giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]- curity l’Investigatore lo [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere la resti- tuzione dell’importo di € 138.246,33, indebitamente percepito Ric. n. 23855/2022 –Sez. 3 – A d. 20 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 dalla convenuta quando il relativo il credito era già stato ceduto aterzi, che ne avevano poi preteso ed ottenuto il pagamento. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Napoli. La Corte d’appello di Napoliha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la Union SecurityS.p.A., sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la ASL Napoli 1. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 - bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Risulta assorbente di ogni altra questione il rilievo pregiudi- ziale della improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.,che rende superflua anche l’illustrazione dei singoli motivi alla base dello stesso. La parte ricorrente non ha, infatti, prodotto, nel termine peren- torio previsto da detta norma, la copia autentica del provvedi- mento impugnato – che essa stessa dichiara espressamente esserle stato notificato, asseritamente in data 1° luglio 2022 – corredata dalla relata di notifica dello stesso. Il provvedimento impugnato risulta pubblicato oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso (pubblicazione che si dichiara avvenuta in data 23 maggio 2022; notificazione del ricorso avvenuta, a mezzo P.E.C., in data 29 settembre 2022), onde non può ritenersi superata la cd. prova di resistenza, ai fini dell’accertamento della tempestività del ricorso in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, n. 17066 del 10/07/2013; Sez. 6 - 3, n. 18645 del 22/09/2015; Sez. 6 - 3, n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 5, n. 21749 del 29/07/2025). Ric. n. 23855/2022 –Sez. 3 – A d. 20 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 La relazione di notificazione della sentenza impugnata non ri- sulta neanche indicata tra i documenti allegati al ricorso, nell’in- dice in calce allo stesso (nell’epigrafe dello stesso si fa riferi- mento ad un allegato come doc. A, che però non è presente tra i documenti effettivamente presenti in atti)e, comunque, non è stata effettivamente prodotta, in quanto non risulta presente tra i documenti depositati in atti (né in modalità telematica, né in modalità analogica), verificati dal Collegio. Detta relazionedi notificazione non risulta disponibile neanche in base ad una re- golare produzione di controparte. 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - dichiara i mprocedibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, li- quidandole in complessivi € 7.500,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte della so- cietàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se do- vuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13. Ric. n. 23855/2022 –Sez. 3 – A d. 20 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 Così deci