CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2021
Cassazione n. 20341/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32096/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 142, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.S., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), CANTU' CRISTINA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1541/2021depositata il 14/05/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il presente giudizio ha preso le mosse dalle vicende espropriative che hanno interessato alcuni terreni di proprietà privata localizzati nel Comune di Cervignano d’Adda, necessitate dalla costruzione del metanodotto “Zimella - Cervignano d’Adda DN 1400 (56”) DP 75 bar” ad opera della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (d’ora in poi SRG), società che svolge su tutto il territorio nazionale attività di trasporto di gas naturale attraverso la propria rete di gasdotti, per la cui realizzazione la legge ha previsto la possibilità di ricorrere all’esproprio. Con decreto di esproprio del 26 giugno 2013, il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] ha disposto l’espropriazione e l’occupazione temporanea in favore di SRG delle suddette aree immobiliari, tra cui vi era anche il terreno di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] (Foglio 5 - Mappale 87), concesso in affitto alla S.S. [OSCURATO:PERSONA] ed Emanuele; In data 18 giugno 2014 la società agricola ha richiesto sia alla SRG che alla Fondazione, in relazione all’esproprio in oggetto, la corresponsione dell’indennità aggiuntiva prevista dall’art. 42 DPR 327/2001; richiesta respinta da SRG, che ne ha contestato la fondatezza, sostenendo la inapplicabilità dell’art. 42 DPR 327/2001 in caso di espropriazione finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità. Con atto di citazione notificato il 16.11.2015, la S.S. [OSCURATO:PERSONA] ed Emanuele, in qualità di affittuaria del terreno di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] oggetto di esproprio, ha convenuto la SRG e la Fondazione dinanzi al Tribunale di Milano, per richiedere la condanna dei convenuti in solido al pagamento dell’indennità ex art. 42 DPR 327/2001, quantificata in €10.034,00 oltre interessi legali. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1537/2019, ha accolto la domanda della società agricola e ha condannato la SRG al pagamento della somma di € 10.034,00 a titolo di indennità ex art. 42 DPR 327/2001 oltre interessi legali. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1541/2021, ha confermato che SRG era tenuta al pagamento dell’indennità ex art. 42 DPR 327/2001 in favore della società agricola, ritenendo che l’art. 36 del suddetto decreto non impediva l’applicazione dell’art. 42 e la corresponsione dell’indennità aggiuntiva, evidenziando che, diversamente ragionando, l’erogazione dell’indennità sarebbe stata subordinata a condizioni del tutto casuali (opera privata e opera pubblica) ma avvinte dalla medesima funzione pregiudizievole rispetto alla posizione giuridica del fittavolo. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. affidandolo ad un unico articolato motivo. Hanno resistito in giudizio con controricorso la S.S. [OSCURATO:PERSONA] ed Emanuele e la [OSCURATO:PERSONA].. La S.S. [OSCURATO:PERSONA] ed Emanuele ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1. cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 327/2001 sulla scorta di quanto previsto dall’art. 36 del d.P.R. 327/2001, nonché violazione e falsa applicazione del medesimo art. 36 del d.P.R. 327/2001. Espone la ricorrente che la Corte d’Appello ha errato nel ritenere che l’art. 42 DPR 327/2001 trovi applicazione anche nei casi in cui l’esproprio avvenga ad opera di un soggetto privato e sia finalizzato alla costruzione di un’opera privata di pubblica utilità. Ad avviso della ricorrente, l’interpretazione fornita dal giudice d’appello : a) si pone in contrasto con la lettera dell’art. 36 DPR 327/2001, che, in caso di opere private di pubblica utilità, esclude radicalmente l’applicazione delle disposizioni delle sezioni III e IV del Capo VI del DPR 327/2001, nel cui novero vi rientra anche l’art. 42 cit.; b) si pone, altresì, in contrasto con la circostanza che non vi è una espressa previsione del legislatore per il riconoscimento dell’indennità aggiuntiva in caso di esproprio finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità; c) finirebbe per disincentivare l’attività di privati in favore della collettività. 2. Il ricorso è infondato. L’ordinanza impugnata ha fornito una soluzione interpretativa conforme conformata all’orientamento di questa Corte, recentemente ribadito, secondo cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, all’affittuario coltivatore diretto spetta l’indennità aggiuntiva non solo nel caso in cui il procedimento ablatorio sia finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica, ma anche quando sia eseguita un’opera privata di pubblica utilità (nella specie, un impianto di compressione di gas naturale), poiché la disciplina derogatoria, contenuta nell’art. 36 dPR n. 327 del 2001, riguarda solo l’indennità di espropriazione e non anche quella prevista dall’art. 42 dPR cit., che costituisce un’indennità del tutto autonoma e, appunto, aggiuntiva, la cui liquidazione può comportare l’erogazione (in favore del proprietario e del coltivatore diretto) di indennità che, nel loro complesso, superino il valore venale del bene espropriato (cfr. Cass. 21058/2022; Cass. n. 32072/2023). Al predetto orientamento si deve dare continuità, non avendo la ricorrente offerto elementi idonei a modificarlo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore di ciascun controricorrente nella somma di € 2.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titol