CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 dicembre 2025
Cassazione n. 06017/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 28/06/2024 dal Tribunale di Vallo della Lucania, di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.pr.309/1990 alla pena di mesi sei di reclusione e di euro 1032 di multa, disponendo la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro. 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., in relazione alla affermata aspecificità dei motivi formulate con l'atto d'appello. Evidenzia che l'atto di appello conteneva specifica enunciazione dei punti della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione, nonché dei motivi di ricorso e delle ragioni dei motivi di gravame in relazione alla condotta contestata, posto che il ricorrente è stato trovato in possesso di un quantitativo esiguo di sostanza stupefacente, incompatibile con l'attività di spaccio e che, dalle medesime circostanze dell'accertamento, avvenuto il giorno di Pasqua, emerge che lo stupefacente fosse destinato ad uso personale di gruppo. Pur trattandosi di formulazioni sintetiche, le questioni erano state devolute Alla Corte d'appello. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Si premette che, in tema di impugnazioni, costituisce ius receptum il principio secondo il quale l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017) Rv. 268822; Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Rv. 287205 - 01). Nel caso in disamina, la Corte di appello ha attentamente vagliato il profilo attinente la specificità dei motivi ed ha concluso in senso negativo, rilevando che essi erano generici, in quanto non si confrontavano con le argomentazioni spese dal giudice di primo grado in relazione alla finalità di spaccio, limitandosi ad alcune citazioni giurisprudenziali delle quali non è esplicitata la specifica rilevanza, nonchévi-ilevare che il [OSCURATO:PERSONA] veniva controllato il giorno di Pasqua mentre si recava con tre amici in una festa in una località turistica, contestualmente asserendo in maniera apodittica che il quantitativo rinvenuto era del tutto compatibile con l'uso da parte ilaparte c dei quattro giovani in assenza di qualsivoglia elemento da cui inferire un'attività di spaccio, senza supportare con alcuna argomentazione i propri asserti. Anche la richiesta di conversione della pena detentiva breve in sanzione pecuniaria non è sostenuta da alcuna argomentazione in merito ai parametri di cui all'art. 58 della L.689/1981 che presiedono alla concessione del beneficio, onde correttamente la Corte d'appello ha ravvisato la genericità delle predette doglianze. 2.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]