CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 febbraio 1967
Cassazione n. 11762/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/02/1967 avverso la ordinanza del 27/09/2022 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro dichiarava l'inammissibilità per tardività della dichiarazione di ricusazione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di due magistrati componenti il collegio giudicante nell'ambito del procedimento penale pendente a suo carico davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. Va premesso che il 21 settembre 2022 era stata presentata istanza di ricusazione nei confronti di due componenti del collegio giudicante, avendo appreso il 19 settembre 2022 che era stata disposta la separazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell'accoglimento della istanza di ricusazione presentata da costui. La motivazione dell'ordinanza impugnata è del tutto illogica e incomprensibile. La Corte di appello ha richiamato profili che nulla hanno a che vedere con la tempestività della dichiarazione (effetto estensivo della pronuncia di accoglimento dell'istanza proposta dal Mancuso). 2.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 41 cod. proc. pen. Non assumeva rilievo la presentazione dell'istanza di astensione da parte dei due giudicanti fintanto che la stessa non venisse decisa. Non era in ogni caso nota la causa di incompatibilità che aveva portato i giudicanti a presentare istanza di astensione, la cui conoscenza è pertanto sopravvenuta. 3. La difesa del ricorrente ha presentato una memoria con la quale nel riportarsi ai motivi di ricorso fa presente (allegando atti) che le nuove dichiarazioni di astensione dei magistrati Cavasino e Romano (dopo l'accoglimento del ricorso per cassazione di Accorinti) dimostravano senza dubbio che il collegio non poteva decidere con imparzialità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. A norma dell'art. 38, cod. proc. pen., la dichiarazione di ricusazione dev'essere proposta, al più tardi, entro la fase delle questioni preliminari al dibattimento. Qualora, invece, la relativa causa si manifesti successivamente, la dichiarazione dev'essere formulata dalla parte interessata entro tre giorni da quando abbia avuto conoscenza di tale causa; a meno che le ragioni della ricusazione siano sorte o siano divenute note nel corso di un'udienza, nel qual caso tale dichiarazione va presentata prima che l'udienza medesima abbia termine. 2.1. Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello correttamente ha ritenuto tardiva la dichiarazione di ricusazione proposta dal ricorrente, in quanto la causa di incompatibilità dei due magistrati giudicanti era già nota e resa conoscibile anche al ricorrente già prima dell'udienza, in cui era stata accolta la istanza di ricusazione proposta dal coimputato Mancuso.In particolare, andava considerata la dichiarazione di astensione resa dai due magistrati per le stesse ragioni (aver fatto parte del collegio che, nel citato processo c.d. 'Nemea', si era pronunciato sul medesimo reato associativo). Va al riguardo rammentato che i termini per la formalizzazione della dichiarazione di ricusazione, nell'ipotesi in cui il giudice abbia raccolto l'invito della parte ad astenersi, non decorrono fino a quando non sia nota la decisione di rigetto della dichiarazione di astensione, potendosi configurare in capo alla parte una legittima aspettativa a vedere riconosciuta la situazione di pregiudizio alla imparzialità e serenità di giudizio da essa segnalata (Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260095). Nella specie, il rigetto della dichiarazione di astensione era stato comunicato alle parti all'udienza dell'8 settembre 2022. E pertanto a tale data andava quindi fatto riferimento per valutare la tempestività della dichiarazione di ricusazione. 2.2. Quanto al riferimento della Corte di appello all'effetto estensivo della pronuncia si tratta di un argomento soltanto preliminare rispetto a quello decisivo, relativo alla tardività della istanza proposta dal ricorrente. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in fa