CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15029/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA]controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabrian. 3945/2022 depositata il 21/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso dipagamento TARI – acconto 2017 n. 63200-89365, con il quale è statorichiesto il pagamento della tassa rifiuti per l’anno 2017 per l’importo diNumero registro generale 6506/2023Numero sezionale 4197/2026Numero di raccolta generale 15029/2026Data pubblicazione 19/05/2026euro 20.385,00, calcolato su una superficie tassabile di mq 14.043,individuata sulla base di un precedente accertamento e libretto delle misureredatto in data 2 febbraio 2007. La società ha dedotto di svolgere attivitàindustriale e di produrre prevalentemente rifiuti speciali, smaltiti a propriespese, sostenendo che la superficie effettivamente assoggettabile a TARIdovesse essere limitata alle sole aree produttive di rifiuti urbani, pari a mq1.401,75, come risultante da una perizia tecnica giurata.2. Con ricorso n. 2723/2017, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato l’avviso innanzialla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], eccependol’errata applicazione della normativa TARI e del regolamento comunale,nonché l’illegittima inclusione nella base imponibile di aree produttive dirifiuti speciali o comunque non suscettibili di produrre rifiuti urbani. IlComune si è costituito resistendo al ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], consentenza n. 1630/2019 depositata il 19 marzo 2019, ha rigettato il ricorso,ritenendo che gravasse sul contribuente l’onere di denunciare e dimostrarele condizioni di esenzione o esclusione dalla TARI e rilevando che dalladocumentazione prodotta non risultava adeguatamente provata la nontassabilità delle superfici in contestazione; la Commissione ha altresìescluso vizi di notifica dell’atto e ha condannato la società alle spese di lite.4. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello innanzi allaCommissione Tributaria Regionale della Calabria – sezione staccata diReggio Calabria, deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza di primogrado per difetto di motivazione e l’omessa valutazione della perizia tecnicagiurata, insistendo per la totale esclusione dalla TARI delle superficiproduttive di rifiuti speciali. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituitochiedendo il rigetto dell’appello e, in via subordinata, ha rappresentato che,a seguito di un sopralluogo effettuato il 13 aprile 2018 in contraddittoriocon la società, la superficie tassabile era stata rideterminata in mq8.232,96, con conseguente riduzione dell’imposta.Numero registro generale 6506/2023Numero sezionale 4197/2026Numero di raccolta generale 15029/2026Data pubblicazione 19/05/20265. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, sezione V,con sentenza n. 3945/2022, pronunciata il 16 dicembre 2022 e depositatail 21 dicembre 2022, ha parzialmente accolto l’appello. La Corte ha rilevatoil difetto di motivazione della sentenza di primo grado, in quanto fondata suargomentazioni inconferenti rispetto alle censure proposte, ma nel meritoha ritenuto legittima la rideterminazione della superficie tassabile operatadal Comune sulla base del sopralluogo del 2018, accogliendo l’appello neilimiti della riduzione della superficie a mq 8.232,96 e del conseguenteimporto d’imposta, con compensazione delle spese di lite6. Avverso la suddetta sentenza di gravame UOP ha proposto ricorso percassazione affidato a tre cui ha resistito con controricorsol’amministrazione.7. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.8. Con atto datato 13 maggio 2026 e ritualmente depositato dalle parti,le stesse hanno dichiarato rispettivamente di rinunciare e di accettare larinuncia al giudizio, con compensazione delle spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha preliminarmente eccepitol’inammissibilità dell’intero ricorso per cassazione, deducendo che lecensure articolate dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. mirano, nella sostanza, asollecitare un nuovo esame del merito della controversia, non consentito insede di legittimità. Ha altresì evidenziato come i motivi siano formulati inviolazione dei limiti propri dei vizi deducibili ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,risolvendosi in una critica all’apprezzamento delle risultanze istruttorie edelle valutazioni di fatto compiute dal giudice di appello.2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza,in relazione agli artt. 24 e 111, comma 6 Cost., 132, comma 2, n. 4 c.p.c.,118 disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/1992, per viziodi motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.Numero registro generale 6506/2023Numero sezionale 4197/2026Numero di raccolta generale 15029/2026Data pubblicazione 19/05/2026La società ricorrente lamenta che la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado avrebbe accolto la proposta subordinata del Comune –consistente nella riduzione della superficie tassabile a mq 8.232,96 sullabase del sopralluogo del 13 aprile 2018 – senza fornire una realemotivazione, limitandosi a riprodurre le difese dell’ente impositore. Secondola ricorrente, la sentenza sarebbe affetta da motivazione meramenteapparente, in quanto priva dell’esposizione delle ragioni giuridiche poste afondamento della decisione, e avrebbe inoltre applicato retroattivamente,per l’annualità 2017, gli esiti di un sopralluogo eseguito nel 2018, inviolazione delle regole sulla decorrenza del tributo.Il Comune resistente ha replicato deducendo l’inammissibilità delmotivo, rilevando che la sentenza impugnata non si colloca al di sotto delc.d. “minimo costituzionale” della motivazione, avendo esplicitato le ragionidella decisione attraverso il richiamo alle risultanze del sopralluogoeffettuato in contraddittorio con la contribuente. È stato osservato che,secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, non è nullala sentenza che richiami argomentazioni di parte, purché il percorso logico-giuridico risulti chiaro e riconducibile all’organo giudicante. Quanto allapretesa retroattività, il resistente ha evidenziato che il sopralluogo del 2018non ha introdotto una nuova pretesa, ma ha accertato in modo puntuale lareale consistenza delle superfici già oggetto di imposizione.3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omessa valutazionedelle prove, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art.2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.La ricorrente censura la sentenza per non avere valutato la periziatecnica giurata depositata in giudizio, con la quale sarebbero stateanaliticamente individuate le superfici produttive di rifiuti speciali e quellenon suscettibili di produrre rifiuti urbani, con conseguente riduzione dellasuperficie imponibile a mq 1.401,75. Si assume che l’omessaNumero registro generale 6506/2023Numero sezionale 4197/2026Numero di raccolta generale 15029/2026Data pubblicazione 19/05/2026considerazione di tale elaborato integri violazione del principio della liberavalutazione delle prove e dell’onere probatorio.Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del motivo, rilevando che ladoglianza non individua un fatto storico decisivo omesso dal giudice, ma silimita a contestare la mancata valorizzazione di un elemento istruttorio,operazione preclusa in sede di legittimità. Il resistente ha altresì evidenziatoche la sentenza dà atto dell’esistenza della perizia di parte, ma ne halegittimamente disatteso le conclusioni, privilegiando le risultanze delsopralluogo del 2018, riconosciute come attendibili anche in numerosicontenziosi analoghi promossi dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. per annualità diverse.È stato infine ribadito che l’onere di dimostrare e denunciaretempestivamente le superfici esenti grava sul contribuente, onere che nellaspecie non risulta assolto.4. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1, commi da 639 a 736, della legge n. 147/2013, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.La società ricorrente lamenta che i giudici di merito avrebberoerroneamente applicato la disciplina della TARI, assoggettando a tassazionesuperfici che, per legge, dovrebbero essere escluse in quanto destinate allaproduzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali, smaltiti a cura espese del produttore. Secondo la prospettazione della ricorrente, lanormativa primaria e il regolamento comunale imporrebbero l’esclusioneintegrale di tali aree, con conseguente tassazione limitata alle sole superficiproduttive di rifiuti urbani.Il Comune resistente ha replicato deducendo l’inammissibilità el’infondatezza della censura, osservando che l’esclusione o l’esenzione dallaTARI non opera automaticamente, ma costituisce deroga eccezionale alpresupposto impositivo, subordinata alla presentazione di appositadenuncia, alla delimitazione delle aree e alla prova della corretta gestionedei rifiuti speciali. È stato evidenziato che la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha mai indicatoNumero registro generale 6506/2023Numero sezionale 4197/2026Numero di raccolta generale 15029/2026Data pubblicazione 19/05/2026nella denuncia originaria le superfici asseritamente esenti, né ha fornitoidonea documentazione nei termini previsti, con conseguente legittimitàdella tassazione operata. La sentenza impugnata, secondo il resistente, sipone in linea con la costante giurisprudenza di legittimità che qualifica ladetassazione delle aree produttive di rifiuti speciali come clausola diesenzione, gravando sul contribuente l’onere della relativa prova.5. Con atto datato 13 maggio 2026 e ritualmente depositato dalleparti, le stesse hanno dichiarato rispettivamente di rinunciare e di accettarela rinuncia al giudizio, con compensazione delle spese di lite.6. Il collegio dispone in conformità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.7. Il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigettoo di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l'applicabilitàdell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inseritodall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosidi norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, distretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quellaprevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogniulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485;Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021,n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4maggio 2023, n. 11672). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]