CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 29583/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2026, la Corte di appello di Milano, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 9 settembre 2024,riconosceva all’odierno ricorrente le circostanze attenuanti generiche e,conseguentemente, rideterminava la pena finale in mesi tre di arresto ed euro450,00 di ammenda, senza concessione del beneficio della sospensionecondizionale della pena;rilevato che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente lamentando la mancata concessione dei benefici di legge ed eccependol’erronea applicazione dell’art. 163 cod. pen. alla luce delle specifiche condizionipersonali, familiari e sociali del ricorrente nonché dell’età dello stesso, all’epocadei fatti (19 anni), che evidenzia la non ancora ultimata maturazione,incompletezza del processo di crescita che è a base della previsione di maggioreestensione della pena sospendibile per gli infraventunenni;ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto meramente riproduttivo diargomenti già proposti in sede di appello e adeguatamente valutati dalla [OSCURATO:PERSONA] la quale, pur riducendo in maniera significativa la pena inflitta, hatuttavia valorizzato la capacità criminale dell’imputato sulla base dei plurimi egravi precedenti nonché dei fatti di cui è processo. Si tratta di motivazionecongrua, aderente ai dati fattuali e priva di contraddittorietà e illogicità; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.