Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 14119/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente DECRETO Sul ricorso iscritto al n. 21669/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ai fini del procedimento in Roma, via di Monserrato n. 34, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; avverso la sentenza n. 7303/51/2016 della [OSCURATO:PERSONA] del la Campania, pronunciata con riferimento all’avvison. 01720130008977609 ; vista l ’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata da ll a partee corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell’art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato,altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l’istanza di trattazione di cui al comma 10 dell’art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex legea carico di chi le ha anticipate; applicato l’art. 391 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] Si comuni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO Sul ricorso iscritto al n. 21669/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ai fini del procedimento in Roma, via di Monserrato n. 34, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; avverso la sentenza n. 7303/51/2016 della [OSCURATO:PERSONA] del la Campania, pronunciata con riferimento all’avvison. 01720130008977609 ; vista l ’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata da ll a partee corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell’art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato,altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l’istanza di trattazione di cui al comma 10 dell’art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex legea carico di chi le ha anticipate; applicato l’art. 391 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] Si comuni
Decreto Cassazione n. 14119/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris