CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 21096/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34713/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 195. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Lucca, pubblicata in data 19.9.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8.6.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Lucca ha riformato il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio pronunciata ai danni della resistente su segnalazione dell’Agenzia delle entrate, che aveva comunicato che l’interessata Oggetto: compensi professionali superava i limiti di reddito per accedere al beneficio, dovendosi cumulare le entrate personali con quelli di altri familiari conviventi. L’opponente aveva sostenuto che nel 2015 abitava da sola in S. [OSCURATO:PERSONA] e che, nel maggio 2016, avesse chiesto la residenza nel Comune di Viareggio unitamente alla famiglia del marito, per cui occorreva tener conto del solo reddito della richiedente, non potendosi cumulare quello del coniuge (o dei parenti di quest’ultimo), poiché il patrocinio gratuito riguardava un giudizio di separazione personale. Il Tribunale, in riforma del provvedimento impugnato, ha osservato che la certificazione anagrafica attestava che la resistente viveva da sola nel 2015, mentre, per il 2016, nonostante le contrarie risultanze di altra certificazione, aveva negato di convivere con il fratello del marito e tale circostanza non era stata contestata dall'Agenzia delle entrate; non poteva neppure tenersi conto della dichiarazione fiscale 2018, da cui risultavano redditi superiori ai limiti di legge, poiché detta dichiarazione stata presentata allorquando la causa si era già conclusa. Per la cassazione dell’ordinanza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e con memoria illustrativa. 2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto incontestato che nel 2016 la ricorrente non vivesse con i familiari del marito, mentre tale contestazione era stata avanzata proprio con la comunicazione della situazione reddituale ed aveva dato luogo alla causa, considerato inoltre che la circostanza che il fratello del marito della resistente abitasse altrove era stata formulata in corso di giudizio e non anche negli atti introduttivi. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 76, commi primo e terzo, e 79, comma primo, lettera d) D.P.R. 115/2002, per aver il Tribunale ritenuto di non poter tener conto della dichiarazione fiscale 2017 per il fatto che la causa si era conclusa prima che scadessero i termini per la presentazione della dichiarazione, dovendosi accertare il reddito percepito dall’interessata in base a qualunque elemento ritualmente acquisito. I due motivi sono fondati. La richiesta di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio era stata avanzata proprio sul presupposto che la resistente convivesse con i familiari del marito nel 2017 e che i suoi redditi dovessero cumularsi a quelli dei conviventi. La circostanza non poteva affatto considerarsi pacifica, avendo l’Agenzia delle entrate chiesto, proprio su tale presupposto, la revoca del beneficio e prodotto certificazione anagrafica che attestava il contrario, elemento che il Tribunale era tenuto a valutare, unitamente agli altri elementi di prova. In definitiva, non occorreva un’ulteriore contestazione dell’Agenzia, trattandosi di circostanza già negata con la segnalazione reddituale, la richiesta di revoca e all’atto della costituzione in giudizio, considerato inoltre che, agli effetti dell'art. 115, comma 1, c.p.c., perché un fatto possa dirsi non contestato occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso o che la controparte abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto (cfr.Cass. 23816/2010; Cass. 18399/2009; Cass. 12231/2007 ; Cass. 10182/2007;Cass. 5488/2006). 2.1. Anche il secondo motivo è fondato. Ai fini del beneficio viene in considerazione il reddito effettivo comunque accertato (Cass. 15458/2020) e - in linea generale – la revoca può esser disposta quando risulti il superamento dei limiti di reddito anche in base ad elementi presuntivi o ogni altro fatto indicativo della percezione di redditi (Cass. pen. 26056/2020), non essendo stabilita una graduatoria delle fonti di convincimento, né essendo preclusa la valutazione di elementi emersi allorquando la causa non è più pendente, venendo in rilievo eventuali variazioni comunque intervenute durante tutta la durata del processo e fino alla sua definizione (Cass. 4429/2017; Cass. 15458/2020). Sul piano letterale l’art. art. 136 TUSG, a differenza dell’art. 76, comma primo, non contiene alcun riferimento alla necessità di tener conto – ai fini della revoca del beneficio - del reddito risultante dalle dichiarazioni per le quali sia già scaduto il termine di presentazione. L’art. 112, comma primo, lettera d) TUSG, nel disporre che la revoca del patrocinio gratuito in materia penale può esser adottata d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92, non introduce limitazioni ricollegabili alla chiusura del processo in cui sia stato svolto il patrocinio, né comporta l’inutilizzabilità di elementi che, sebbene sopravvenuti, abbiano attinenza alla verifica dei presupposti reddituali per il periodo preso in considerazione. Analogamente, in materia di patrocinio civile l’art. 136 TUSG dà rilievo alle modificazioni reddituali intervenute nel corso del processo, non richiedendo che il loro accertamento sia effettuato pendente lite o sulla base dei soli elementi acquisiti o intervenuti in corso di causa, salvo il potere del giudice di individuare il momento a partire dal quale la revoca deve avere effetto (art. 136, comma terzo, TUSG). D’altronde questa Corte ha stabilito che la stessa istanza di liquidazione può essere presentata anche dopo la definizione del processo, non essendo prevista dal nuovo testo dell’art. 83, comma terzo TUSG, alcuna preclusione (Cass. 19733/2020): in tal caso il giudice resta titolare del potere di disporre la revoca, senza che ciò osti alla valutazione di quegli elementi documentali – incluse le dichiarazioni fiscali – comunque disponibili, non esse ndo imposta – né sarebbe ragionevole - alcuna limitazione all’eserc i zio dei poteri di controllo sulla persistenza delle condizioni per beneficiare del patrocinio. Sono quindi accolti entrambi i motivi di ricorso; l’ordinanza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Lucca, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Lucca, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di