CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10548/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia; avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona in data 20/9/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in ordine al delitto di cui all'art. 55, co. 9, D.Igs. 231/2007. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il condannato deducendo: nullità della sentenza per erronea indicazione del nome dell'imputato. La Corte d'appello a pag. 1 della sentenza ha indicato l'imputato col nome [OSCURATO:PERSONA] e a pag 3, invece, col nome [OSCURATO:PERSONA] ed anche il difensore è stato indicato come difensore di fiducia anziché d'ufficio. Questi elementi, a parere della difesa, rendono la sentenza affetta da nullità assoluta. 3.Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 640 ter c.p., e non 55 D.Igs. 231/2007 (oggi art. 493 ter c.p.) in quanto la condotta contestata è sussunnibile nell'ipotesi di intervento senza diritto su informazioni contenute nel sistema informatico. La Corte d'appello non avrebbe tenuto conto dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di criterio distintivo tra frode informatica e indebita utilizzazione di carte di credito. Una volta operata la corretta qualificazione giuridica del fatto,la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di querela non essendo sufficiente, ai fini della procedibilità, quella presenta dal direttore dell'istituto bancario. 4.Con il terzo motivo, eccepisce vizio di violazione di legge ( art 606 lett. b) c.p.p.): la Corte d'appello ha ritenuto provata la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in assenza di elementi probatori certi in ordine alla riconducibilità della condotta illecita alla sua persona. 5.11 quarto motivo attiene alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., erroneamente esclusa nonostante ne ricorressero i presupposti ( condotta non abituale e esiguità dell'offesa) e nonostante le parti offese avessero dichiarato di essere state integralmente risarcite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati. Quanto al primo motivo occorre osservare che le marginali discrasìe evidenziate dalla difesa circa il nome dell'imputato o l'indicazione del difensore (di fiducia o d'ufficio), non si sono tradotte in dubbi sull'identità fisica dell'imputato o sull'esercizio delle prerogative difensive eventualmente suscettibili di essere inquadrate nelle ipotesi di nullità tassativamente previste dall'art. 178 c.p.p., ma costituiscono meri errori materiali emendabili con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. da parte del giudice dell'esecuzione essendo il ricorso inammissibile ( Sez. 1, n. 14046/2014, Rv. 26309. 2. Quanto alla questione della qualificazione giuridica del fatto, essa, considerate le caratteristiche del caso concreto, è stata correttamente risolta. I giudici di merito hanno richiamato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in caso analogo a quello in esame (Sez. 6, n. 1333 del 04/11/2015, Rv. 266233) per il quale "integra il reato di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all'art. 55, comma nono, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e non quello di frode informatica di cui all'art. 640-ter cod. pen., il reiterato prelievo di denaro contante presso lo sportello bancomat di un istituto bancario mediante utilizzazione di un supporto magnetico clonato, in quanto il ripetuto ritiro di somme per mezzo di una carta bancomat illecitamente duplicata configura l'utilizzo indebito di uno strumento di prelievo sanzionato dal predetto art. 55". Spiega la pronuncia che l'art. 640-ter cod. pen. sanziona invero al primo comma la condotta di colui il quale, "alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno". La pronuncia aggiunge tuttavia che quando non vi sia "un'alterazione di un sistema informatico o telematico, né (...) un abusivo intervento sui dati di un siffatto sistema, bensì il reiterato prelievo di denaro contante presso lo sportello bancomat di una banca mediante l'abusivo utilizzo di supporti magnetici evidentemente clonati", ciò "sostanzia la fattispecie presa in considerazione e sanzionata dall'applicato art. 55, comma 9, D.Lgs n. 231/2007, che appunto punisce colui il quale utilizzi indebitamente - senza esserne titolare e senza l'autorizzazione dell'avente diritto -, a fine di profitto proprio o altrui, carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento, non essendo revocabile in dubbio che il reiterato ritiro di somme di denaro a mezzo di una carta bancomat illecitamente duplicata sostanzi un utilizzo indebito a fine di profitto di uno strumento di prelievo". Fatta questa premessa, deve ritenersi che la condotta in concreto realizzata da [OSCURATO:PERSONA] - il ricorrente effettua in proprio favore una ricarica utilizzando la carta bancomat di [OSCURATO:PERSONA], evidentemente clonata - permette di individuare la differenza fra le due figure di reato e di ritenere la condotta contestata, qualificata come da imputazione, più grave rispetto a quella di cui all'art. 640 ter c.p., che necessita di un comportamento fraudolento, facendo rientrare le ipotesi di utilizzo online di una carta di credito di donata , nel campo di applicazione del solo art. 55 co. 9 del d.lgs. 231/2007. Difatti la condotta di chi, ottenuti mediante clonazione e cioè senza realizzare alterazione del sistema informatico o telematico e senza un abusivo intervento sui dati, bensì mediate la lettura, tramite un apparecchio chiamato skimmer, dei dati relativi ad una carta di debito o di credito, unitamente alla stessa tessera elettronica, poi la usi indebitamente senza essere titolare, rientra senz'altro rt • nell'ipotesi di reato di cui all'art. 55 d.lgs. 231/2007. (Sez. 2 50395/2019,Rv. 278007; Sez. 6>n. 1333/2015, Rv. 266233). 3. Nessun dubbio sussiste in merito alla riconducibilità del fatto all'odierno ricorrente, la Corte di merito ha richiamato la deposizione del verbalizzante, dando risposte pertinenti, complete e giuridicamente corrette rispetto alla doglianza difensiva . 4. Dalla motivazione della sentenza si evince per implicito il rigetto dell'istanza di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. poiché sono stati evidenziati elementi incompatibili con tale condizione (scaltrezza della condotta specializzazione ed determinazione a delinquere ). Alla luce di quanto esposto deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual