CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 37409/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; - le conclusioni presentate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 10 marzo 2022 la Corte di appello di Venezia, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma della pronuncia resa in data 3 ottobre 2013 del G.u.p. del Tribunale di Belluno (all'esito di giudizio abbreviato), ha rideterminato in mitius la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate allo stesso imputato e ha confermato nel resto la decisione di primo grado, che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore del Pallotta ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della legge penale in ragione della qualificazione del fatto dell'imputato come bancarotta fraudolenta documentale e non come bancarotta semplice: la Corte di merito ha attribuito all'imputato (il quale non ha negato di aver omesso di tenere con regolarità le scritture della fallita ed è stato considerato responsabile per l'appunto dell'omessa tenuta di esse) un intento fraudolento, respingendo le allegazioni difensive unicamente affermando che, perché ricorra l'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, è sufficiente che l'imprenditore si sia astrattamente rappresentato la significativa possibilità che la propria condotta possa nuocere ai creditori, valorizzando la durata e l'entità delle omissioni (che invece avrebbero potuto incidere sulla commisurazione della pena da irrogare ex art. 217 legge fall.). 2.2. Con il secondo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto la sentenza impugnata avrebbe ritenuto la sussistenza del «dolo generico», attribuendo all'imputato un «intento fraudolento» senza tuttavia indicare alcun «elemento a riscontro» di tale assunto. 2.3. Con il terzo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione poiché la Corte di merito non avrebbe argomentato sulle censure sollevate con la memoria in data 2 marzo 2022, con la quale si era rassegnato che l'analoga condotta tenuta dal [OSCURATO:SOCIETA] in relazione ad altra società era stata correttamente qualificata bancarotta semplice ex art. 217, comma 2, legge fall. e gli era stato concesso il beneficio della messa alla prova che ha avuto esito positivo. [OSCURATO:PERSONA] I primi due motivi di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente - sono fondati nei limiti che si esporranno di seguito, rimanendo assorbito il terzo motivo. 1. A fronte della contestazione - sub specie dell'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. - della distruzione o della mancata consegna (rectius: sottrazione) delle scritture contabili con lo scopo di procurare a sé un profitto o di recare pregiudizio ai creditori, e che tuttavia ha 1) pure indicato che in tal modo non si sarebbe resa possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e c., la Corte territoriale ha evidenziato come già il primo Giudice abbia ritenuto l'imputato responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per non aver consegnato la contabilità, indicando gli unici documenti contabili reperiti in alcune fatture e in un registro dei corrispettivi (relativi agli anni 2007 e 2008) che l'imputato aveva fornito in occasione di un precedente controllo della Guardia di Finanza, e dando conto pure della «totale assenza dei libri obbligatori, dei registri iva acquisti e dei beni ammortizzabili» oltre che dell'impossibilità - a cagione di tale assenza - di ricostruire l'andamento degli affari. Ed ha rigettato l'appello (che aveva chiesto pure la qualificazione del fatto a mente dell'art. 217, comma 2, legge fall.) affermando che l'imputato ha agito con dolo generico, indicandolo quale l'elemento soggettivo previsto per l'irregolare tenuta delle scritture contabili ed evidenziando la mancanza di rilievo della prospettata volontà del [OSCURATO:SOCIETA] di danneggiare i creditori. Tuttavia, l'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., prevede due fattispecie alternative di bancarotta fraudolenta documentale, ossia quella di sottrazione, distruzione, falsificazione, occultamento (anche nella forma dell'omessa tenuta) dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dolo generico (cfr. Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 - 01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904). Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, affinché provveda anzitutto alla compiuta ricostruzione della fattispecie concreta, necessaria al fine della corretta qualificazione giuridica del fatto, e segnatamente al fine di chiarire se ricorra o meno una delle due fattispecie alternative previste dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., anche alla luce del diverso elemento soggettivo per esse prescritto (nei termini appena sopra esposti), ovvero se - alla luce della prospettazione difensiva - ricorra o meno l'ipotesi di cui all'art. 217, comma 2, legge fall. Resta assorbita ogni ulteriore censura. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra