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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 31970/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso è generico per indeterminatezza perchétotalmente privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc.pen., e altresì generico per mancanza di specificità;rilevato che, infatti, a fronte di una motivazione della sentenza impugnatalogica e persuasiva il ricorrente non indica gli elementi che sono alla base dellacensura, in tal modo non consentendo al giudice dell'impugnazione diindividuare i rilievi mossi ed di esercitare il proprio sindacato; a ciò si aggiungeche il ricorrente non si confronta con le argomentazioni formulate dalla Corted’appello formulando una censura aspecifica che – anche sotto tale profilo -non supera la soglia di ammissibilità (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso è generico per indeterminatezza perchétotalmente privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc.pen., e altresì generico per mancanza di specificità;rilevato che, infatti, a fronte di una motivazione della sentenza impugnatalogica e persuasiva il ricorrente non indica gli elementi che sono alla base dellacensura, in tal modo non consentendo al giudice dell'impugnazione diindividuare i rilievi mossi ed di esercitare il proprio sindacato; a ciò si aggiungeche il ricorrente non si confronta con le argomentazioni formulate dalla Corted’appello formulando una censura aspecifica che – anche sotto tale profilo -non supera la soglia di ammissibilità (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31970/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris