Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:132
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62003CJ0546_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Art. 220 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), e art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1989, n. 1854, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione risultanti da un’obbligazione doganale (GU L 186, pag. 1) – Versamento tardivo di una parte delle risorse proprie delle Comunità europee in caso di riscossione a posteriori dei dazi doganali – Rifiuto di pagare gli interessi moratori dovuti in conseguenza del ritardo nelle iscrizioni sul conto della [OSCURATO:PERSONA]
1) a) Non rispettando i termini per la contabilizzazione a posteriori dell’importo dei dazi risultante da un’obbligazione doganale, previsti dall’art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1989, n. 1854, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione risultanti da un’obbligazione doganale, e, a partire dal 1° gennaio 1994, previsti dall’art. 220, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, determinando così un ritardo nella messa a disposizione delle risorse proprie, e
b) non versando alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee gli interessi connessi a tale ritardo in applicazione dell’art. 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, e, a partire dal 31 maggio 2000, in applicazione dell’art. 11 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.
2) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’insieme delle dette disposizioni.
3) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese.
4) [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, la Repubblica di Finlandia ed il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia sopportano le proprie spese.