CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 49205/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado alla pena di dieci anni e quattro mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nella qualità di partecipe all'associazione criminale, escluse le aggravanti di cui all'art. 416-bis.1 cod pen. e 74, comma 4, d.P.R. cit., e, all'esito del giudizio di appello, alla pena di dieci anni di reclusione, esclusa anche l'aggravante della transnazionalità.2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato l'inserimento dell'imputato in un sistema illecito dedito al traffico di stupefacenti operante in territorio estero e i collegamenti del ricorrente con soggetti apicali di sodalizi dediti al traffico di droga senza tuttavia adeguatamente considerare l'esclusione della circostanza aggravante della trasnazionalità e dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., non essendo peraltro stato accertato nessun collegamento tra l'imputato e contesti mafiosi. L'ordinanza sarebbe viziata anche per non aver valutato adeguatamente gli ulteriori elementi portati alla cognizione dei giudici di merito, quali la risalenza dei fatti (a far data dal 2016) e la adeguatezza della misura degli arresti domiciliari con braccialetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La giurisprudenza di legittimità in tema di operatività dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ossia in materia di presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per i delitti elencati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha chiarito che, ai fini dell'applicazione di tale presunzione, deve tenersi conto anche del significativo lasso temporale trascorso dalla commissione del reato (cfr., fra le altre s, Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Rv. 272153; Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Rv. 271576; Sez. 3, n. 17110 del 19/01/2016, Rv. 267160). In particolare, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 risulta ad esso non esattamente applicabile la regola di esperienza, elaborata per l'associazione di tipo mafioso, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo. E tuttavia, la prognosi di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non si rapporta solo all'operatività dell'associazione, né, contrariamente agli assunti difensivi, alla data ultima dei reati fine dell'associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento dell'imputato in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (ex multis, Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 04/05/2018, Rv. 273435). 3. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Con una puntuale motivazione si è chiarito come, anche alla luce delle intervenute sentenze di primo e secondo grado, Strangio debba essere considerato ancora un 2 ,K7 soggetto di elevata statura criminale e come sussista inalterato un elevato, concreto ed attuale pericolo di recidiva in ragione delle modalità dei fatti, della loro indubbia gravità, del peso e della misura del contesto in cui essi devono essere collocati, della storia e della statura criminale del ricorrente, della inesistenza di qualsiasi elemento concreto- non potendo certo considerarsi tale, a fronte di sentenze di condanna a rilevanti pene, la esclusione di alcune circostanze aggravanti- da cui far discendere il superamento della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Rispetto a tale adeguata trama motivazionale, il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità, essendosi limitato l'imputato a riproporre le stesse argomentazioni portate alla cognizione del Giudice di merito e da questi adeguatamente valutate senza chiarire perché, in concreto, nella specie le originarie gravi esigenze cautelari dovrebbero essersi attenuante al punto da superare la presunzione indicata . 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. C