CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 07426/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Nel procedimento per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 13273/20 del 15/01/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAnei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte, letta la nota in data 04/07/2022 della Cancelleria del Tribunale di Messina relativa alla sentenza n. 13273/20 del 15/01/2020; rilevato che occorre procedere alla correzione del segnalato errore materiale nei termini indicati nella nota stessa e nel dispositivo della presente ordinanza. P.Q.M. Dispone la correzione del ruolo di udienza del proc. RGN 32848/2019 e del dispositivo della sentenza documento n. 13273/20 del 15 gennaio 2020 nel senso che lì dove è scritto "rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in euro 3.500,00, oltre accessori di legge" si legga e si intenda "rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che . / .. sarà liquidata dalla Corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 disponendone il pagamento in favore dello stato". Così deciso il 16/