CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 37778/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BOLOGNAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna ha promosso ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal g.i.p. presso il tribunale di Bologna del 17 febbraio 2023 - comunicata al pubblico ministero, per quanto espressamente chiarito nell'atto di impugnazione, il 21 febbraio 2023 - con la quale il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza camerale di cui agli artt. 409 comma 2, 410 comma 3 e 127 cod. proc. pen. nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini per il delitto di cui all'art. 595 comma 3 cod. pen. - diffamazione con il mezzo di pubblicità della bacheca virtuale Facebook - commesso in Bologna il 7 maggio 2020, in accoglimento dell'opposizione delle persone offese alla richiesta di archiviazione inoltrata dal pubblico ministero, ha disposto che l'organo dell'accusa formulasse l'imputazione contro il Favia per il reato di cui all'art. 595 comma 3 cod. pen. commesso a danno delle persone offese, con riferimento ai post diffamatori pubblicati da terzi sul profilo Facebook medesimo, in risposta ai contenuti pubblicati dal diretto interessato il 7 maggio 2020. 1.11 ricorso, datato 23 marzo 2023, ha dedotto l'abnormità del provvedimento - in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen - in quanto il giudicante, in contrasto coi principi di diritto più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbe imposto l'imputazione coatta per fatti successivi e diversi da quello iscritto nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., ascrivibili a soggetti diversi dall'indagato e comunque ignoti, che non erano stati destinatari della richiesta di archiviazione. Il g.i.p. presso il tribunale avrebbe così disposto l'indebita restituzione degli atti al pubblico ministero. Considerato in diritto Il ricorso del pubblico ministero va dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto. 1.Conne costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche i provvedimenti abnormi sono soggetti alla disciplina dei termini di impugnazione di cui all'art. 585 cod. proc. pen., che decorrono dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza legale o, in mancanza, effettiva, del provvedimento (Sez. U, n.11 del 9/7/97, P.M. in proc. Quarantelli, Rv. 208221; sez.6, n.19209 del 23/4/15, P.M. in proc. Pellegrini, Rv. 263484; sez.6, n.30920 del 30/6/2009, P.M. in proc. Cavagliano, Rv. 244556; sez.4, n.3939 del 2/12/21, Ronconi, Rv.282578). Tanto vale anche per i provvedimenti che si pongono al di fuori di tutti gli schemi procedimentali e siano estranei alla struttura del sistema processuale, per i quali non vi è ragione alcuna a che non siano rispettati gli ordinari termini di decadenza che influiscono sull'ammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. (così Cass. sez. 6, n. 32395 del 13/6/19, imp. P.); unica eccezione è costituita dalle ipotesi del gravame promosso avverso quei provvedimenti affetti da un'anomalia genetica così radicale da influire sulla esistenza stessa, materiale o giuridica, dei medesimi, vizio denunciabile in qualsiasi momento (SS.UU. n. 11 del 9/7/97, il P.M. in proc. Quarantelli, cit.). Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di quindici giorni - art. 585 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. - decorrenti dalla avvenuta comunicazione del provvedimento impugnato alle parti, tra cui il rappresentante della pubblica accusa. L'ordinanza del g.i.p. del tribunale di Bologna è stata invero pronunciata e depositata all'esito dell'udienza in camera di consiglio, all'uopo fissata a seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione - dunque in un contesto procedimentale compatibile con la sequenza prevista dal codice di rito - in data 17 febbraio 2023, è stata comunicata al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 153 cod. proc. pen., il 21 febbraio 2023 e tale Ufficio ha proposto impugnazione, per abnormità, con atto del 23 marzo 2023, depositato pertanto oltre il termine di 15 giorni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 7/06/2023 Il con