CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 02093/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 25229-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 447/2020 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il 16/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 25229 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] si opponeva agli atti esecutivi a fronte della notifica di un precetto correlato a decreto ingiuntivo deducendo, per quanto qui ancora rileva, la violazione dell'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto l'atto di precetto non menzionava il provvedimento che aveva disposto l'esecutorietà del decreto stesso e l'apposizione della formula esecutiva; il Tribunale, davanti al quale resisteva l'opposta [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., rigettava l'opposizione osservando come il precetto facesse menzione del fatto che: il decreto ingiuntivo era stato notificato il 21 marzo 2013; non era stata proposta opposizione al suddetto monito; era stata apposta la formula esecutiva il 20 giungo 2013; aggiungeva quindi il giudice di merito che: era implicita la circostanza che "l'autorità giudiziaria" che aveva apposto la formula esecutiva coincideva con quella che aveva emesso il decreto, laddove la pretesa nullità dell'intimazione in parola doveva vagliarsi alla luce della lesione del diritto di difesa, nel caso assente; il Tribunale, infine, condannava l'opponente a titolo di responsabilità processuale aggravata; avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. che ha depositato, altresì, memoria; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 480, 617, 654, secondo comma, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che il precetto non indicava né l'autorità che aveva dichiarato l'esecutorietà - la quale non poteva essere implicita come invece affermato nella sentenza impugnata - bensì solo la data, né il provvedimento, né la relativa data e autorità, che aveva in ipotesi apposto la formula esecutiva;con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 96, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato nel condannare a titolo di responsabilità processuale aggravata il deducente, poiché in primo luogo aveva comunque riconosciuto la nullità, sia pure non inesistenza, della notifica del decreto ingiuntivo, quale dedotta sia pure non con l'opposizione ex art. 650, cod. proc. civ., in secondo luogo aveva motivato facendo riferimento a orientamenti giurisprudenziali recentissimi„ e in terzo luogo avrebbe omesso di tener conto del comportamento processuale scorretto della controparte che aveva utilizzato espressioni offensive e sconvenienti nei propri confronti; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal controricorrente; quest'ultimo evoca una relata di notificazione della sentenza gravata, mentre nel ricorso si parla di comunicazione della medesima; il controricorrente, dunque, avrebbe dovuto provare, come non avvenuto, il fatto, positivo, evocato a base della sua allegazione (arg. ex Cass., 07/06/2021, n. 15832); nel residuo merito cassatorio vale ciò che segue; il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo; questa Corte ha affermato che: a) il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, nonché della data di notifica dell'ingiunzione: quando, però, manchi un elemento come, nella fattispecie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo, previsto con lo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, e questa individuazione sia stata comunque altrimenti possibile, e quello scopo dunque raggiunto, l'invalidità non può pertanto essere dichiarata (Cass., 28/01/2020, n. 1928); b) al contempo, resta fermo che l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio, così come dall'apposizione della formula esecutiva, comportano la nullità - deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi - del precetto stesso, non potendo l'indicazione di quel provvedimento evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva: perciò, è stata ritenuta la nullità del precetto recante la menzione del numero, data e autorità del decreto ingiuntivo, della mancata opposizione e dell'apposizione della formula esecutiva, ma privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà (Cass., 30/09/2019, n. 24226); ora, seppure l'omissione concernente la data di notificazione del monito può ritenersi sopperita dall'individuazione "aliunde" del titolo medesimo, la mancanza di specificazione non tanto dell'autorità che ha disposto l'esecutorietà quanto dell'apposizione della formula esecutiva non può essere surrogata da quella stessa individuazione, e il difetto di specificazione non può dirsi sanato per raggiungimento dello scopo; infatti (cfr. Cass., n. 24226 del 2019, cit.): c) si tratta di menzioni, quella afferente all'esecutorietà del titolo e quella della spedizione in forma esecutiva, distintamente previste dal legislatore; d) le menzioni corrispondono a due diverse attività e garanzie per l'ingiunto: l'una, del giudice, che, dichiarando l'esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione - nel caso qui in scrutinio pacifica e riaffermata dalla sentenza gravata; l'altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all'utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell'organo esecutivo; nella ipotesi, inoltre, il Tribunale ha confuso la dichiarazione di esecutorietà del decreto con l'apposizione della formula, posto che, seppure nella medesima data -come emerge da quanto riportato nel ricorso e nel controricorso ai fini dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ.- si trattava e si tratta, come in rito, di atti differenti, e il secondo mancante; l'errore di giudizio emerge proprio dalla locuzione, fatta propria dal Tribunale, di «Autorità giudiziaria che ha apposto la formula esecutiva», laddove la formula è apposta dal Cancelliere che tale non è; non essendo necessari altri accertamenti, il giudizio può essere deciso nel merito accogliendo l'opposizione per il detto motivo, e compensando le spese attese le progressive precisazioni giurisprudenziali; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione per quanto di ragione dichiarando nullo il precetto, e compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il giorno 30 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]